Mantenimento dei figli minorenni in caso di separazione e divorzio


Linee guida del CNF in tema di “spese ordinarie” e “spese straordinarie”: differenza e ripartizione
Mantenimento dei figli minorenni in caso di separazione e divorzio

“E’ dovere e diritto di entrambi i genitori mantenere, istruire ed educare i figli…”; questo è il principio fondamentale sancito, in materia di filiazione, dall’art. 30 della Costituzione Italiana.
Nulla quaestio, ovviamente, quando i figli convivono con entrambi i genitori che godono di una normale vita di coppia (sia essa matrimoniale o meno), poiché, in questo caso, la cura morale e materiale della prole è seguita da vicino da ciascun genitore, il quale adempie i propri doveri nei confronti dei figli in proporzione alle proprie capacità economiche e lavorative ed in accordo con il partner.


La questione si complica, invece, nel momento in cui la coppia si scioglie ed intraprende la difficile strada della separazione e del divorzio. In questi casi, è importante ricordare che a venir meno è solo ed esclusivamente il vincolo tra i coniugi, ma non il legame con la prole, poiché quello che si ha con il figlio è un rapporto diverso ed a sé stante che, a differenza di quanto può accadere con il partner, è certo che durerà tutta la vita.
Di conseguenza, anche dopo la separazione, il rapporto tra i genitori e la prole deve rimanere inalterato e continua ad essere dovere di entrambi i genitori occuparsi del figlio e garantirgli cure e sostegno morale e materiale, almeno fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l’autosufficienza economica.


A garantire che la vita dei figli non sia sconvolta oltremodo dalla separazione dei genitori è anche il Giudice, il quale si occupa di adottare tutte le misure necessarie a far sì che i diritti e gli interessi dei minori siano tutelati il più possibile.
A tal proposito, rimandando ad un secondo momento l’analisi di argomenti come l’affidamento, la collocazione e l’assegnazione della casa familiare e concentrando, per adesso, la trattazione sul dovere di mantenimento dei figli, v’è da dire che, in mancanza di accordo tra le parti, è il Giudice a stabilire le modalità e la misura con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento della prole e lo fa tenendo in considerazione il principio di proporzionalità ("I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”, ex artt. 148 e 316 bis cod. civ.) e le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza con entrambi i genitori ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore dopo la separazione.


Importante strumento, a tal fine, è l'assegno di mantenimento (nella maggior parte dei casi a scadenza mensile, anche se è altresì prevista la possibilità di una corresponsione “una tantum”), il cui importo può essere deciso dalle parti oppure, in mancanza di accordo, dal Giudice stesso. Esso deve essere corrisposto dal genitore non convivente con il figlio al genitore che invece vive stabilmente con lo stesso. È bene ricordare che il genitore che non adempie a questo obbligo può incorrere nel reato di Violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 c.p.
Una volta che il figlio avrà raggiunto la maggiore età, laddove non fosse ancora economicamente autosufficiente (come accade nella stragrande maggioranza dei casi), sarà possibile, su specifica istanza al Tribunale, intestare l’assegno direttamente allo stesso. Inoltre, l’importo dell’assegno potrà, in ogni momento, essere modificato a seconda delle esigenze e dei mutamenti delle posizioni economiche delle parti.


Veniamo ora al problema principale dell’argomento trattato: la distinzione tra “spese ordinarie” e “spese straordinarie”.
Purtroppo il Legislatore, nel disciplinare la materia del mantenimento della prole, ha tralasciato di definire con chiarezza le varie tipologie di spesa che rientrano nel concetto stesso di mantenimento e che sono coperte dalla somma dell’assegno, lasciando agli interpreti l’ingrato compito di dover colmare tale lacuna e fare ordine nella materia.


In generale, per la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, si definiscono “ordinarie” quelle spese volte a soddisfare i bisogni essenziali e le normali esigenze della vita quotidiana della prole. Esempi pratici sono le spese per l’alimentazione del figlio, per l’abbigliamento, per l’acquisto dei libri scolastici e dei medicinali da banco, per visite mediche di routine ecc... L’assegno di mantenimento prevede proprio tali tipologie di spese.


