Pignorabile la pensione versata su conto corrente

Il problema si poneva alla luce del fatto che la provenienza del denaro da un credito non pignorabile, in tutto o in parte, non vale ad estendere la impignorabilità anche al denaro accreditato (cfr. Trib. Trento, 21-06-2013, Trib. Napoli Casoria, 28-05-2013,T rib. Bari, 04-10-2010) e ciò perché il denaro che affluisce sul conto corrente perde la connotazione data dal titolo in base al quale lo stesso è stato percepito. Ne consegue che l'azione esecutiva non soggiace ai limiti previsti per i crediti retributivi o pensionistici aggrediti presso il terzo pignorato, obbligato alla relativa erogazione (Trib. Bolzano, 03-02-2010)». Solo un mese dopo quell'articolo, con. D.L. 27 giugno 2015 n. 83, il Governo provvedeva ad una modifica dell'art 545 c.p.c. che chiariva la relazione tra le due norme e la sorte delle pensioni accreditate su conto corrente. Naturalmente si è voluto opportunamente attendere la conferma, intervenuta con la legge di conversione del 6 agosto 2015, n. 132 (pubblicata in G.U. n.192 del 20 agosto 2015 - Suppl. Ordinario n. 50) con la quale si introduceva, tra le altre, la modifica, oggi vigente, che introduce un doppio binario: «Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio». In base al nuovo art. 545 c.p.c. le vecchie regole restano per il caso in cui la pensione venga versata sul conto corrente contestualmente o successivamente al pignoramento, mentre, in caso di accredito in data anteriore al pignoramento, il pignoramento è possibile in misura pari ad un importo eccedente il triplo dell’assegno sociale. Una chiarificazione fondamentale, fornita dal legislatore, ad anziani e famiglie che ai quali arrivano redditi da trattamento pensionistico.
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