Origine della merce e logistica integrata: le spedizioni Intra UE (parte 5)


Analizziamo i documenti necessari ad effettuare una spedizione intracomunitaria corretta ed individuiamo le necessarie prove di consegna indispensabili ai fini IVA
Origine della merce e logistica integrata: le spedizioni Intra UE (parte 5)

• Due parole per iniziare

Un buongiorno a tutti voi fantastici stakanovisti della logistica e di tutto ciò che da questa dipende e benvenuti a quella che sembrava essere l’ultima puntata di questa saga, ma così non è in quanto il trasporto si può considerare tranquillamente la parte più sensibile della procedura che stiamo imparando. Ebbene, vorrei partire da un concetto tralasciato da me durante il nostro ultimo incontro, ritorniamo per un attimo, quind,i alla fattura. Correttamente vi ho consigliato di indicare, ove possibile per ogni articolo, l’eventuale origine preferenziale o non preferenziale, ma questo non basta; bisogna fare, per le spedizioni extracomunitarie verso un paese accordista (prendetela così per ora, poi entrerò nel merito) richiesta del modello EUR1 anche in fattura. Questa richiesta, di cui parleremo diffusamente dopo, si può inserire sempre in fattura con una semplice dichiarazione per ogni spedizione di valore complessivo, comunemente, al di sotto di 6000 euro.


• Cosa accade dentro i nostri confini?

Decisamente le spedizioni che rimangono dentro i nostri confini comunitari (UE) sono le più semplici da effettuare. Praticamente tutta la procedura è stata spiegata sull’articolo pubblicato a fine giugno, prima parte di questo attesissimo sequel. Dobbiamo analizzare però i documenti cosiddetti “accessori” e le eventuali prove di consegna che è necessario, a livello fiscale, ottenere per assicurare l’esenzione IVA dichiarata sui documenti fiscali. Oltre a questo, per dirla tutta, ci sarebbe anche la questione, che coinvolge sia le spedizioni verso paesi comunitari che quelle verso paesi terzi, delle spedizioni in triangolazione e quadrangolazione, ma questo verrà snocciolato in separata sede con articoli futuri che serviranno a completamento di questa “suite” operativa. Ricapitoliamo quindi in brevissima i documenti fiscali necessari per una spedizione Intracomunitaria: il DDT in forma fisica e la Fattura inviata in digitale al cliente.


• Perché servono i cosiddetti “documenti accessori”?

Sono necessari per permettere al trasportatore di completare il servizio in modo corretto. Cominciamo con la lettera di vettura internazionale CMR, il più importante documento del trasporto intracomunitario.
Ai sensi della normativa italiana sull’autotrasporto, esso deve trovarsi sempre a bordo del veicolo durante un trasporto di merci via terra e deve contenere informazioni specifiche sulle condizioni della merce e lo stato della spedizione. La lettera di vettura internazionale, chiamata anche “CMR”, è stata introdotta a seguito della Convention des Marchandises par Route ovvero la “Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada”, stipulata a Ginevra il 19 maggio 1956 e resa esecutiva in Italia con legge del 6/12/1960 n. 1621. La convenzione CMR all’art. 4 del capitolo III recita così: “Il contratto di trasporto è regolato dalla lettera di vettura. La mancanza, l’irregolarità o la perdita della lettera di vettura non pregiudicano né l’esistenza né la validità del contratto di trasporto, che rimane sottoposto alle disposizioni della presente Convenzione”. A tutti gli effetti siamo davanti ad un contratto di trasporto.


• Quando può servire il CMR?

