Procacciatore di affari: la messa in relazione deve essere provata!
I requisiti della attività di procacciamento di affari sono costituiti dalla occasionalità del rapporto e dall'esclusivo interesse in favore di una delle parti del negozio; tale contratto atipico, per dottrina e giurisprudenza unanime – è regolato dalle norme che disciplinano il contratto di agenzia (art. 1742 c.c.).
Qualora l'attore in un giudizio che abbia ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto procacciamento di un affare e la conseguente domanda di pagamento per l'attività di intermediazione svolta, sia in grado di fornire la prova dei requisiti della attività di procacciamento stessa, dovrà incentrare l'struttoria sulla dimostrazione dei tempi, luoghi e modalità della messa in relazione tra le due parti dell'affare.
Considerata la natura occasionale e non organizzata (dal punto di vista di attività lavorativa) dell'istituto del procacciamento di affari, il mezzo istruttorio principe è quello della prova per testi.
Qualora, tramite l'escussione testimoniale, l'attore non dia prova della circostanza che la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività svolta dal procacciatore, la domanda verrà rigettata.
Si tratta di una prova molto difficile nell'ambito della quale potrebbe al contrario emergere che, in qualche modo e per altre circostanze o attività (ad esempio l'uno era fornitore dell'altro ovvero sussistono atti obbligatori quali preliminari di vendita di cui già le due parti del negozio immobiliare erano sottoscrittrici) le due parti del negozio già si conoscevano o avevano in precedenza concluso affari insieme, con la conseguenza del mancato raggiungimento della prova della domanda e rigetto di ogni pretesa.
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