Pignorabile la pensione versata su conto corrente
L'accredito della pensione, in data anteriore al pignoramento, permette di pignorare la pensione in misura eccedente il triplo dell’assegno sociale
Il 22 maggio 2015, nell'ambito di un articolo del nostro studio, pubblicato su Prontoprofessionista.it, dal titolo "la pensione e' ancora impignorabile? - Le conseguenze della legge che, dal 2014, impone di versare la pensione su conto corrente e rende pignorabile la pensione stessa" si lanciava il "giustificato" allarme sulla concreta possibilità del pignoramento delle pensioni, in estrema sintesi riferendosi alla coesistenza di due discipline normative: l'art. 545 del c.p.c. prevede l'impignorabilità di somme che il debitore riceve per il fatto di esserne a sua volta creditore: a) «i crediti alimentari; b) i «crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza»; c) le «somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento» le quali «possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito». Sempre in quella sede si ricordava come questa disciplina dovesse convivere con quella introdotta dal D.L. 13/08/2011, n. 138 che, all'art. 2, comma 4 - ter, lett. b), in vigore dal 13 dicembre 2014, stabilisce che «le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti (...) si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro».
Il problema si poneva alla luce del fatto che la provenienza del denaro da un credito non pignorabile, in tutto o in parte, non vale ad estendere la impignorabilità anche al denaro accreditato (cfr. Trib. Trento, 21-06-2013, Trib. Napoli Casoria, 28-05-2013,T rib. Bari, 04-10-2010) e ciò perché il denaro che affluisce sul conto corrente perde la connotazione data dal titolo in base al quale lo stesso è stato percepito. Ne consegue che l'azione esecutiva non soggiace ai limiti previsti per i crediti retributivi o pensionistici aggrediti presso il terzo pignorato, obbligato alla relativa erogazione (Trib. Bolzano, 03-02-2010)». Solo un mese dopo quell'articolo, con. D.L. 27 giugno 2015 n. 83, il Governo provvedeva ad una modifica dell'art 545 c.p.c. che chiariva la relazione tra le due norme e la sorte delle pensioni accreditate su conto corrente. Naturalmente si è voluto opportunamente attendere la conferma, intervenuta con la legge di conversione del 6 agosto 2015, n. 132 (pubblicata in G.U. n.192 del 20 agosto 2015 - Suppl. Ordinario n. 50) con la quale si introduceva, tra le altre, la modifica, oggi vigente, che introduce un doppio binario: «Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio». In base al nuovo art. 545 c.p.c. le vecchie regole restano per il caso in cui la pensione venga versata sul conto corrente contestualmente o successivamente al pignoramento, mentre, in caso di accredito in data anteriore al pignoramento, il pignoramento è possibile in misura pari ad un importo eccedente il triplo dell’assegno sociale. Una chiarificazione fondamentale, fornita dal legislatore, ad anziani e famiglie che ai quali arrivano redditi da trattamento pensionistico.
Il problema si poneva alla luce del fatto che la provenienza del denaro da un credito non pignorabile, in tutto o in parte, non vale ad estendere la impignorabilità anche al denaro accreditato (cfr. Trib. Trento, 21-06-2013, Trib. Napoli Casoria, 28-05-2013,T rib. Bari, 04-10-2010) e ciò perché il denaro che affluisce sul conto corrente perde la connotazione data dal titolo in base al quale lo stesso è stato percepito. Ne consegue che l'azione esecutiva non soggiace ai limiti previsti per i crediti retributivi o pensionistici aggrediti presso il terzo pignorato, obbligato alla relativa erogazione (Trib. Bolzano, 03-02-2010)». Solo un mese dopo quell'articolo, con. D.L. 27 giugno 2015 n. 83, il Governo provvedeva ad una modifica dell'art 545 c.p.c. che chiariva la relazione tra le due norme e la sorte delle pensioni accreditate su conto corrente. Naturalmente si è voluto opportunamente attendere la conferma, intervenuta con la legge di conversione del 6 agosto 2015, n. 132 (pubblicata in G.U. n.192 del 20 agosto 2015 - Suppl. Ordinario n. 50) con la quale si introduceva, tra le altre, la modifica, oggi vigente, che introduce un doppio binario: «Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio». In base al nuovo art. 545 c.p.c. le vecchie regole restano per il caso in cui la pensione venga versata sul conto corrente contestualmente o successivamente al pignoramento, mentre, in caso di accredito in data anteriore al pignoramento, il pignoramento è possibile in misura pari ad un importo eccedente il triplo dell’assegno sociale. Una chiarificazione fondamentale, fornita dal legislatore, ad anziani e famiglie che ai quali arrivano redditi da trattamento pensionistico.
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