Recuperi Inps: non sempre il rimborso è dovuto
Anche se con la pensione si sono percepite somme maggiori, non sempre esiste l'obbligo di rimborsare l'indebito
I casi in cui gli enti pensionistici attuano trattenute sulla pensione a titolo di rimborso per somme versate al pensionato sono ormai frequenti. In tali casi il pensionato si trova obbligato a restituire somme anche ingenti che, spesso, significano trattenute mensili sulla già modesta pensione percepita.
Per quanto riguarda l'INPS, pure in presenza di un effettivo indebito, spesso però le azioni di recupero non sono legittime per più ragioni.
Occorre infatti sapere che il provvedimento con cui è comunicato l’indebito al pensionato deve, in primis, essere motivato, cioè indicare specificamente le ragioni dell’indebito. Diversamente esso è viziato ex art. 3, L. 241/1990.
Inoltre, pure essendo vero che le pensioni possono essere rettificate in ogni momento dall’ente erogatore anche in caso di errore commesso nella liquidazione della prestazione, non è però permesso all'INPS il successivo recupero delle maggiori somme versate se percepite dal pensionato in buona fede.
Al più il ricalcolo (ricostituzione della prestazione) potrà valere per il futuro.
Ciò in conseguenza del princìpi stabiliti dall’art. 52 L. 88/1989 ed art. 13 L. 412/1991, spesso arbitrariamente ignorati, per i quali: in presenza di un precedente provvedimento definitivo e comunicato all’interessato, e di errore da parte dell’Istituto, viene meno il diritto dell’Ente a pretendere il rimborso di quanto fosse stato indebitamente versato in passato (sanatoria), come recentemente confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 482/2017.
Malgrado la chiarezza della normativa evidenziata, che ha previsto una sanatoria in favore del pensionato, essa è sovente disapplicata dall'INPS che prova comunque a recuperare quanto indebitamente versato in precedenza.
Tutelarsi non è però semplice. Si segnala che per valutare il diritto alla sanatoria occorre verificare la singola posizione previdenziale, studiando ogni comunicazione intercorsa ed ogni dichiarazione presentata. Perciò, ferma la possibilità di inoltrare in proprio all’ente il ricorso amministrativo a tutela del proprio diritto, che è obbligatorio prima di rivolgersi al Giudice, è consigliabile avvalersi di professionisti qualificati ovvero chiedere l’assistenza agli istituti di patronato, stante la complessità della procedura e la delicatezza degli argomenti e degli istituti da considerare.
Lo studio è a disposizione per ogni chiarimento.
Per quanto riguarda l'INPS, pure in presenza di un effettivo indebito, spesso però le azioni di recupero non sono legittime per più ragioni.
Occorre infatti sapere che il provvedimento con cui è comunicato l’indebito al pensionato deve, in primis, essere motivato, cioè indicare specificamente le ragioni dell’indebito. Diversamente esso è viziato ex art. 3, L. 241/1990.
Inoltre, pure essendo vero che le pensioni possono essere rettificate in ogni momento dall’ente erogatore anche in caso di errore commesso nella liquidazione della prestazione, non è però permesso all'INPS il successivo recupero delle maggiori somme versate se percepite dal pensionato in buona fede.
Al più il ricalcolo (ricostituzione della prestazione) potrà valere per il futuro.
Ciò in conseguenza del princìpi stabiliti dall’art. 52 L. 88/1989 ed art. 13 L. 412/1991, spesso arbitrariamente ignorati, per i quali: in presenza di un precedente provvedimento definitivo e comunicato all’interessato, e di errore da parte dell’Istituto, viene meno il diritto dell’Ente a pretendere il rimborso di quanto fosse stato indebitamente versato in passato (sanatoria), come recentemente confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 482/2017.
Malgrado la chiarezza della normativa evidenziata, che ha previsto una sanatoria in favore del pensionato, essa è sovente disapplicata dall'INPS che prova comunque a recuperare quanto indebitamente versato in precedenza.
Tutelarsi non è però semplice. Si segnala che per valutare il diritto alla sanatoria occorre verificare la singola posizione previdenziale, studiando ogni comunicazione intercorsa ed ogni dichiarazione presentata. Perciò, ferma la possibilità di inoltrare in proprio all’ente il ricorso amministrativo a tutela del proprio diritto, che è obbligatorio prima di rivolgersi al Giudice, è consigliabile avvalersi di professionisti qualificati ovvero chiedere l’assistenza agli istituti di patronato, stante la complessità della procedura e la delicatezza degli argomenti e degli istituti da considerare.
Lo studio è a disposizione per ogni chiarimento.
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