Madre condannata a restituire danaro alla figlia
I genitori non possono appropriarsi di danaro appartenente ai figli minori senza autorizzazione del Giudice Tutelare
Il Tribunale di Catania con una sentenza del 4 Luglio 2017 ha ancora una volta ribadito che i genitori non possono, senza autorizzazione del Giudice Tutelare territorialmente competente, appropriarsi e spendere somme di denaro destinato ai figli minori, secondo quanto statuito dall'art 320 cc.
Nel caso di specie, la convenuta, madre dell'attrice giustificava di avere speso una somma appartenente alla figlia minore e ricevuta per conto di quest'ultima, a seguito di un incidente stradale che le aveva viste coinvolte, per acquistare la casa di abitazione e, quindi, di avere agito nell'interesse della prole.
Il Giudice ha condannato la convenuta alla restituzione dell'intera somma appartenente alla figlia e ha evidenziato che l’impiego di capitali ai sensi dell’art. 320 c.c. comma quarto, deve essere determinato dal Giudice Tutelare, e non può essere unilateralmente deciso, come è avvenuto nella specie, dalla madre, per altro, per acquistare esclusivamente a suo nome un immobile.
Né l’esigenza in sè di provvedere al mantenimento della minore può giustificare l’impiego di detta somma da parte della madre, atteso che è dovere di entrambi i genitori provvedere al mantenimento della prole (articoli 147 e 148 c.c.) e che la convenuta riceveva mensilmente dal coniuge separato un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della figlia.
Nel caso di specie, la convenuta, madre dell'attrice giustificava di avere speso una somma appartenente alla figlia minore e ricevuta per conto di quest'ultima, a seguito di un incidente stradale che le aveva viste coinvolte, per acquistare la casa di abitazione e, quindi, di avere agito nell'interesse della prole.
Il Giudice ha condannato la convenuta alla restituzione dell'intera somma appartenente alla figlia e ha evidenziato che l’impiego di capitali ai sensi dell’art. 320 c.c. comma quarto, deve essere determinato dal Giudice Tutelare, e non può essere unilateralmente deciso, come è avvenuto nella specie, dalla madre, per altro, per acquistare esclusivamente a suo nome un immobile.
Né l’esigenza in sè di provvedere al mantenimento della minore può giustificare l’impiego di detta somma da parte della madre, atteso che è dovere di entrambi i genitori provvedere al mantenimento della prole (articoli 147 e 148 c.c.) e che la convenuta riceveva mensilmente dal coniuge separato un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della figlia.
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