La procura generale può essere resa inefficace dall'amministratore di


In caso di sopravvenuta incapacità di intendere e volere, la procura generale conferita è resa invalida dalla successiva nomina di un amministratore di sostegno
La procura generale può essere resa inefficace dall'amministratore di

Capita sovente che taluno, titolare di proprietà immobiliari, pur essendo ancora perfettamente capace di intendere e di volere, in ragione dell'età o delle condizioni di salute, decida di delegare ad una persona di fiducia (es. a un figlio nel caso di un genitore) la gestione dei suoi beni immobili: il rappresentante potrà per esempio, in nome e per conto del rappresentato, acquistare o vendere e far valere diritti ad essi connessi e ciò senza dover chiedere di volta in volta il previo consenso del titolare.

Lo strumento che consente di porre validamente in essere atti che riguardano beni e diritti altrui e che vincolano il titolare di questi beni e diritti è la procura generale.

Esaminiamo, di seguito, una problematica legata al conferimento della procura di cui spesso si ignora l'esistenza e che, proprio per tale ragione, potrebbe riservare spiacevoli sorprese.

Nella pratica accade che una persona si convinca a rilasciare una procura non solo perché intende spogliarsi della personale cura dei propri immobili, lasciando che se ne occupi il procuratore, ma anche nell'ottica di evitare che, laddove venisse a mancargli la capacità di intendere e di volere, il suo patrimonio immobiliare rimanga incustodito o non siano compiuti determinati atti dispositivi già programmati, ma che non possono nell’immediato essere posti in essere.

Si decide, quindi, di rilasciare, ora che il conferente è ancora perfettamente capace di intendere e di volere e può quindi farlo, una procura. Il rappresentato sceglierà come procuratore una persona di propria fiducia e gli darà indicazioni circa l’amministrazione del proprio patrimonio immobiliare.

E qui, l'amara sorpresa: proprio il verificarsi di quell'evento (la sopraggiunta incapacità di intendere e di volere) che aveva indotto il conferente la procura a nominare un procuratore perché subentrasse nella gestione degli immobili soprattutto a partire da quel momento in poi, potrebbe invalidare la procura.

Ciò accade nei casi in cui al manifestarsi dell’incapacità naturale segua un procedimento di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno che porti alla nomina giudiziale di un soggetto (tutore, curatore o amministratore di sostegno) cui viene affidato, tra gli altri, il compito di gestire il patrimonio del beneficiario.

La procura generale, invero, per quanto ampia, non può conferire al procuratore il potere di assumere ogni e qualunque decisione in nome e per conto del rappresentato né è idonea ad impedire che siano assunte misure a tutela delle persone incapaci. Per cui si può verificare l’ipotesi in cui il rappresentato sia ritenuto incapace di prestare il proprio consenso alle cure e i medici chiedano, quindi, che sia nominato un amministratore di sostegno. O ancora, la sopraggiunta incapacità naturale potrebbe essere strumentalizzata da un soggetto che, in disaccordo con la scelta del rappresentato circa la persona designata quale procuratore o per un proprio esclusivo tornaconto, promuova un procedimento per la nomina, a seconda del caso, di un tutore, curatore o amministratore di sostegno con l’unico fine di ottenere l’affidamento della gestione del patrimonio immobiliare del beneficiario a una persona diversa dal procuratore.

La conseguenza è che, a prescindere dalla ragione che ha provocato il ricorso a una misura di protezione, la procura soccombe con la nomina giudiziale del tutore, curatore o amministratore di sostegno che sia.

Gli immobili del soggetto che ha conferito la procura potrebbero, così, essere gestiti da una persona che non è quella prescelta e la gestione discostarsi dalle indicazioni date dal titolare.

Laddove, pertanto, vi possa essere il rischio che il sopraggiungere dell’incapacità di intendere e di volere provochi l’adozione di misure di protezione che inficerebbero la procura e si abbia l’esigenza di dare continuità alla gestione del procuratore, potrebbe essere una buona soluzione designare in via preventiva, e finché la capacità di intendere e di volere non è compromessa, il proprio amministratore di sostegno.

L’art. 408 c.c. prevede espressamente siffatta facoltà. Questa scelta, se fatta con atto pubblico o scrittura priva autenticata, e salvo che ricorrano gravi motivi ostativi a quella nomina (ad esempio un conflitto di interessi che recherebbe pregiudizio al beneficiario), vincola il Giudice Tutelare nella nomina dell’amministratore di sostegno.

In tal modo, il rappresentato potrebbe assicurarsi che il medesimo soggetto, già designato quale procuratore, possa proseguire nella gestione dei suoi beni immobili ancorché sotto la diversa veste di amministratore di sostegno.

 

Lo Studio Legale dell'Avv. Poggi è a disposizione per consulenze ed assistenza sull'argomento.

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di Avv. Angela Poggi

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