Principi consolidati in tema di danno da emotrasfusione
Principi giurisprudenziali consolidati in tema di Responsabilità Civile - Attività Pericolosa - Trasfusione di sangue e di emoderivati per uso terapeutico - Attività di controllo e di vigilanza da parte del Ministero della salute - Pericolosità - Esclusione - Contagio da virus HIV o da epatite in conseguenza di emotrasfusioni con sangue infetto - Responsabilità ministeriale secondo la clausola generale dell'art. 2043 cod. civ.
Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008, n. 576, 579, 580, 585, in Banca dati Lex 24 Premium; Cass. Sez. Un. 11 gennaio nn. 577, 578, 581, 582 e 584, in Foro it., 2008, I, 455 con nota di Palmieri; Cass., sez. III, 1 dicembre 2009, n.25277, in Danno e responsabilità, n. 11/2010, 1061, con nota di Gianti; Cass., sez. III, 29 agosto 2011, n. 17685, in Danno e responsabilità, n,2/2012,135, con nota di Patti-Tancredi; Cass., sez. III, 15 maggio 2012, n. 7549, in banca dati Lex 24 Premium; Cass. sez. lav. 15 giugno 2012, n.9865, ivi; Cass., sez. III, 22 novembre 2012, n. 20589, ivi; Cass., sez. III, 27 novembre 2012, n.21000, ivi; Cass., 18 dicembre 2012, n. 23321, ivi; Cass., sez. III, 15 gennaio 2013, n.796, ivi; Cass., sez. III, 31 gennaio 2013, n 2250, ivi; Cass., sez. III, 14 marzo 2013, n.6573, ivi; Cass., sez. III, 16 aprile 2013, n. 9143, ivi; Cass., sez. III, 16 aprile 2013, n.9144, ivi; Cass., sez. III, 30 agosto 2013, n. 19965, ivi; Cass., sez. III, 7 ottobre 2013 n.22822, ivi; Cass., sez. III, 20 maggio 2014, n. 11082, ivi; Cass., sez. III, 20 maggio 2014, n.11083, ivi; Cass., sez. III, 30 maggio 2014, n. 12277, ivi; Cass., sez. III, 11 giugno 2014, n.13234, ivi; Cass., sez. III, 11 giugno 2014, n. 13239, ivi; Cass., sez.VI, 25 giugno 2014, n. 14381, ivi; Cass. sez. III, 25 agosto 2014, n. 18197, ivi; Cass., 30 settembre 2014, n. 20620, ivi; Cass., sez. III, 23 ottobre 2014, n. 22589, ivi; Cass., sez. III, 12 dicembre 2014, n. 26152, ivi; Cass., sez. III, 19 dicembre 2014, n. 26924, ivi; Cass., sez. III, 2 gennaio 2015, n.821, ivi; Cass., sez. III, 2 gennaio 2015, n. 823, ivi; Trib. Bari. 21 luglio 2014, n. 3710, ivi; Trib. Firenze, 21 luglio 2014, n. 2393, ivi; Trib. Firenze, 4 settembre 2014, n. 2595, ivi; Trib. Bari, 9 settembre 2014, n. 4019, ivi.
Nel 2015 (tra le altre) si ricorda Cass. Civile, sez. III, 22 gennaio 2015, n. 1136 – e Trib. Firenze Sez. II, 03/02/2015.
Questi orientamenti giurisprudenziali affermano, confermano e rinsaldano il seguenti principi:
Tra i principi elencati nelle predette sentenze vi sono:
- La responsabilità del Ministero per i danni conseguenti ad infezioni contratte da soggetti emotrasfusi ex art. 2043 cc.;
- L'onere della prova della provenienza del sangue utilizzato e dei controlli eseguiti grava non solo sul danneggiato, ma anche sulla struttura sanitaria che dispone per legge o per regola tecnica della documentazione sulla tracciabilità (cd. principio della vicinanza della prova).
- La prova del nesso causale tra la specifica trasfusione ed il contagio, ove risulti provata l'idoneità di tale condotta a provocarla, può essere fornita dall'attore danneggiato anche con il ricorso alle presunzioni ex art. 2729 cc, allorché la prova non possa essere data per non avere la struttura sanitaria predisposto, o in ogni caso prodotto, la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, cioè per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato.
- Il nesso di causalità è regolato dall'applicazione dei principi generali che disciplinano la causalità di fatto, delineati negli artt. 40 e 41 cp, temperati dalla "regolarità causale", in assenza di altre norme dell'ordinamento in tema di nesso eziologico configurabile, con applicazione però nel processo civile della regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”.
- Sussistendo a carico del Ministero, anche prima dell'entrata in vigore della legge 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento.
- La responsabilità del Ministero decorre per tutte le infezioni (HBC, HCV, HIV) dalla scoperta del virus dell'epatite B (anno 1978), trattandosi in tutti i casi di un unico evento lesivo (lesione dell'integrità fisica dell'individuo), a nulla rilevando che i singoli virus responsabili delle infezioni HIV e HCV siano stati scoperti, rispettivamente, nel 1985 e nel 1989.
- I verbali delle Commissioni medico ospedaliere di cui all'art. 4 legge 210/1992 fanno prova, ex art. 2700 cc, dei fatti che la Commissione attesta avvenuti in sua presenza o da essa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenute - ivi compreso il giudizio sulla sussistenza del nesso causale fra trasfusione e infezione - costituiscono meri indizi soggetti al libero apprezzamento del giudice, che non può mai attribuire ad essi il valore di vero e proprio accertamento.
- Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla legge 210/1992.
Articolo del: