Obbligo del consiglio di amministrazione nelle cooperative


L’amministrazione della cooperativa deve essere in ogni caso affidata a un organo collegiale formato da almeno tre soggetti
Obbligo del consiglio di amministrazione nelle cooperative

 

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha introdotto dopo il primo comma  dell’articolo 2542 (Consiglio di Amministrazione) un nuovo comma che prevede: “L’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma. (2) La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.”.

L’integrazione dell’art. 2542 del Codice Civile comporta che l’amministrazione della cooperativa deve essere in ogni caso affidata a un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, scelti in maggioranza,  tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Tale norma trova applicazione anche per le cooperative di minori dimensioni che adottano lo schema della SRL di cui al secondo comma dell’articolo 2519 del Codice Civile (si tratta delle cooperative con meno di 20 soci oppure con un attivo non superiore a un milione di euro).

E stata estesa  anche alle cooperative che adottano lo schema della SRL la regola, già in vigore per le cooperative costituite in forma di SPA, secondo la quale gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, in tale caso lincarico scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica (art. 2383, secondo comma del Codice Civile).

Le  cooperative con un amministratore unico, nominato a tempo indeterminato, sono finite nel mirino del Legislatore per  contrastare le false cooperative e per  rafforzare la partecipazione dei soci ai processi decisionali. L’affidamento della gestione della società ad un amministratore unico,  per una durata indeterminata, ha favorito talvolta comportamenti illegittimi e  non conformi allo spirito mutualistico della cooperativa. Numerosi sono stati i casi in cui la figura dell’amministratore unico è risultata  associata a cooperative irregolari destinatarie di provvedimenti di revoca dell’organo amministrativo con conseguente commissariamento della società . Le nuove regole in materia di amministrazione delle società cooperative sono entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018

 

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di Cosimo Roberto Gigante

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