Nuove regole di deducibilità degli interessi passivi


Per la prima volta, al decorrere del periodo di imposta 2019, si applicano i nuovi criteri di deducibilità fiscale degli interessi passivi
Nuove regole di deducibilità degli interessi passivi

Il D.lgs. 29 novembre 2018, n.142 ha sostituito l’art. 96 del TUIR che disciplina i criteri di deducibilità fiscale degli interessi passivi, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018. Tali disposizioni si applicano, quindi, per la prima volta al decorrere del periodo di imposta 2019 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare.

Ancorché le novità introdotte dal D.lgs. 142/2018 attengano alla disciplina fiscale, le stesse devono essere considerate anche ai fini della redazione del bilancio.

Secondo le nuove disposizioni, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, inclusi quelli capitalizzati, sono deducibili in base al seguente ordine:

1.    sino alla concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati imponibili, di competenza del periodo di imposta, e degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati imponibili, riportati dai periodo di imposta precedenti;

2.    l’eventuale eccedenza di interessi passivi rispetto agli interessi attivi e proventi finanziari assimilati è deducibile nel limite della somma del 30% del Reddito Operativo Lordo della gestione caratteristica dell’esercizio calcolato a valori fiscali (c.d. ROL fiscale), che va utilizzato prioritariamente, e dell’eccedenza ROL di esercizi precedenti, che va utilizzato in modo secondario;

3.    gli interessi passivi che risultano indeducibili nel singolo periodo di imposta per incapienza sia degli interessi attivi e proventi assimilati, sia del 30% del ROL, possono essere dedotti dal reddito imponibile nei periodo di imposta successivi per una ammontare pari all’eventuale differenza positiva tra:
a)    la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo di imposta e del 30% o del ROL lordo della gestione caratteristica;
b)    gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza del periodo di imposta.

Il ROL fiscale è determinato in base alla differenza tra:

•    il valore della produzione e

•    i costi della produzione (ex articolo 2425 Codice civile, lettere A e B), con esclusione delle voci previste al n. 10), lettere a) e b) (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali) e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.

Tali importi devono essere considerati nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni fiscali. Pertanto, in caso di differenza tra i valori contabili e quelli fiscali, ai fini del calcolo del ROL, sono rilevanti quelli previsti dalla normativa fiscale. A titolo esemplificativo nel calcolo del ROL, non devono essere considerate le seguenti voci:

•    i compensi di amministrazione non pagati nell’esercizio, in quanto deducibili per cassa;

•    il 20% delle spese telefoniche;

•    la quota indeducibile delle spese relative alle autovetture (da determinare in base ai criteri previsti dall’articolo 164 del TUIR;

•    la quota indeducibile delle spese di rappresentanza e delle spese di vitto e alloggio.

La normativa non prevede l’esclusione dal ROL dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti dai trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Pertanto la plusvalenza derivante da una cessione di azienda, iscritta nella voce “A5 - Altri ricavi” del conto economico incrementerà il ROL. Allo stesso modo, una minusvalenza derivante da una cessione di azienda, iscritta nella voce “B14 - Oneri diversi di gestione” del conto economico ridurrà il ROL.

Sono rilevanti e, quindi, sono soggetti alle norme in questione gli interessi attivi e passivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, anche e capitalizzati:

•    qualificati come tali dai principi contabili adottati dall’impresa;

•    per i quali la qualificazione come “interesse” è confermata dalle norme fiscali che sono emanate in attuazione del principio della derivazione rafforzata, previsto dall’articolo 83;

•    che derivano da operazioni o rapporti contrattuali che hanno una causa finanziaria e che, pur non avendo una causa finanziaria, presentano comunque una componente di finanziamento significativa, ad esempio:
-    gli interessi contabilizzati per dilazione di pagamento, sia impliciti che espliciti;
-    gli interessi derivanti da crediti o debiti di fornitura commerciale contabilizzati al costo ammortizzato con attualizzazione;
-    i proventi derivanti da prestiti ai dipendenti, purché sia previsto l’obbligo di restituzione e una specifica remunerazione;

•    le spese di emissione della cambiali finanziarie;

•    gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati che sono inclusi nel valore di “costo” dei beni ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lett. b).

A titolo esemplificativo:

-    gli sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzioni finanziarie;

-    le commissioni passive su finanziamenti e per fidejussioni o altre garanzie rilasciate da terzi;

-    gli oneri e i proventi derivanti dai contratti derivati stipulati con finalità di copertura del rischio legato ad oscillazioni del tasso di interesse.

L’eccedenza indeducibile degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati è deducibile nei successivi periodo di imposta, senza limiti temporali, se e nel limite in cui la somma degli interessi attivi e del ROL di tali periodo dovesse essere superiore all’ammontare degli interessi passivi di competenza dei periodi medesimi.

Quando in un periodo di imposta il 30% del ROL della gestione caratteristica risulta superiore alla somma tra l’eccedenza di interessi passivi di periodo rispetto a quelli attivi e l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati riportati da periodi di imposta precedenti, si crea un’eccedenza riportabile negli esercizi successivi. Tale eccedenza di ROL è riportabile negli esercizi successivi e deve essere aggiunta al ROL degli stessi, ma non oltre il quinto periodo di imposta. Pertanto:

•    è possibile riportare a nuovo l’eventuale importo di ROL inutilizzato nel corso del medesimo anno al massimo per cinque periodi di imposta;

•    questo importo andrà ad incrementare il 30% del ROL del successivo periodo di imposta, al quale commisurare gli interessi passivi da dedurre.

