Prelazione convenzionale


Il diritto di prelazione consente al promissario di essere preferito ad altri nell'acquisto di un diritto
Prelazione convenzionale

Il diritto di prelazione consente al promissario, cioè colui al quale viene promessa la prestazione, da parte del promittente, di essere preferito ad altri nell'acquisto di un diritto, alle stesse condizioni offerte dal terzo. E' necessario quindi che il titolare del bene o del diritto intenda e si determini ad alienarlo, ed in tale evenienza dovrà preferire il prelazionario ovvero colui che vanta la prelazione sull'acquisto. Il diritto di prelazione non incide sulla libertà di contrarre, ma sul diverso profilo della libera circolazione dei beni e dei diritti. Infatti il promittente è tenuto a non alienare a terzi il proprio diritto, se non dopo aver interpellato il prelazionario. Il promittente inoltre deve alienare al prelazionario se il prelazionario intende esercitare il proprio diritto, ed è tenuto inoltre a comunicare al prelazionario la volontà di cedere il bene o il diritto su cui esiste il diritto di prelazione in modo da consentire l'esercizio di tale diritto. La prelazione può avere fonte legale o convenzionale. La distinzione tra i due tipi di fonte assume un rilievo determinante sia sul piano del fondamento giuridico del vincolo, sia sulle conseguenze che discendono dalla violazione del vincolo. La prelazione legale è assistita dall'efficacia reale o erga omnes, in effetti in caso di inadempimento e quindi in caso di lesione del diritto del prelazionario, questi potrà esercitare il diritto di riscatto, oltre a chiedere il risarcimento dell'eventuale danno subìto: il paradigma del diritto di riscatto si rinviene nella previsione ex art. 732 c.c. che disciplina il retratto successorio, attraverso il quale il coerede ha il diritto di riscattare la quota dell'eredità acquistata da terzi. Vi sono comunque altre ipotesi di prelazione legale: vi è l'art. 230 bis c.c. inerente il diritto di prelazione dell'impresa familiare, vi è l'art. 2441 3° co. c.c. che attribuisce a colui che ha esercitato il diritto di opzione sulle azioni, la prelazione su quelle non oggetto di opzione, vi è altresì l'art. 2477 2° co. c.c. dove i soci di una società a responsabilità limitata hanno il diritto di preferenza nell'acquisto delle quote, vi è altresì ex lege 392 del 1978, il diritto di prelazione del locatario di un immobile urbano, qualora il locatore si determini a cederlo. La prelazione convenzionale al contrario non basandosi su quanto stabilito dalla legge ma sull'accordo delle parti, non è assistita dall'efficacia reale ma ha un'efficacia meramente obbligatoria e quindi in caso di inadempimento, e cioè nel caso in cui il promittente cede un bene a un terzo e non al prelazionario, quest'ultimo potrà agire solo per ottenere il risarcimento del danno. In altri termini, il prelazionario non può agire nei confronti del terzo esercitando il diritto di riscatto, perchè il patto di prelazione ha efficacia solo tra le parti.

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di Studio legale Tomassi

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