Quando i danni da infezione ospedaliera vanno risarciti
La responsabilità per le infezioni ospedaliere rientra nel novero di quelle “da rischio organizzativo” di gestione delle strutture sanitarie.
Il contratto di spedalità include, infatti, l'obbligazione di sicurezza e ben precisi doveri di protezione. Come noto, l'infezione nosocomiale è uno dei rischi tipici e prevedibili che possono verificarsi in ipotesi di permanenza prolungata dei pazienti nei reparti ospedalieri. In tali strutture, infatti, lo sviluppo dei processi infettivi è frequente proprio per la precaria condizione fisica dei malati ivi ospitati.
Per tale ragione, a livello aziendale, nelle strutture sanitarie devono essere istituiti, applicati, documentati e periodicamente verificati tutti gli interventi finalizzati alla prevenzione delle infezioni ospedaliere. Come ribadito, del resto, da molte circolari Ministeriali (n. 52/1985 e n. 8/1988) e da diversi Piani Sanitari Nazionali.
Le misure utili alla prevenzione delle infezioni ospedaliere devono passare attraverso una serie di precise procedure e linee guida standardizzate. Per esempio: preparazione, conservazione e uso dei disinfettanti; attuazione di protocolli relativi e disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione di ambienti e materiali; qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento eccetera. Tra i più classici fattori generatori dell’evento possono esservi “le condizioni della sala operatoria”.
In ogni caso, è sempre la struttura sanitaria a dover dimostrare di aver adottato le misure adatte (e prescritte), non il paziente danneggiato a dover provare che esse mancavano. Ciò in ossequio al principio cosiddetto della “vicinanza della prova”: l’ospedale e i sanitari sono tenuti per legge a tenere traccia di (oltre che scrupolosamente monitorare) ogni attività eseguita, mansione espletata, caso gestito.
Sono loro, dunque, a custodire le “carte” in grado di certificare se, e in che misura, le regole di “buona condotta”, per così dire (in materia di sanificazione, sterilizzazione e disinfestazione) sono state rispettate. Quindi, in caso di infezione nosocomiale, l’azienda sanitaria – laddove non dimostri né la salubrità delle condizioni della sala operatoria né l’adozione delle precauzioni richieste dai protocolli in materia – sarà tenuta a risarcire i danni cagionati da una infezione.
I criteri fondamentali vigenti in materia sono stati ben riassunti (con riferimento a una infezione da Staphylococcus) dalla Cassazione con la pronuncia del 25/08/2020, n. 17696: “Consegue dal complesso di tali argomenti che, non essendo stata, a quanto risulta, neppure prospettata la possibilità che l'infezione da stafilococco aureo abbia avuto una genesi diversa da quella nosocomiale, deve darsi per accertato, anche se in via presuntiva, che i danneggiati abbiano dimostrato che il contagio sia avvenuto in ospedale, con ogni probabilità in occasione dell'intervento chirurgico del (…); nè la sentenza impugnata sostiene alcunché di diverso su questo punto. Se così è, non assume rilevanza decisiva il problema della correttezza o meno della profilassi antibiotica in relazione al momento dell'intervento (primo motivo); anche dando per assodato ciò che la Corte d'appello afferma - e cioè che le linee guida non impedivano affatto la somministrazione contestuale dei narcotici e dell'antibiotico - resta comunque il dato pacifico che pochi giorni dopo l'intervento l'infezione si manifestò, con tutto quello che ne conseguì. Il che porta a ritenere, almeno a livello indiziario, che qualcosa non era andato a dovere in sala operatoria; (…) per cui non sembra che l'Azienda ospedaliera abbia dimostrato (come sarebbe stato suo dovere) la regolarità dell'operato dei suoi dipendenti anche in relazione alla sterilizzazione dell'ambiente operatorio. Alla luce della giurisprudenza suindicata, infatti, una volta dimostrata, da parte del danneggiato, la sussistenza del nesso di causalità tra l'insorgere (in questo caso) della malattia ed il ricovero, era onere della struttura sanitaria provare l'inesistenza di quel nesso (ad esempio, dimostrando l'assoluta correttezza dell'attività di sterilizzazione) ovvero l'esistenza di un fattore esterno che rendeva impossibile quell'adempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c.”.
Infine, il fatto che il batterio provenga dalla flora del paziente non costituisce certo una esimente, ma semmai una circostanza perfettamente nota: sono i sanitari che devono, evidentemente, approntare ogni precauzione per evitare questo rischio. E devono poi provare, nel corso di un eventuale giudizio, di averlo fatto. Insomma, ciò che conta – una volta appurato che l’infezione è stata dal paziente contratta nel corso di un intervento chirurgico – è la prova (a carico dell'azienda) che i sanitari abbiano fatto tutto quanto ad essi competeva per sanificare, igienizzare, sterilizzare tutto l’ambiente in cui fu eseguito l’intervento. Se tale prova non viene fornita, il paziente infettato ha diritto al risarcimento.
Avv. Francesco Carraro
www.avvocatocarraro.it
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