La lettera di vettura internazionale (CMR) viene impiegata quando occorre “accertare” le condizioni di un contratto di trasporto, quando è espressamente richiesta in un’operazione di negoziazione di una lettera di credito documentario e, sempre, negli scambi intracomunitari in regime Intrastat; disciplina inoltre i contratti di trasporto dei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione CMR; costituisce un vero e proprio elemento di prova preparato dal mittente (meglio) o dallo spedizioniere (se proprio dovete), controfirmato dal corriere e utilizzato per attestare:  l’avvenuta presa in consegna della spedizione,  le modalità e le condizioni della spedizione e la conformità della spedizione alla Convenzione CMR. Per questa ragione, la sua utilità può essere apprezzata specialmente nei casi di accertamento di eventuali responsabilità del vettore durante il trasporto e in presenza di clausole particolari. Quindi, oltre ad un contratto di trasporto (pur senza sostituirlo), ci troviamo di fronte ad un assicurazione.


• Benissimo allora se ho fatto il CMR sono coperto su tutto

Mmm….no. Le indicazioni in essa contenute riguardo al luogo di carico e scarico, possono essere utilizzate per determinare la normativa applicabile (di solito l’Incoterm, ma va specificato) ed eventualmente l’accertamento delle responsabilità del vettore durante il trasporto, essendo esso un titolo di identificazione del trasporto stesso. La lettera di vettura CMR non è valida esclusivamente per il trasporto effettuato integralmente su strada, ma è valida anche in tutti i casi di trasporti intermodali (con una parte del percorso effettuato tramite ferrovia, nave e aereo), purché non ci sia un’interruzione del trasporto. Ciò accade, per esempio, quando si scarica da un camion e si pone la merce su un treno o traghetto o meglio se l’intero contenitore (container per treno ed autotreno per traghetto). L’eventualità di un’interruzione del trasporto (ad esempio scarico al porto) comporta l’applicazione delle convenzioni relative al diverso tipo di trasporto utilizzato.


• Qualche altra dritta sul CMR, vi va?

Il trasporto effettuato su strada via camion, può essere supportato da un’unica lettera di vettura CMR per il singolo viaggio, se full truck oppure più CMR, quando groupage; in caso di danno o perdita della merce, il vettore non risponde per il valore complessivo della merce, ma in funzione del peso della merce. L’indennità specificata dalla Convenzione CMR non può superare 8,33 unità di conto per ogni chilo di peso lordo mancante; consiglio sempre, quindi, di stipulare un assicurazione sul trasporto. Ricordate sempre che, anche se il trasportatore dovesse storcere il naso, in base a quanto previsto dall’art. 1685 c.c., il mittente ha diritto, prima che la merce sia consegnata al ricevente, di chiederne la restituzione o la consegna ad un diverso destinatario. Non è titolo negoziabile, non consente di trasferire il possesso della merce a soggetti terzi durante il viaggio.


• Ma scusa, come si compila questo documento?

“Michele scusa, tante belle parole ma ancora non sappiamo compilare questo documento”…avete ragione, scusate mi sono perso via. Dunque, il CMR è un modello standard approvato dai Paesi contraenti la Convenzione CMR (appunto) che contiene 24 caselle e deve essere firmato sia dal mittente che dal vettore. Le informazioni che vi devono essere contenute secondo quanto previsto dalla Convenzione CMR al capitolo III art. 6 sono in ordine di importanza: luogo e data di compilazione (casella 21);  nome e indirizzo del mittente (casella 1); nome e indirizzo del/ dei vettore/i (caselle 16 e 17, in queste metterei anche il numero di telefono del vettore e la targa del mezzo che ritira); luogo e data della presa in carico della merce da parte del vettore (casella 4); nome ed indirizzo del destinatario (casella 2); luogo previsto per la riconsegna (casella 3 in caso di triangolazioni); quantitativi, imballi e natura della merce (caselle da 6 a 12 anche se la 6 e la 10 non sono obbligatorie); specifica documenti allegati (casella 5).


• Devo compilare solo 13 caselle...e allora perché ne hanno fatte 24?