Per spese “straordinarie”, invece, si intendono quegli esborsi volti a soddisfare esigenze ulteriori, eccezionali ed imprevedibili (ed in genere anche più onerose), non funzionali, quindi, al soddisfacimento di bisogni primari. Basti pensare, ad esempio, all’acquisto di un motorino, di occhiali da vista, di apparecchi ortodontici, all’iscrizione in palestra o in piscina, a visite mediche non abitudinarie, a lezioni private ecc...


In genere, tali tipologie di spese, proprio perché eccezionali ed imprevedibili, non sono quantificabili a priori e ciò fa sì che le stesse non siano previste dal Giudice nell’assegno di mantenimento. A questo punto, sorge il problema del criterio da adottare per la ripartizione di tali esborsi tra i genitori. Purtroppo, sempre a causa del vuoto legislativo, i Tribunali non seguono sempre la stessa linea. V’è da dire, tuttavia, che è piuttosto frequente nella pratica che il Giudice preveda che le spese straordinarie (che devono sempre essere documentate) vadano pagate pro quota (in genere al 50%) da entrambi i genitori e che, in caso di esborsi straordinari sostenuti da uno solo dei genitori, l’altro sia tenuto al relativo rimborso pro quota.


A questo punto, sorge però un ulteriore problema: in caso di spese straordinarie, è necessario o meno l’accordo preventivo dei genitori?
Anche in questo caso, non esiste una risposta univoca e dirimente. In generale, anche in applicazione di quanto previsto dal codice civile, si può dire che, per gli esborsi di natura straordinaria che riguardano questioni di maggior interesse e rilevanza per i figli, sia necessario il preventivo accordo dei genitori. In questi casi, laddove uno dei genitori dovesse sostenere autonomamente la spesa, lo stesso avrà diritto al relativo rimborso pro quota da parte dell'ex coniuge, ma - esclusivamente - se potrà documentare di averlo consultato preventivamente. In caso contrario, non avrà diritto ad alcun rimborso. Invece, per gli esborsi di natura straordinaria di minor rilevanza, non sarà necessario il preventivo consenso di entrambi i genitori, salvo, in ogni caso, il diritto al rimborso.


Non esiste, comunque, una tipizzazione unanime delle spese straordinarie che necessitano o meno dell'accordo preventivo né un criterio generale per distinguere tra interessi di maggiore o minore rilevanza. Vari Tribunali, in collaborazione con i rispettivi Consigli dell'Ordine, hanno cercato di risolvere il problema stilando utili “protocolli d’intesa” volti a consentire a Giudici e ad avvocati di seguire una linea comune nella ripartizione delle spese straordinarie. Tra questi si ricordano i Tribunali di Firenze, di Milano, di Bergamo, di Varese, di Verona e, da ultimo, quello di Avellino.


In ogni caso, sicuramente di ispirazione è il "Vademecum" redatto dal Consiglio Nazionale Forense e datato 14 luglio 2017, con il quale si è tentato di garantire una disciplina più unitaria ed organica delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare e di fornire una tipizzazione delle spese straordinarie, sia di quelle che richiedono il preventivo accordo dei genitori sia di quelle che invece non lo richiedono.
Sulla scia di quanto previsto dal CNF, dunque, si può dire che:
Necessitano sempre del preventivo accordo di entrambi i genitori le spese straordinarie (o extra assegno) che riguardano:


•    spese scolastiche (iscrizioni e rette di scuole private; iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private; ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative; master e specializzazioni post universitari; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o per la preparazione di concorsi; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio; corsi per l'apprendimento delle lingue straniere);


•    spese di natura ludica o parascolastica (corsi di attività artistiche o di informatica; centri estivi, viaggi di istruzione e vacanze trascorse autonomamente senza i genitori; spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto; conseguimento della patente presso autoscuole private) e spese sportive (attrezzature e quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica);


•    spese medico sanitarie quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.


•    spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.


Non è, invece, necessario il preventivo accordo dei genitori per quelle spese straordinarie relative a: visite sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), cure ortodontiche, cure oculistiche e cure sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.


Avv. Rita Grande

 

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