Nozze gay, il matrimonio in ambito di diritto internazionale


Il Consiglio di Stato fa il punto sulle fonti, sia nazionali che sovranazionali, che regolano il matrimonio anche per l'ordinamento di stato civile
Nozze gay, il matrimonio in ambito di diritto internazionale
Il matrimonio in Italia può ritenersi esistente solo quando sia celebrato tra un uomo e una donna mentre le unioni tra persone dello stesso sesso non possono ricevere tutela ex art. 117 della Costituzione, rinviando le fonti internazionali a legislazioni interne che non prevedono, in Italia, il matrimonio tra persone che non siano di sesso diverso. E' pertanto legittimo il provvedimento con il quale il Prefetto annulli l'atto del Sindaco che abbia trascritto come matrimonio nei registri dello stato civile l'unione tra persone dello stesso sesso: già l'ufficiale dello stato civile non può trascrivere il matrimonio tra persone dello stesso sesso, in quanto l'art. 64, comma 1, lett. e) del D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile), mediante un'elencazione tassativa degli elementi e dei contenuti (formali e sostanziali) prescritti per la trascrivibilità dell’atto di matrimonio, gli pone il dovere di controllare la presenza della condizione relativa alla "dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie", quale condizione dell’atto di matrimonio trascrivibile, così come anche l’art.16, d.P.R. cit., in tema di "Matrimonio celebrato all’estero", che utilizza la dizione "sposi" nell’unica accezione codificata dalla legge italiana, all’art.107 c.c., di marito e moglie.

Con la sentenza 04547 del 26 ottobre 2015 il Consiglio di Stato ha definito la delicatissima questione della trascrizione nel registro dello Stato Civile di Roma Capitale dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, intervenendo su un ricorso presentato dal Ministero dell'Interno, Prefetto di Roma, contro il Sindaco di Roma Capitale, per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 05924/2015 con la quale «il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, dopo aver riconosciuto l’insussistenza di qualsivoglia diritto alla trascrizione negli atti dello stato civile di matrimoni tra coppie omosessuali celebrati all’estero (e, di conseguenza, la legittimità della circolare in data 7 ottobre 2014 con cui il Ministro dell’interno ne aveva stabilito l’intrascrivibilità in Italia)» ha, nondimeno, giudicato illegittimi sia il provvedimento del Prefetto di Roma che aveva decretato l’annullamento delle trascrizioni (operate dal Sindaco) dei matrimoni celebrati all’estero sia la circolare del Ministero dell'Interno, che invitava i Prefetti ad annullarle trascrizioni dei sindaci.

Il Consiglio di Stato riforma il contenuto della sentenza in quest'ultima parte: il percorso argomentativo è presto spiegato: gli artt. 27 e 28 della legge 31 maggio 1995, n.218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) stabiliscono i presupposti di legalità del matrimonio e prevedono che le condizioni (soggettive) di validità "sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo..." (art.27) e che "il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi..." (art.28); per ciò che, poi, di seguito, attiene alla legge italiana, l’art.115 del codice civile rinvia alle condizioni necessarie per contrarre matrimonio (tale dovendosi intendere il rinvio alla sezione prima del terzo capo, del titolo sesto, del libro primo del codice civile), anche quando l’atto venga celebrato in un paese straniero; così come «risulta agevole individuare la diversità di sesso dei nubendi quale prima condizione di validità e di efficacia del matrimonio, secondo le regole codificate negli artt.107, 108, 143, 143 bis e 156 bis c.c. ed in coerenza con la concezione del matrimonio afferente alla millenaria tradizione giuridica e culturale dell’istituto, oltre che all’ordine naturale costantemente inteso e tradotto nel diritto positivo come legittimante la sola unione coniugale tra un uomo e una donna (sentenza 04547/2015)» ossia fondato sulla «indefettibile condizione della diversità di sesso dei nubendi, che il nostro ordinamento configura quale connotazione ontologica essenziale dell’atto di matrimonio» elemento senza del quale l'atto non può dirsi giuridicamente esistente.

Con la indicata sentenza il Consiglio di Stato chiarisce definitivamente i rapporti tra le fonti normative, sia nazionali che sovranazionali, le quali regolano il matrimonio anche rispetto all'ordinamento di stato civile.

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di Avvocato Giuseppe Mazzotta

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