Prime osservazioni sul testo del disegno di legge Pillon in materia di affido condiviso


Osservazioni sul testo del disegno di legge in materia di affido condiviso e bigenitorialità
Prime osservazioni sul testo del disegno di legge Pillon in materia di affido condiviso

Negli ultimi tempi la materia concernente il diritto di famiglia ha subito alcuni imprevedibili cambiamenti di rotta in merito ad importanti (e consolidati) principi, quali ad esempio la solidarietà familiare, l’assistenza nei confronti del coniuge più debole, etc.

Nessuno degli addetti ai lavori, però, avrebbe mai immaginato di doversi imbattere in un tentativo di riforma totalmente sovversivo di quelli che risultano essere importantissimi traguardi del diritto di famiglia e dei minori.

Invece, ecco un emblematico caso di realtà (per fortuna non ancora attuale) che supera la fantasia.

I parametri ed i principi del diritto di famiglia, così come consolidatisi nel nostro ordinamento a partire dalla Riforma del 1975, risultano, ancora una volta, minacciati.

Il disegno di legge n. 735, in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità, presentato dall’Onorevole Pillon ed attualmente in Commissione Giustizia al Senato, prevede un insieme di regole che, sicuramente, destano non poche preoccupazioni tra gli addetti ai lavori.

Il testo prevede, tra le altre cose, il doppio domicilio per i minori, un’ingerenza totale dei mediatori familiari e servizi sociali ed un annullamento  dell’assegno di mantenimento in favore dei figli.

Proviamo ad immaginare le applicazioni concrete di tale norma: anche laddove tutto fosse astrattamente perfetto (ed avvocati, giudici e psicologi sanno che non è mai così in una realtà fatta di genitori materialmente e psicologicamente assenti, irresponsabili, conflittuali, etc), un minore si troverebbe a soggiornare per circa il 50% in una casa ed il 50% nell’altra.

In tal modo, quando anche entrambi i genitori fossero totalmente allineati e collaborativi in ordine alle regole da impartire, l’educazione da dare alla prole, l’organizzazione pratica della giornata, lo stile di vita, la divisione delle spese e degli acquisti, ordinari e straordinari (onde evitare un continuo ping-pong delle reciproche responsabilità), non apparirebbe molto comodo dover cambiare ogni 15 giorni circa abitazione ed abitudini di vita.

Non risulta piacevole vivere costantemente con una valigia (quantomeno con gli effetti personali). Provate per un attimo ad immedesimarvi sul fatto di dover cambiare casa, regole, abitudini, alimentazione, orari, ogni 15 giorni ed immaginate se questo possa essere, o meno, fonte di stress (per minori assolutamente incolpevoli di tale situazione familiare).

E, come se non bastasse, poiché raramente l’ideale è reale, proviamo ad immaginare cosa possa avvenire nei (frequentissimi) casi di genitori irresponsabili, assenti, in competizione ed in lotta costante con l’ex coniuge.

Sicuramente risulta molto difficile crescere in maniera equilibrata e serena laddove si assista a due parametri educativi spesso opposti, in conflitto o in competizione; laddove si sia costretti ad adottare due stili di vita completamente differenti, anche da un punto di vista economico e materiale.

Senza dover sottolineare l'assurdità di tali provvedimenti laddove vi sia una donna, vittima di violenza, senza fonti di reddito, a vedersi costretta a scegliere una separazione.

Inoltre, come se ciò non bastasse, si legge nel testo del disegno normativo che il giudice può, su istanza di parte, adottare con decreto alcuni “provvedimenti nell’esclusivo interesse del minore, anche quando – pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniazione con riguardo ad uno di essi.
(…) Il giudice può, in ogni caso, disporre l’inversione della residenza abituale del figlio minore presso l’altro genitore ovvero il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata, previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore, nonché dell’indicazione del responsabile dell’attuazione di tale programma”.

Pertanto, qualora vi sia rifiuto del minore nei confronti di un genitore – cosa abbastanza frequente, per motivi gravi e meno gravi – in una visione completamente avulsa dalla realtà, si prevede addirittura il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata, senza tenere conto del fatto che, molto spesso, se non sempre, tali strutture assomigliano molto poco ad un ambiente familiare.

Tale riforma appare, alla maggior parte dei professionisti specializzati in tal settore, piuttosto preoccupante, tant'è che, in data 19 settembre 2018, l'Unione nazionale camere minorili, con un comunicato stampa, ha espresso "sconcerto e forte preoccupazione per le prospettive di riforma espresse dal Governo sul tema dell’affidamento condiviso e della tutela dei diritti della persona minore alla bigenitorialità".

Spero che tale disegno di legge sia solo una parentesi maldestra negli itinera legislativi, confidando che il contenuto non si tramuti mai in legge, così come si presenta.

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di Serena Minervini

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