Lunghe liste d’attesa in ospedale?


Esiste il diritto di visita privata in tempi rapidi pagando soltanto il ticket
Lunghe liste d’attesa in ospedale?
Si parla sempre di lunghe liste d’attesa in Ospedale per poter avere una visita specialistica e/o diagnostica, con tempi che, a volte, superano anche l’anno solare!
Forse in moti non sanno, però, che la visita prenotata in Ospedale dal cittadino deve essere assicurata, per legge, dal sistema sanitario nazionale entro 30 giorni dalla richiesta; ove l’Ospedale non dovesse garantire la prestazione nel tempo di attesa stabilito, la stessa potrà essere richiesta in regime di libera professione con il solo pagamento del ticket a carico del cittadino, come se avesse usufruito della prestazione in Ospedale.
I cittadini, infatti, hanno diritto ad accedere alla prestazioni in regime di libera professione grazie ad una norma in vigore, a livello nazionale, dal 1998, contenuta nel D.L. n. 124/1998, ma che nessuno ha mai rispettato.
Il D.L. 124/98 fissa i criteri, gli ambiti e le modalità di applicazione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni, nonché i criteri di esenzione dalla stessa per i singoli assistiti in relazione alla situazione economica del nucleo familiare e alle condizioni di malattia.
Ai sensi dell’art. 3 comma 12 del D.L. 124/98, le Regioni disciplinano il rispetto della tempestività dell’erogazione delle prestazioni, per cui hanno determinato il tempo massimo che può decorrere tra la data della richiesta della prestazione e l’erogazione della stessa (si consultino i regolamenti attuativi per Regione di interesse), assicurando all’assistito la effettiva possibilità di vedersi garantita l’erogazione delle prestazioni nell’ambito delle strutture pubbliche attraverso interventi di razionalizzazione della domanda, nonché interventi tesi ad aumentare i tempi di effettivo utilizzo delle apparecchiature e delle strutture.
Ai sensi dell’art. 3 comma 12 D.L. 124/1998, qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre i termini previsti dal regolamento regionale (trenta giorni), l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda unità sanitaria locale di appartenenza nel cui ambito è richiesta la prestazione la differenza tra la somma versata dall’assistito a titolo di partecipazione al costo della prestazione (ticket) e l’effettivo costo di quest’ultima in ambito libero-professionale. Nel caso l’assistito sia esente dalla predetta partecipazione, all’azienda sanitaria locale di appartenenza si accollerà l’intero costo della prestazione.
Il cittadino, ove la data per l’erogazione della prestazione sarà fissata oltre i termini previsti dai regolamenti regionali, dovrà inviare all’azienda sanitaria locale di appartenenza, istanza motivata per l’erogazione della prestazione in regime libero-professionale, chiedendo che la differenza tra il costo della prestazione ed il ticket (a carico del cittadino) sia posta a carico dell’Asl di appartenenza.
Avv. Laura Melis (Lucca) - Esperta in diritto alla salute

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di Avv. Laura Melis

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