Minusvalenze fine anno, ultimo mese per le verifiche di bilancio

Ci stiamo avvicinando alla fine di questo 2019 ed occorre predisporre gli atti per arrivare alla chiusura dell’esercizio con la consueta strategia di andare ad una rappresentazione del bilancio di esercizio nel migliore dei modi. Saldiamo i debiti così come emettiamo tutte le fatture: evitiamo di ricorrere alle rettifiche o integrazioni di esercizio per compendiare crediti o debiti, costi e ricavi di competenza.
Ma il lavoro più impegnativo è una pre-verifica dell’attivo e del passivo per non ritrovarci ad anno nuovo con un fardello che avremmo potuto ripulire a tempo debito. Anzitutto la verifica dei crediti che vantiamo nei confronti di terzi: l’importo iscritto è quello che realisticamente incasseremo? Se ci sono dei dubbi, rimandiamo al nostro articolo del 1° novembre per il quadro delle scelte da poter effettuare per non andare ad alterare le imposte che siamo chiamati a pagare, ma sull’utile effettivo, non su quello contabile. La CESSIONE PRO SOLUTO in questo ti può aiutare.
Sui cespiti (immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie) la verifica è più semplice: gli ammortamenti sono già stati predisposti, così come il costo è quello storico. Costo meno ammortamenti, a meno che non vi siano stati eventi eccezionali (danneggiamenti, furti, allagamenti, ecc.), il valore è l’importo residuo.
Per le PARTECIPAZIONI la riflessione è più articolata. Il possesso di una parte del capitale sociale di una società dicasi partecipazione. Questa può essere rappresentata da “quote” (società di persone o società di capitali come le SRL) o da titoli nel caso delle AZIONI. Con l’azzeramento del capitale sociale o con la cessazione ufficiale della Società (cancellazione dal Registro Imprese), la partecipazione viene cancellata da parte del suo possessore.
Le quote o le azioni, in genere, hanno un loro valore NOMINALE (rappresentante la parte del capitale sociale) ma senz’altro hanno un loro COSTO DI ACQUISTO, pari al prezzo che è stato pagato per la loro acquisizione. Il valore della partecipazione può variare in continuazione, come nel caso di azioni quotate sui mercati regolamentati, come invece rimanere contabilizzato al COSTO STORICO. La determinazione del costo fiscale sono indicate nel T.U.I.R. (art. 68 comma 6): la base è data dal costo di acquisto (o di sottoscrizione), maggiorato di ogni onere connesso (quindi anche le imposte di donazione o successione) e di eventuali versamenti nel patrimonio della società (al netto delle restituzioni di somme aventi la medesima natura) e ulteriormente incrementato dei redditi imputati al socio, al netto degli utili allo stesso distribuiti (sino a concorrenza dei redditi attribuiti). Le eventuali perdite attribuite al socio riducono, invece, il costo.
Eventuali minusvalenze che si dovessero rivelare tra il COSTO ed il VALORE (quota parte del patrimonio netto della Società, come risultante dell’ultimo bilancio approvato) possono dare adito a RETTIFICHE da imputare ad un Fondo svalutazione, ma non sono fiscalmente detraibili fintanto che la quota è effettiva, ovvero non c’è stato né azzeramento o annullamento. La normativa fiscale consente la deduzione della MINUSVALENZA solo al momento dell’effettivo realizzo (differenza tra costo di acquisto e prezzo di vendita, al netto delle spese) per cui è necessario ricorrere all’effettivo trasferimento della proprietà delle quote o delle azioni ad un terzo.
Purtroppo coloro che detengono azioni tipo ALITALIA, PARMALAT, BANCA ETRURIA, CASSA RISPARMIO FERRARA, BIO-ON, e tante altre ancora, NON POSSONO portare a PERDITA (e, quindi, diminuire il reddito imponibile) il minor valore del proprio investimento, fintanto che non VENDANO tali titoli ad un acquirente, realizzando la reale MINUSVALENZA, debitamente certificata da notaio, professionista abilitato o banca (a seconda di chi intermedia l’operazione). Anche per le quote di società a responsabilità limitata, vale lo stesso criterio.
Esistono società che acquistano tali titoli, per gli scopi più disparati, che non sono la semplicistica elusione fiscale o abuso del diritto ex art. 10 bis dello Statuto del Contribuente. Potete richiedere una consulenza gratuita tramite il sito prontoprofessionista.it
Stefano Taddei
CREDITIMPRESA SRL
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