Onere testamentario
L'onere o modus è un peso imposto all'erede o al legatario dal testatore ex art. 647 c.c. attraverso il quale quest'ultimo può perseguire un intento sia egoistico che altruistico. Attraverso l'apposizione di un onere testamentario, il testarore crea a carico dell'erede o del legatario un'obbligazione in senso tecnico e pertanto occorrono tutti i requisiti dell'obbligazione, inclusa la possibilità di valutazione economica della prestazione ex art. 647 co. 2 c.c. Proprio in base a tale articolo se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorità giudiziaria può, qualora ne ravvisi la necessità, imporre all'erede o al legatario una cauzione. Qualora l'onere testamentario possa assorbire per intero il valore dei beni oggetto di eredità o di legato, l'apposizione dello stesso onere non incide sulla natura della disposizione testamentaria, poichè attraverso l'onere il testatore persegue una finalità diversa e distinta rispetto a quella del beneficio puro e semplice di destinazione del lascito. Orbene nell'onere testamentario non esiste il concetto di condizione sospensiva poichè tale condizione rende incerti gli effetti del negozio sospendendo gli stessi non obbligando a rispettare alcun tipo di limitazione, mentre l'onere testamentario obbliga il destinatario del lascito sia erede che legatario ad una determinata prestazione, non sospendendola. In particolare nella condizione risolutiva, l'evento dedotto in condizione determina automaticamente la cessazione degli effetti del negozio, mentre l'inadempimento dell'onere anche quando assume rilevanza ai fini della risoluzione, non determina mai la risoluzione automatica del negozio, ma costituisce solo ed esclusivamente il presupposto per la pronuncia di risoluzione del giudice. L'onere testamentario infine in base ad una consolidata giurisprudenza, si differenzia anche dal legato in quanto quest'ultimo costituisce un'autonoma e diretta attribuzione patrimoniale al legatario, quale avente causa dal de cuius, mentre l'onere testamentario integra e rappresenta una liberalità indiretta a favore del beneficiario che è quindi avente causa dall'onerato e non dal testatore. In particolare a tal proposito la dottrina e la giurisprudenza distinguono l'onere testamentario ed il legato sulla base della determinatezza o indeterminatezza del beneficiario: in effetti sia ha legato quando sono beneficiate una o più persone specifiche o determinate, al contrario si ha onere testamentario quando è beneficiata una categoria di persone o uno o più soggetti indeterminati. Infine in ordine alla problematica relativa ai soggetti legittimati ad agire per l'inadempimento dell'onere, si ritiene che l'azione in giudizio spetti a qualunque soggetto abbia un interesse anche solo morale all'adempimento stesso: a conferma di quanto detto l'art. 648 c.c. fa riferimento a qualsiasi interessato e dunque legittimati ad agire non sono solamente i diretti beneficiari della disposizione ma anche tutti gli eredi del testatore, quali ideali continuatori della personalità del defunto.
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