Papà separati: affidamento, mantenimento, casistiche e doveri
Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani (Reed Markhan)
Il ruolo del padre negli ultimi anni è cambiato, si è evoluto e ai genitori di oggi sono richiesti un coinvolgimento più attivo ed una maggiore partecipazione nella vita dei figli.
I problemi conseguenti la separazione
La crisi tra i coniugi può avere ripercussioni sull’esercizio della responsabilità genitoriale e questo vale soprattutto per i papà che, a seguito della separazione, si trovano ad affrontare una serie di problematiche, organizzative, affettive ed economiche. Bisogna trovare un nuovo alloggio, considerando che nel 90% dei casi la casa viene assegnata alla moglie, fare i conti con un tenore di vita che crolla, organizzarsi per superare le difficoltà di incontrare i figli e, nei casi maggiormente conflittuali, fronteggiare l’ostilità del coniuge.
Padri separati come nuovi poveri?
La dolorosa situazione dei padri separati nel contesto italiano è stata descritta in modo tragicomico nel film di Carlo Verdone "Posti in Piedi in Paradiso" e riproposta in termini più drammatici da Ivano De Matteo nel film "Gli equilibristi" dove Valerio Mastrandrea interpreta il ruolo di un padre che, a seguito della separazione, vede vacillare tutte le sue certezze e si vede costretto improvvisamente a fare i conti con la precarietà economica.
Per quanto detto i padri separati sono stati da molti definiti “i nuovi poveri”.
Non tutti concordano però con questa versione dei fatti ritenendo che si tratti di una narrazione parziale, rimarcando come in caso di separazione le principali preoccupazioni e responsabilità gravino sulla donna, a fronte dell’atteggiamento disinteressato e spesso inadempiente ai propri obblighi di molti padri separati.
Ovviamente non si può generalizzare ed ogni situazione ha le sue peculiarità. Quel che è certo è che, come sottolineato in altre occasioni, la separazione, oltre all’impatto emotivo, produce importanti diseconomie che, inevitabilmente, si ripercuotono su tutti i componenti della famiglia.
Affidamento dei figli
L’affidamento condiviso dei figli minori
La Legge n. 54/2006 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità in virtù del quale, in caso di separazione e di disgregazione del nucleo familiare il criterio preferenziale è quello dell’affidamento condiviso, mentre l’affidamento esclusivo ad un solo genitore potrà essere disposto solo in presenza di specifici motivi. L’obiettivo è quello di garantire al figlio di poter mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
L’affidamento condiviso comporta che entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale sulla prole condividendo le decisioni di maggiore importanza. In pratica, nei periodi trascorsi con i figli, ciascun genitore può prendere in autonomia le decisioni di ordinaria amministrazione (come ad esempio quelle relative al mantenimento ed alla cura quotidiana) che ritiene più opportune. Invece, le decisioni di maggior interesse per i figli (ad esempio quelle relative all’istruzione e alla salute), dovranno essere prese sempre con il consenso dell’altro coniuge.
Il collocamento prevalente presso un genitore. Quantità o qualità del tempo trascorso con i figli?
L’affidamento condiviso non ha risolto però le problematiche relative al tempo trascorso con ciascun genitore, in considerazione del fatto che il minore deve essere collocato prevalentemente presso un genitore e, nella maggior parte dei casi, la scelta continua a ricadere sulla madre. Il rischio è, quindi, che l’affidamento sia condiviso solo sulla carta in quanto il genitore non collocatario (di solito il padre), di fatto, non ha la possibilità di vivere i figli nella quotidianità.
L’insoddisfazione causata dalla frequenza delle visite, dai luoghi degli incontri e dall’impossibilità di prendere parte a momenti significativi della vita della prole rappresenta una ferita aperta per molti uomini. Così, molti padri rivendicano di avere tempi paritari, ritenendo che la disuguaglianza del tempo trascorso con i figli incida negativamente sulla possibilità di esercitare in maniere incisiva il proprio ruolo.