Beh le precedenti sono obbligatorie, ma ce ne sono altre, per esempio la casella 20, dove si può specificare a chi sono addebitate le spese, così come da contratto di trasporto (esempio: prezzo di trasporto, spese accessorie ed eventuali imposte doganali);  istruzioni per eventuali formalità doganali ed obblighi del destinatario nella casella 13, indicazione dell’Incoterm di riferimento, casella 14, istruzioni al vettore nella casella 19 ed eventuale contrassegno nella casella 15. La casella 18 è riservata al vettore mentre la 22, 23 e 24 alle firme, relativamente del mittente, vettore e destinatario.


• Il modello T2

“Per agevolare il trasporto da un Paese all'altro e l'attraversamento delle frontiere, sono state siglate alcune convenzioni particolarmente importanti come quella adottata a Ginevra nel 1975 (Tir, Transport internationaux routiers), grazie alla quale tutte le merci trasportate su automezzi espressamente omologati possono attraversare le frontiere e il territorio dei Paesi aderenti senza essere sottoposte a ulteriori verifiche doganali, salvo quella effettuata dalla dogana del Paese di destinazione finale”. Questo recita il sito dell’ADM (Agenzia Dogane e Monopoli). Ma il regime Tir è applicato sul territorio comunitario solo quando il trasporto inizia o termina fuori del territorio europeo. Per la circolazione di merci interne, l’Europa utilizza il regime di transito comunitario, che, di prassi usa il modello T2 nei pochi casi in cui le merci siano ancora soggette a formalità doganali nella circolazione da un Paese comunitario all'altro (per esempio se dall’Italia della merce deve andare in Germania passando dalla Svizzera, oppure in Bulgaria dalla Serbia od in traghetto per Cipro in acque internazionali). Per le spedizioni ferroviarie il documento di transito comunitario è sostituito dalla vettura internazionale Cim. Anche alcuni Paesi non comunitari possono usufruire delle procedure di transito comunitario grazie a convenzioni siglate tra questi Paesi e l'Unione: Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein…etc., il modello T2 deve essere compilato dal trasportatore dietro mandato del mittente ed accompagnato da una fattura comprovante peso, volume e valore della merce.


• Forse mi sono dilungato troppo…

Siamo comunque alla fine e dulcis in fundo ecco le prove di avvenuta consegna...eh sì, come tutti sappiamo, le merci che vengono vendute al di fuori del territorio Nazionale godono di esenzione IVA, ma lo Stato Italiano pretende di vedere le prove che certifichino l’avvenuta consegna; senza stare tanto ad annoiarvi spiegandovi le regole che governano la questione (mi sono già dovuto dilungare obbligatoriamente sul CMR) vi vado a spiegare quali sono le tre prove che è più facile ottenere. Innanzitutto, come in passato, sottolineo il fatto che è sempre preferibile che il mittente governi la spedizione se in esportazione. In questo modo si avrà la fattura del vettore, riferita alla spedizione di cui stiamo parlando che attesta che il vettore ha concluso la consegna. Seconda prova, e forse più importante, è la copia del CMR firmato a destino che potrebbe essere sostituita dal POD firmato rilasciato dal trasportatore oppure da copia del DDT firmato e timbrato a destino per ricezione. Come terza prova sceglierei la dichiarazione del cliente; visto che dovete inviargli la fattura digitale, inviategli anche un documento prestampato da compilare dove attesta di avere ricevuto in data… la merce relativa al DDT/Fattura n. … del…Timbro e firma (se mi contattate posso inviarvi tranquillamente modulo precompilato facsimile). Preferisco queste tre prove in quanto sono recuperabili tutte nel giro di 30/40 giorni dall’avvenuta spedizione ed avendone 60 per recuperale (anche se poi diventano 90, gli organi preposti al controllo non sono dei killer, anzi si può tranquillamente ragionare con loro) si resta nei tempi; un'ulteriore prova, l’avvenuto pagamento della merce, potrebbe non arrivare in tempo.

Perdonate per l’articolo un po’ più lungo del solito, se volete contattarmi sono a vostra disposizione, vi auguro una serena giornata/serata e alla prossima.

 

Articolo del:


di Miotto Michele RQDT

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