Ludopatia e ipersessualità: risarciti i danni, patrimoniali e morali


Risarcito il paziente per le conseguenze, sulla sua vita e su quella della sua famiglia, degli effetti indesiderati del farmaco di Pfizer Italia con carente informativa
Ludopatia e ipersessualità: risarciti i danni, patrimoniali e morali

Stati patologici come ludopatia e ipersessualità possono gravemente compromettere la propria condizione famigliare e lavorativa, sino alla completa distruzione di queste due fondamentali dimensioni della vita e personale.

Le recentissime decisioni adottate dai Giudici di Milano, tra il 2020 ed il 2021, nei confronti di PFIZER ITALIA S.R.L. sia in primo che in secondo grado, si segnalano per il valore espresso in ordine all’accertamento del nesso causale tra i danni alla sfera di vita privata e famigliare del paziente e la negligenza della casa farmaceutica che non abbia adeguatamente segnalato le conseguenze indesiderate dall’assunzione di farmaci rispetto ai quali le stesse siano state purtuttavia scientificamente accertate.

Il caso riguardava un uomo cui era stato diagnosticato il morbo di Parkinson e che, su indicazione del neurologo, aveva iniziato ad assumere quotidianamente il Cabaser, farmaco approvato in Italia con D.M. 29 luglio 1999 e commercializzato da Pharmacia & Upjhon, acquisita poi da Pfizer Italia s.r.l..

Decorse poche settimane dall’assunzione quotidiana di Cabaser, il paziente iniziava a giocare d’azzardo online, inizialmente «per finta» (come dal medesimo dichiarato in atti) e, già nel corso del primo anno di assunzione del farmaco, «con soldi veri» (anche qui secondo l’espressione che risulta dall’atto di citazione). Successivamente la pulsione del gioco d’azzardo era diventata irrefrenabile, sino ad assumere i connotati della ludopatia, portando il paziente ad utilizzare ben 1802 carte di credito prepagate nel corso degli anni e a giocare giorno e notte per diciotto ore al giorno, non solo dilapidando il proprio patrimonio personale, ma anche avendo attinto a quello dell’impresa presso la quale da decenni prestava la propria attività lavorativa, arrivando addirittura a prelevare la somma di complessivi euro 150.000,00.

Il paziente aveva, inizialmente e per vergogna, taciuto le proprie irrefrenabili pulsioni irrefrenabili alla moglie (a nome della quale aveva anche utilizzato un'ulteriore carta di credito), agli amici, e persino al medico curante, infine licenziandosi dal posto di lavoro.

Scopertosi successivamente il fattore causale e sospeso il farmaco, cessavano immediatamente gli effetti collaterali, sia l’ipersessualità, sia l’incontrollabile propensione al gioco di azzardo.

Il Tribunale di Milano, come successivamente confermato dalla Corte d’Appello, ha quindi correttamente ritenuto e comprovato il nesso di causalità fra la ludopatia patologica (della quale il paziente non aveva consapevolezza) e le dimissioni dal lavoro, riconoscendo al titolo di lucro cessante l'importo di euro 159.000,00 per mancato guadagno a titolo di salario e mancati accantonamenti, calcolato dal c.t.u. sulla base di documentazione prodotta dall'attore e non contestata.

Era emerso nel processo che, sebbene vi fossero studi clinici, conosciuti dall’impresa farmaceutica sul collegamento tra l'assunzione del farmaco e le conseguenze segnalate, Pfizer Italia s.r.l. aveva modificato il foglietto illustrativo del Cabaser solo all’esito di nota informativa diramata dall’AIFA circa gli effetti collaterali anche dell’ipersessualità e della ludopatia e che certamente il paziente, se avesse potuto conoscere gli effetti indesiderati gravissimi provocati dall’assunzione del farmaco, pur associati ai benefici effetti dal medesimo derivanti, non li avrebbe assunti.

Il Tribunale di Milano aveva quindi condannato in primo grado (sentenza n. 2149/2020) Pfizer Italia s.r.l. per la determinazione dell’effetto collaterale della ludopatia per assunzione di Cabaser, al risarcimento danni patiti dal paziente, nella misura di euro 200.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di euro 284.537,18, a titolo di danno patrimoniale, oltre alle spese di lite e di consulenza tecnica d’ufficio, la quale aveva accertato come sia noto che «fra gli effetti collaterali delle molecole dopaminoagoniste ci sono svariati disturbi del controllo degli impulsi, fa cui, come nel caso di specie, gioco d’azzardo, ipersessualità, oltre che cosiddetto punding, shopping compulsivo, alimentazione smodata, guida spericolata».

La Corte d’Appello ha successivamente confermato la condanna (Sentenza R.G. 1368/2020 del 7 aprile 2021) di Pfizer Italia s.r.l. in base al principio affermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 6587 del 07/03/2019, secondo il quale «ai fini della prova liberatoria, idonea ad escludere la responsabilità ex art. 2050 c.c. per i danni conseguenti alla produzione e immissione in commercio di farmaci, l'impresa farmaceutica è tenuta a dimostrare di avere osservato, prima della produzione e immissione sul mercato del farmaco, i protocolli di sperimentazione previsti dalla legge, e di avere fornito un'adeguata informazione circa i possibili effetti indesiderati dello stesso, aggiornandola - se necessario - in relazione all'evoluzione della ricerca», dimostrazione nel caso di specie non fornita da Pfizer Italia s.r.l.

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di Giuseppe Mazzotta

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