Separazione: niente addebito per chi tradisce se l'altro accetta le corna per anni


Per la Cassazione nessun addebito al marito infedele, qualora la moglie ne accetti i tradimenti per anni e continui a conviverci
Separazione: niente addebito per chi tradisce se l'altro accetta le corna per anni

 

La scoperta di un tradimento mette a dura prova la vita di relazione e rappresenta di frequente l'incipit che porta alla disgregazione della coppia.

Rappresenta, conseguentemente, il principale appiglio ai fini di addebitabilità della separazione al coniuge fedifrago.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato come la violazione dei doveri coniugali non sia di per sè sufficiente a fondare una pronuncia di addebito, se non accompagnata dalla prova che tale violazione abbia avuto una specifica efficienza causale nella daterminazione della crisi coniugale.

Con la recente ordinanza n. 16691/2020, la Cassazione torna ad occuparsi di tradimento, respingendo il ricorso di una moglie che già in sede di merito si era vista negare la richiesta di addebito della separazione al marito, avendo per anni tollerato l'infedeltà di quest'ultimo.

Non vi sarebbe nesso di causalità tra l'infedeltà e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.

Quindi, niente addebito al marito traditore.

L'art. 151 c.c. stabilisce difatti espressamente che il Giudice, pronunciando sulla separazione, dichiari - ove ne sia richiesto - a quale dei coniugi sia addebitabile l'impossibilità di prosecuzione della convivenza, stante il suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.

Chi chiede l'addebito dovrà, pertanto, dimostrare la contrarietà della condotta ai doveri coniugali e l'efficienza causale di questo comportamento nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

In assenza di prova di tale nesso, deve dedursi che l'irreversibilità della crisi fosse irrimediabilmente in atto e che una convivenza formale tra i coniugi non possa dare adito a richieste di addebito. 

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di avv. Viviana Marzano

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