Merce difettosa e risarcimento del danno


Prodotto difettoso, danno, responsabilità del produttore e responsabilità
Merce difettosa e risarcimento del danno
Riprendendo il discorso affrontato nel precedente articolo in tema di prodotto difettoso, ci addentriamo nell’analisi della responsabilità del produttore.

La materia è stata nel corso degli anni (essendo un ambito di costante attualità) oggetto di interventi e spunti di riflessione sia in giurisprudenza che in dottrina.

I prodotti difettosi possono diventare molto pericolosi causando danni: chi risponde di tali danni e come il consumatore possa tutelarsi, sono aspetti disciplinati dalla legge in tema di responsabilità del produttore. Infatti, secondo tale legge una ditta ad es. è tenuta al risarcimento al consumatore dei danni provocati dal suo prodotto difettoso. Ciò vale anche se il produttore non ha colpe dirette, ossia qualora nella fase di produzione non abbia agito né con dolo né con colpa.

La responsabilità del produttore è in realtà, una responsabilità di tipo oggettiva: il solo fatto di creare una situazione pericolosa (come ad es. commercializzare un prodotto difettoso) è già da solo sufficiente per far ricadere in capo al produttore la responsabilità per gli eventuali danni che ne derivano.

Esistono anche delle ipotesi in cui la responsabilità è esclusa nonostante si tratti di un prodotto difettoso, ad es. quando:
- non è stato il produttore a mettere in commercio il prodotto ma è stato rubato e rivenduto;
- il difetto si è presentato solo dopo che il produttore lo abbia immesso sul mercato. Ad esempio nel caso di una riparazione;
- il prodotto è destinato solo all’autoconsumo e non alla vendita.

Alla luce di tutto quanto argomentato, si desume come nella pratica, sia meglio comprare i prodotti direttamente dal fabbricante poiché qualora la merce risultasse difettosa, e l’utente si infortuni, il venditore non si libera dalla responsabilità se non prova che il soggetto può essere considerato il vero produttore del bene.

Qualora non venisse invece individuato il produttore della merce che ha causato il danno, il fornitore sarà tenuto a rispondere.

Nel rapporto dunque tra fornitore e consumatore, il primo ha il dovere di dimostrare la qualità del soggetto che ha indicato come tale, mentre fra produttore e utente l’onere della prova sarà a carico del secondo. Infatti, secondo l’art. 120 del Codice del consumo il danneggiato deve provare, il danno, il difetto ed il nesso causale tra difetto e danno. In quest’ultima ipotesi dunque, il produttore risponde sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale e il consumatore avrà, inoltre, diritto alla risoluzione del contratto d'acquisto.

Ciò posto, il problema della responsabilità del produttore nasce nell’ambito della disciplina dei consumi, per gli evidenti legami che il fenomeno dei danni legati al processo produttivo presenta con la società dei consumi di massa. La normativa relativa al tema in esame, assicura un adeguato risarcimento del danno a coloro che abbiano subito dei pregiudizi a causa di errori tecnici, difetti di prodotti, negligenza del produttore ...

In conclusione, possiamo affermare che il fornitore ed il produttore, quasi sempre, sono chiamati in corresponsabilità a rispondere dei danni causati a terzi derivante dai prodotti difettosi.

Va comunque ricordato che la richiesta risarcitoria di terzi derivante, da prodotto difettoso, si prescrive in 10 anni dalla consegna dello stesso al cliente.

E’ doveroso evidenziare che nel caso di vizi occulti del prodotto, gli stessi devono essere denunciati dai clienti entro 8 giorni dalla scoperta e l'azione giudiziale si prescrive in 1 anno dalla consegna.

Nel caso in cui, invece, il venditore abbia garantito il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore deve denunziarne il funzionamento entro 30 giorni dalla scoperta e l'azione si prescrive in 6 mesi dalla scoperta (art. 1512 C.C.).

In ogni caso per evitare ogni rischio da richieste di risarcimento dei danni da parte di terzi, il produttore dovrà:
1) Certificare i nuovi prodotti con test di sicurezza;
2) Porre attenzione sia nella fase tecnico produttiva sia nel momento organizzativo dell'impresa;
3) Essere in grado, di riconoscere il proprio prodotto al fine di non essere considerato responsabile;

Non sottovalutate dunque i predetti accorgimenti che se rispettati, evitano di dover risarcire ingenti somme a terzi.

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di Avv. St. Simona Loprieno

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