In ogni caso, è necessario utilizzare prioritariamente il 30% del ROL che si è generato nel periodo di imposta corrente e, solo successivamente, è possibile utilizzare l’eccedenza di ROL riportata dagli esercizi precedenti, a partire da quella di formazione meno recente.

Nell’ipotesi di ROL negativo, per la determinazione del limite di deducibilità degli interessi passivi, lo stesso è considerato pari a zero.

In relazione alla deducibilità degli interessi passivi, la Corte di Cassazione (Sentenza n. 19430 del 20 luglio 2018, richiamata dalla recente massima n. 5332 del 27.2.2020) si è pronunciata sulla necessaria sussistenza del requisito di inerenza. In particolare, la Corte ha precisato che per i soggetti Irpef, l’articolo 61 del TUIR richiede espressamente il rispetto del requisito dell’inerenza. Al contrario, per i soggetti Ires, l’articolo 96 del TUIR non impone la sussistenza di alcun vincolo di correlazione degli interessi passivi con un’attività o un costo dell’impresa, facendo gli stessi riferimento alla generale attività di impresa.

Un discorso a parte meritano le società immobiliari. Nel caso specifico delle società di “gestione immobiliare”, gli interessi passivi di “funzionamento” degli immobili patrimonio sono indeducibili, come le altre spese relative a tali immobili, mentre quelli di “finanziamento”:

•    sono deducibili secondo i limiti e le condizioni dell’articolo 96 del TUIR se relativi all’acquisto o alla costruzione di immobili da parte dei soggetti Ires (Circ. 19/2209);

•    sono deducibili senza limitazioni se riferiti ad immobili destinati alla locazione (art. 1.36 Legge 244/2007).

Nello specifico per gli interessi relativi a finanziamenti ipotecari su immobili, detenuti anche sulla base di contratti di leasing, destinati alla locazione l’Agenzia delle Entrate (Circ. 37/2009) ha precisato che:

•    l’applicazione della piena deducibilità è limitata alle “immobiliari di gestione”;

•    la disposizione riguarda sia gli immobili patrimoniali che gli immobili strumentali per natura, purché destinati all’attività locativa, non essendo determinante la natura dell’immobile posto a garanzia dell’impegno assunto;

•    l’esclusione dall’applicazione dell’articolo 96 prevede che il mutuo ipotecario abbia ad oggetto gli stessi immobili successivamente destinati alla locazione.

Pertanto, gli interessi passivi corrisposti per l’acquisto/costruzione di immobili destinati alla locazione e garantiti da ipoteca, da parte di una società che opera nel settore immobiliare, non sono soggetti ai limiti di deducibilità dell’articolo 96 del TUIR e risultano integralmente deducibili dal reddito di impresa indipendentemente dalla tipologia di immobile (patrimoniale o strumentale per natura) al quale si riferisce il finanziamento.

La piena deducibilità degli interessi passivi relativi ai suddetti finanziamenti ipotecari, opera solo a favore delle società immobiliari che svolgono effettiva e prevalente attività immobiliare, ossia che abbiano le seguenti caratteristiche (D.lgs. 147/2015):

•    il valore dell’attivo patrimoniale sia costituito per la maggior parte dal valore corrente degli immobili destinati alla locazione (non rilevano i dati contabili ma il valore effettivo);

•    i ricavi siano rappresentati per almeno 2/3 da canoni di locazione o di affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei fabbricati.
Tali disposizioni agevolative, in essere per le società immobiliari di gestione, sono confermate dalla Circ. 8/2019.

 

Regime transitorio

Il regime transitorio prevede che le eccedenze di interessi passivi che si sono generate in vigenza del precedente regime di deducibilità (quindi ante 2019) siano riportabili nei periodo di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Non è, invece, consentito il riporto all’esercizio 2019 delle eccedenze di ROL che si sono formate sino all’esercizio 2018 e non utilizzate entro tale periodo di imposta. Tuttavia, l’eccedenza di ROL contabile derivante dal 2018 può essere utilizzata per dedurre gli interessi passivi che matureranno su finanziamenti già in essere alla data del 17 giugno 2016, la cui durata non sia stata allungata o il cui importo non si sia incrementato dopo tale data.

Al fine di evitare che il passaggio da un regime di deducibilità degli interessi passivi parametrato al “ROL contabile” ad un regime parametrato al “ROL fiscale” possa determinare delle penalizzazioni, è previsto che per la determinazione del “ROL fiscale” non devono essere considerati i componenti positivi e negativi di reddito contabilizzati nell’esercizio 2018 (o in esercizi precedenti) che, al termine dello stesso non hanno ancora assunto rilevanza ai fini fiscali (ma che assumeranno rilevanza fiscale negli esercizi negli esercizi successivi al 2018). Così, ad esempio, un compenso di amministrazione iscritto per competenza nell’anno 2018 (concorrendo a formare il ROL in tale anno), che viene pagato (diventando deducibile) nel 2019, non andrà considerato nella determinazione del ROL di questo esercizio, in deroga al nuovo criterio fiscale.

Questo al fine di evitare una duplicazione nel conteggio di componenti che hanno già concorso alla determinazione del ROL contabile in vigenza della precedente disciplina, ora abrogata.

Articolo del:


di Dott. Mauro Lucchetti

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