Tuttavia, secondo la Corte di Cassazione quello che conta non è la quantità, ma la qualità del tempo passato con i figli. In una recente ordinanza la Suprema Corte ha, infatti, precisato che affidamento condiviso non può in alcun modo significare che il bambino passi il 50% del proprio tempo con un genitore e il restante 50% con l’altro e che la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, essendo sempre demandata al Giudice di merito la valutazione, nel caso concreto, del prioritario interesse del minore”. (Cass. Civ. ord. 19323/2020)
Collocamento prevalente presso il padre. Una possibilità concreta.
Non mancano però sentenze che riconoscono la possibilità che il figlio venga collocato presso il padre. Sul punto, segnalo una recente sentenza del Tribunale di Bari che ha valorizzato la circostanza che il padre avesse maggior tempo a disposizione rispetto alla madre. Nel caso di specie, essendo emerso che i genitori fossero dotati di pari capacità genitoriale e predisposizione a favorire il rapporto tra il minore e l'altro genitore, è stato stabilito che il minore dovesse permanere prevalentemente presso il padre, sul presupposto che l'unico criterio utilizzabile per la necessaria individuazione del genitore collocatario prevalente sia da individuarsi nell'interesse morale e materiale del minore. (Cfr. Tribunale, Bari sez. I, 23/01/2020)
Una strada poco battuta: l’affidamento alternato e l’affidamento a collocamento invariato
Ancora poco battuta risulta, invece, la via dell’affidamento condiviso alternato che prevede che i figli abitino in base a turni prestabiliti presso ciascun genitore. È una soluzione che potrebbe accontentare le istanze di molti papà che si ritengono penalizzati dal collocamento prevalente presso la madre, ma anche in questo caso le criticità riguardano l’interesse dei figli che è il parametro fondamentale di riferimento, considerato superiore rispetto a quello dei genitori.
Secondo l’orientamento della Cassazione, l’affidamento alternato, in caso di separazione dei coniugi, deve essere considerata una soluzione residuale, potendo lo stesso assicurare buoni risultati solo nel caso in cui vi sia un assoluto accordo fra i genitori e fra tutti i soggetti coinvolti, compresi i figli, dovendo comunque tenere in considerazione che modificare spesso la propria abitazione può avere un effetto destabilizzante sul minore. (Cfr. Cass. Civ. sez. VI, 15 febbraio 2017, n. 4060)
Ancor più suggestiva l’ipotesi dell’affidamento condiviso a collocamento invariato, diffusa nei paesi nordeuropei e negli Stati Uniti. In questo caso, a spostarsi non sono i figli ma i genitori che, appunto, si alternano presso la casa coniugale.
Si tratta di una soluzione che, in un contesto a bassa conflittualità, può avere indubbi vantaggi, sotto vari profili. Infatti, da una parte, il minore ha la possibilità di mantenere con ciascun genitore un rapporto equilibrato e continuativo nell’ambito dell’ambiente a lui familiare, senza dovere modificare le proprie abitudini e senza essere costretto a continui spostamenti. Dall’altra, questo tipo di assetto può avere l’effetto di ridurre o addirittura eliminare ogni discussione tra i coniugi sugli aspetti economici dal momento che ciascuno di essi provvederà al mantenimento diretto nel periodo di convivenza ad esso assegnato.
I doveri dei padri separati
Fatte queste premesse, analizziamo nello specifico alcuni dei doveri inerenti l’esercizio della potestà genitoriale che interessano i padri separati o divorziati.
ll mantenimento dei figli
Il dovere più noto e spesso fonte di discussione tra ex coniugi è quello di mantenere i figli, obbligo che sussiste per il solo fatto di averli generati e che trova il suo fondamento nell’art. 30 della Costituzione che stabilisce che i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio. Tale obbligo va adempiuto in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Il mantenimento va erogato per i figli minori, ma anche per quelli maggiorenni non economicamente sufficienti. Infatti, la Corte di Cassazione in una recente sentenza ha ribadito che l’obbligo dei genitori di mantenere i figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, potendo perdurare anche oltre, secondo le circostanze da valutarsi caso per caso, finché essi non abbiano raggiunto una condizione di indipendenza economica (Cass.civ. ordinanza n. 4219/21)
Il dovere di trascorrere il tempo con i figli nei giorni stabiliti
Al diritto di vedere i figli nei giorni stabiliti nella sentenza di separazione corrisponde un correlato dovere di esercitare tale diritto. Tuttavia, tra i tanti problemi che si trovano a vivere i padri separati, bisogna considerare, oltre a quelli di carattere finanziario ed emotivo, anche quelli logistici. Infatti, da separati coniugare gli impegni di lavoro con la gestione dei figli può essere ancora più complicato non potendo contare sempre sull’altro coniuge.
