Mezzi diplomatici e giurisdizionali nelle controversie


Come risolvere una controversia giuridica tra due o più Stati in contrasto di atteggiamenti soggettivi in ordine a determinati conflitti di interesse
Mezzi diplomatici e giurisdizionali nelle controversie
Si parla di controversia giuridica quando si verifica tra due o più Stati un contrasto di atteggiamenti soggettivi in ordine ad un determinato conflitto di interesse.
Tale atteggiamento può consistere in un atteggiamento della volontà quando afferma l’esigenza della composizione del conflitto mediante il prevalere del proprio interesse, o in un mero comportamento quando la parte pone in atto il prevalere del proprio interesse.
La giurisprudenza afferma che per aversi una controversia si deve porre in essere un comportamento contrastante inerente opposti interessi.
La Corte internazionale di giustizia sostiene che è necessario che la pretesa di una parte si scontri con la contropretesa di un’altra parte.
Si precisa che la controversia è considerata giuridica quando le parti basano le loro ragioni sul diritto, mentre è politica nel caso in cui tali ragioni si fondano su criteri non giuridici.
E’ importante evidenziare che la Carta delle Nazioni Unite all’art. 2 par. 3 dispone l’obbligo per gli Stati di risolvere pacificamente le controversie internazionali, ma sono liberi di scegliere i mezzi di soluzione che ritengono più appropriati e consoni alle loro esigenze.
La Carta delle Nazioni Unite all’art. 33 par. 1 indica i procedimenti di soluzione che possono essere diplomatici e giurisdizionali.
Sono procedimenti diplomatici il negoziato, i buoni uffici, la mediazione, l’inchiesta, la conciliazione, sono procedimenti giudiziari l’arbitrato e la funzione giudiziale.
Sono mezzi di soluzione delle controversie l’accordo e la sentenza.
L’accordo tra le parti alla controversia si verifica mediante una ricerca di concordato per una soluzione da attuare alla controversia in modo da condurre ad una pacifica risoluzione.
La sentenza rappresenta un atto vincolante di un arbitro o di un giudice internazionale con quale viene risolta la controversia sottoposta dalle parti.
Riguardo ai procedimenti diplomatici: il negoziato è uno dei procedimenti maggiormente utilizzato dagli Stati, si fonda sulle trattative dirette tra gli Stati parte della controversia al fine di raggiungere la soluzione della controversia.
Tale negoziato deve essere concluso in buona fede, si può concludere o con un accordo che risolve la controversia o con un decisione delle parti di ricorrere ad un altro procedimento di soluzione della controversia.
I buoni uffici si attuano mediante l’intervento di un terzo che può essere costituito dallo Stato, da un alto funzionario di un’organizzazione internazionale, o da un’alta personalità a livello internazionale che ha il compito di avvicinare le parti affinché avviino o riprendano il negoziato.
La mediazione è attuata mediante l’intervento di un terzo sia esso Stato o altro funzionario a livello internazionale, che con il consenso delle parti le farà dialogare ed interviene nella controversia proponendo una proposta di soluzione della controversia in via ufficiosa, lasciando le parti libere di seguire o meno la proposta.
L’inchiesta viene attuata mediante la nomina di apposita Commissione d’inchiesta che ha il compito di accertare in maniera oggettiva ed imparziale i fatti inerenti la controversia.
La commissione si limita ad accertare i fatti rappresenta un sub procedimento all’interno di un procedimento di soluzione della controversia, si conclude con un rapporto che non ha carattere vincolante per le parti.
Un altro procedimento per la risoluzione delle controversie internazionali, in genere le parti possono decidere di costituire una commissione di conciliazione a titolo permanente che procede ad esame imparziale della controversia, cerca di definire i termini di un possibili accordo, presentando una proposta di soluzione della controversia, le parti sono libere di accettarla o meno.
E’ importante evidenziare che la conciliazione può attuarsi sia attraverso organi di enti internazionali, sia da commissioni create appositamente, queste commissioni sono composte da tre o cinque membri.
