Potatura o abbattimento degli alberi nel condominio


Chi deve eseguire interventi di potatura o abbattimento di un albero esistente in un giardino di proprietà?
Potatura o abbattimento degli alberi nel condominio

Una questione spesso dibattuta in sede di assemblea condominiale è l'individuazione del soggetto cui compete l'onere economico e l'iniziativa di eseguire interventi di potatura o abbattimento di un albero d'alto fusto esistente in un giardino di proprietà esclusiva e se tali spese debbano essere sostenute dal condominio ovvero dal proprietario del giardino nel quale albero si trova. La risposta a tale interrogativo è semplice nel caso in cui l'albero di cui si tratta sia stato posto in un giardino privato da parte del costruttore dell'edificio poichè ciò significa che quell'albero si trova in quel determinato giardino per conferire maggior pregio e decoro estetico all'edificio stesso rendendolo più gradevole. In tale circostanza, tutte le spese riguardanti la manutenzione ovvero l'abbattimento dell'albero debbono essere sostenute da tutti i condomini in proporzione alle rispettive quote di proprietà, mentre per la validità di una delibera assembleare che decida semplicemente su interventi di potatura e manutenzione dell'albero è sufficiente la maggioranza. Al contrario per deliberare l'abbattimento dell'albero occorre valutare se sia necessaria la maggioranza dei condomini o l'unanimità dei consensi dei condomini. In tal caso occorre valutare se l'abbattimento dell'albero sia necessario per lo stato di salute dello stesso o per evitarne la caduta, poichè sarà sufficiente una decisione assunta a maggioranza sempre che l'amministratore del condominio avvalendosi del suo potere di eseguire interventi urgenti, non dia corso all'abbattimento. Al contrario nel caso in cui l'abbattimento dell'albero non sia necessario, esso dovrà essere deciso in sede assembleare con la necessaria unanimità dei consensi. In effetti la Corte d'Appello di Roma con Sent. n. 478/2008 ha stabilito che "l'abbattimento di alberi condominiali, comportando la distruzione di un bene comune deve considerarsi ninnovazione vietata ai sensi dell'art. 1120 co. 2 c.c. e in quanto tale richiede l'unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio. La delibera a sola maggioranza che prevede lo sradicamento degli alberi condominiali è nulla ed impugnabile in ogni tempo". A tal proposito la Suprema Corte con Sent. n. 24396/2005 ha affermato che per deliberare lo sradicamento degli alberi condominiali occorre l'unanimità dei partecipanti all'assemblea poichè i danni conseguenti al taglio degli alberi specie di alto fusto sono irreversibili. E' bene precisare che anche se le due decisioni sopra richiamate riguardano l'ipotesi di abbattimento di alberi esistenti nella proprietà comune, esse debbano valere anche nell'ipotesi in cui l'albero si trovi nella proprietà privata dovendo essere lo stesso definito "condominiale" anche in tal caso, essendo oggetto dell'interesse comune destinato a mantenere il decoro dell'edificio. Ad abundantiam si afferma altresì che la Suprema Corte con sent. n. 3666/94 ha affermato che "alle spese di potatura degli alberi, che insistono sul suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino, sono tenuti, a contribuire tutti i condomini allorchè si tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso". In conclusione, deve ritenersi che alla proprietà esclusiva degli alberi di alto fusto, facente capo al proprietario del terreno, accede il vincolo della destinazione delle stesse piante a vantaggio dell'edificio. Orbene per il proprietario gli alberi sono e presentano utilità consueta e tradizionale, mentre per il condominio l'utilità non consiste nel trarne frutti o ombra ma specificatamente nel formare un elemento ornamentale che concorre a costituire in modo indissolubile il decoro ed il pregio architettonico dell'edificio.

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di Studio legale Tomassi

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