Nullità (o annullabilità) del licenziamento e prescrizione


Chiamati in causa molti anni dopo i fatti anche se tutto pare prescritto? Quando e perché
Nullità (o annullabilità) del licenziamento e prescrizione

I diritti potestativi non sono contemplati nel nostro codice civile, neppure nominati sono una creazione dottrinale, corroborata da costante giurisprudenza, che alcuni definiscono granitica.

Ma in cosa si distinguono i diritti potestativi dalle altre obbligazioni? Sono diritti il cui contenuto è una potestà cui corrisponde la soggezione altrui.

I creditori hanno bisogno, per la soddisfazione dei loro diritti, che i loro debitori tengano un certo comportamento, cioè che adempiano agli obblighi presi. Se non lo fanno, vi saranno infine costretti e si troveranno in posizione di soggezione, ma solo successivamente e a seguito di condanna esecutiva.

Invece, con i diritti potestativi, la soggezione sorge immediatamente e, tuttavia, la loro estraneità alla lettera del codice ha creato però alcuni grattacapi, che tuttora persistono.

 

Uno di questi riguarda l’interruzione della prescrizione, che, ai sensi del 2043 c.c., può esser fatta, oltre che con la citazione in giudizio, anche con qualsiasi atto di messa in mora. Però, nel caso dei diritti potestativi, dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che la messa in mora non è sufficiente ad interrompere la prescrizione, perché essa ha per funzione quella di reclamare un adempimento mentre, nel vantare un diritto potestativo, il soggetto non reclama alcun comportamento dalla sua controparte, ma solo che sia riconosciuta la nullità, l’annullamento o l’inefficacia di alcuni atti.

 

Sempre? Anche in caso di impugnazione di licenziamento? Sì secondo (ma non solo) Cass. 20 aprile 2017, n. 10016, che, addirittura, stabilisce anche il principio dell’interruzione della prescrizione nella totale inconsapevolezza della controparte (principio peraltro previsto ed affermato anche in altre fattispecie del tutto diverse).

Un lavoratore, licenziato per superamento del periodo di comporto nel lontano 6 aprile 2006, si oppone al recesso, depositando ricorso nella cancelleria del giudice del lavoro. Tuttavia, per fatti che la sentenza non espone, la notifica al convenuto dell’atto e della copia del decreto di fissazione udienza viene effettuata oltre il termine prescrizionale di cinque anni.

Sia in primo che in secondo grado il ricorso viene rigettato per intervenuta prescrizione. La Corte d’Appello osserva che il ricorrente ben poteva, in caso di ritardo nella fissazione dell’udienza, interrompere la prescrizione con altro mezzo diverso dalla citazione in giudizio, quale appunto una diffida ad adempiere.

La Corte di Cassazione con la sentenza succitata dà invece ragione al lavoratore.

L’azione di annullamento di un licenziamento – motiva – é azione costitutiva, sostanziata da un mutamento soltanto giuridico e non materiale e quindi appartiene alla categoria dei diritti potestativi, per cui è irrilevante il comportamento del datore di lavoro ai fini della realizzazione del diritto.

Da ciò l’irrilevanza di ogni altro atto ai fini interruttivi, avendo valore solo l’azione di realizzazione del diritto da parte dell’interessato, che si perfeziona con l’azione giudiziale, che nel caso del rito del lavoro si instaura con il deposito in cancelleria del ricorso e non con la notifica.

In tal modo anche la notifica del ricorso perde la sua funzione di interruzione della prescrizione.

La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza n. 129/1986 aveva già dichiarato illegittimo l’art. 112, co. 1, Dpr. n. 1124/1965 laddove non prevedeva l’interruzione della prescrizione triennale dell’azione per conseguire le prestazioni dell’INAIL a far data dal deposito del ricorso in cancelleria, seppur seguito dalla sua notifica assieme al decreto di fissazione udienza. Nel rito del lavoro la richiesta di tutela giurisdizionale, che avviene col deposito del ricorso, è separata dalla notifica del ricorso, effettuata significativamente non in originale, ma in copia, seppure autentica. Peraltro questo ulteriore atto può esser compiuto solo dopo l’emissione del decreto di fissazione udienza e non si può far carico al ricorrente dei ritardi dell’ufficio giudiziario, cui egli non può porre rimedio e neppure prevedere.

Anche il convenuto datore di lavoro ha interesse, “certamente legittimo e riconosciuto”, alla certezza dei rapporti giuridici ed esser chiamato in giudizio oltre cinque anni dopo i fatti rappresenta senz’altro un mancato riconoscimento di tale interesse. Tuttavia i contrapposti interessi – si ritiene dalla giurisprudenza indicata (cui deve aggiungersi Cass. S.U. n. 24822/2015) – è stato ritenuto aver diversa pesatura: quello del ricorrente è un vero e proprio diritto, che è quello sancito dall’art. 24 della Costituzione, ad agire in giudizio, mentre quello del convenuto non pare concretarsi in un vero e proprio diritto, giacché non sussiste un diritto alla prescrizione, ma solo un interesse derivato dal principio di certezza dei rapporti giuridici.

Resta tuttavia l’anomalia di un’interruzione della prescrizione nella totale ignoranza del convenuto, che in alcuni casi può esser protratta ben oltre il limite di cinque anni. Si pensi ai casi di litisconsorzio necessario in cause, per esempio, di impugnazione del testamento che, trascinate addirittura per decenni, possono riaprire questioni di successione e chiamare in causa soggetti in situazioni patrimoniali, ritenute consolidate in perfetta buona fede, e privati, a causa del trascorrere del tempo, della possibilità concreta di procurarsi prove adeguate. E’ difficile ritenere che la certezza dei rapporti giuridici sia solo un interesse legittimo e non anche un diritto.

 

 

 

 

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di Pietro Bognetti

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