Nella realtà italiana, la tentazione di rivolgersi ai nonni è sempre molto forte in tutte le coppie, ma si tratta di un sostegno da utilizzare con moderazione e con criterio, soprattutto per il genitore non collocatario. L’avvertimento è stato lanciato dalla Corte di Cassazione – con la sentenza n 1191/2020 – nella quale è stato affermato che il padre separato che non esercita il diritto di visita con i figli nelle giornate indicate, delegando ai nonni la propria funzione genitoriale, può perdere l’affidamento condiviso. Questo, ovviamente, non significa che durante i giorni di visita il padre non possa lasciare i figli ai nonni, ma che questo non debba essere la regola e che in quei giorni deve prevale il tempo trascorso con il genitore e non con i nonni.
Ulteriori difficoltà all’esercizio effettivo della genitorialità può essere rappresentato dalla circostanza che il padre non collocatario viva lontano dai figli, in un'altra città o in un'altra regione. Questo può comportare che, per esercitare il proprio diritto di visita, il genitore sia costretto a spostarsi e, in alcuni casi, ad effettuare dei veri e propri viaggi, con ripercussioni i termini di organizzazione, tempo ed, ovviamente…di esborsi.
La Corte di Cassazione ha però chiarito che non si viola la libertà personale del padre, né gli si impone un domicilio forzato, stabilendo che debba essere lui a spostarsi per poter esercitare il proprio diritto di visita verso il/la figlio/a. Tale decisione è da ritenersi più confacente all'interesse del ragazzo/a, oltre che di minor compressione delle esigenze di entrambi i genitori, garantendole la possibilità di mantenere un rapporto significativo con gli stessi. (Cfr. Cass. civ, sez. I 19/02/2020, n. 4258)
Il dovere di interessarsi alla vita sociale e scolastica dei figli
Nel saggio “ Il complesso di Telemaco”, Massimio Recalcati afferma: “generare un figlio non significa essere già padri o madri. Ci vuole sempre un supplemento ultra-biologico, estraneo alla natura, una decisione, un’assunzione etica di responsabilità”
Possiamo completare l’assunto di Recalcati, aggiungendo che è necessario assumersi precise responsabilità anche sul piano giuridico, responsabilità che vanno al di là del versare il mantenimento, come spesso si è portati a pensare. Come già esposto in premessa i padri, infatti, per adempiere ai propri obblighi di assistenza familiare devono partecipare alla vita sociale e scolastica dei figli. É quanto affermato da una recente sentenza del Tribunale di Campobasso che ha condannato per il reato di violazione degli obblighi familiari un padre che aveva manifestato apertamente un totale indifferenza per le questioni che riguardavano i figli.
Nel processo è emerso che l’uomo non aveva versato il 50% delle spese straordinarie e, soprattutto, che nei giorni trascorsi con il padre i figli non uscivano, non facevano i compiti e presentavano una scarsa igiene personale. Situazione dalla quale è stata desunta una volontà di sottrarsi dagli impegni che derivano dal ruolo genitoriale e, quindi, tale da integrare il reato di cui all’art. 570 del nostro codice penale.
“Il dono della paternità è il dono di una responsabilità illimitata” (M. Recalcati).
Le difficoltà esposte non devono scoraggiare i papà separati, piuttosto devono far riflettere su quanti interessi delicati siano in gioco nei procedimenti di separazione L’esperienza dimostra che non è lo status di separato a pregiudicare la possibilità di esercitare appieno il ruolo di genitore, quanto il conflitto con l’ex partner che rischia di far perdere di vista l’interesse dei figli e di dar vita ad una serie di “cortocircuiti familiari” rispetto ai quali non si ha nessun controllo. Al contrario, un atteggiamento di collaborazione e rispetto nei confronti dell’ex coniuge e del suo ruolo rappresenta il modo più concreto per dimostrare amore verso i propri i figli e costituisce un indiscutibile indice di idoneità genitoriale.
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