Si precisa che i membri devono avere i requisiti previsti dalle norme del trattato, le garanzie di indipendenza e di imparzialità prescritte dai principi generali esistenti in materia.
La procedura di conciliazione si conclude con un rapporto che contiene raccomandazioni inerenti la soluzione della controversia.
Gli Stati alcune volte, per via pattizia possono prevedere che il procedimento conciliativo abbia carattere obbligatorio, ossia che prima di sottoporre la questione ad un arbitro debba essere escusso il procedimento conciliativo.
I procedimenti giurisdizionali sono caratterizzati dalla volontà delle parti che decidono di adire un arbitro o un giudice internazionale per dirimere una controversia.
Si evidenzia il carattere facoltativo, in quanto le parti in virtù di u n accordo accettano volontariamente e liberamente un obbligo di deferire certe controversie ad un organo giurisdizionale, viene considerata giurisdizione internazionale solo se l’organo ha origine internazionale, applica norme di diritto internazionale, sia competente a risolvere controversie tra soggetti di diritto internazionale.
Fanno parte dei procedimenti giurisdizionali: l’arbitrato e i procedimenti giudiziali.
L’arbitrato si attua mediante la scelta da parte delle parti di uno o più arbitri e stabiliscono anche il diritto applicabile, si conclude con un atto che è vincolante per parti detto lodo arbitrale o sentenza.
La sentenza deve essere adottata per iscritto, deve essere motivata ed i giudici arbitri dissenzienti possono allegare le loro opinioni divergenti.
Si precisa che la sentenza ha valore di cosa giudicata in quanto obbliga le parti a considerare risolta la controversia, ad accettare tale decisione come definitiva, tranne il caso in cui viene chiesta la revisione per un fatto nuovo sconosciuto in precedenza e secondo la parte ha un’influenza decisiva sul processo.
Può verificarsi anche il caso in cui le parti si accordino che il lodo arbitrale ha carattere di sentenza di primo grado e pertanto è ammesso l’appello presso un’altra istanza giurisdizionale.
Tale procedimento che attuato mediante compromesso, ossia un accordo che le parti concludono dopo il sorgere della controversia al fine di nominare un arbitro per la soluzione della stessa.
Si precisa che gli Stati parte nel trattato possono inserire una clausola compromissoria con la quale le parti si impegnano e si obbligano a deferire ad un arbitro qualsiasi eventuale controversia che potrà sorgere in futuro, tale clausola potrà riguardare anche altri trattati già in vigore tra le parti.
Questo arbitro è competente solo per le controversie giuridiche e non per quelle politiche.
L’organo arbitrale può essere individuale o collegiale, nel secondo caso è formato da tre o cinque membri, tale organo deve applicare il diritto internazionale, nel caso in cui le parti lo richiedono potrà anche decidere secondo equità.
Il procedimento non è prestabilito, le parti possono determinarlo all’interno del compromesso o affidarlo al tribunale mediante l’attuazione delle norme di procedura.
I procedimenti giudiziari sono attuati a livello internazionale da diversi tribunali che si occupano di diverse e differenti materie, tra essi la Corte internazionale di Giustizia, le Corti poste a tutela dei diritti dell’uomo il Tribunale per il diritto del mare.
Questi istituti internazionali esistono prima del sorgere delle controversie sono giurisdizioni internazionali precostituite e che hanno una struttura precisa e predeterminata e dispongono dii uno Statuto e di un Regolamento dove sono elencate le competenze, il diritto da esse applicato, le regole di procedure.
Si evince pertanto che tale regola le distingue dai tribunali arbitrali che invece sono costituiti dopo l’instaurarsi della controversia.

Si rileva che gli organi giurisdizionali internazionali possono adottare tre differenti tipi di sentenze: quelle dichiarative o di accertamento, quelle di condanna, quelle dispositive.

Articolo del:


di Dr.ssa Anna De Filippo

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse