Responsabilità per inadempimento


Adempimento: modo di estinzione tipico del dovere (obbligazione) ossia il vincolo giuridico tra due o più persone derivante dalla legge o dall'accordo
Responsabilità per inadempimento
Prima di addentrarci nell’analizzare la responsabilità che ha origine come conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo assunto è doveroso fare un passo a ritroso e chiarire cosa si intenda per adempimento: modo di estinzione tipico del dovere (obbligazione) ossia il vincolo giuridico tra due o più persone/ enti derivante dalla legge o dal contratto.

In base all’art. 1218 c.c. l'adempimento si definisce come l’esatta esecuzione della prestazione dovuta (ossia il suo oggetto deve corrispondere al contenuto della prestazione).

Affinchè si abbia "l’inadempimento" è, di regola, necessario che sia maturato il tempo dello stesso (ad es., sia scaduto il termine entro cui il fabbricante avrebbe dovuto consegnare i tubi; ecc.). Peraltro può talora aversi inadempimento ancor prima che sia maturato il tempo dello stesso: ad es., quando la parte passiva non abbia tempestivamente svolto le attività necessarie per l’esecuzione in termini della prestazione (ad es., il fabbricante non abbia neanche acquistato la materia prima necessaria per la produzione dei tubi).

L’inadempimento può essere:
a) totale, quando la prestazione è mancata interamente (ad es. il fabbricante che doveva consegnare i tubi, non li ha consegnati al cantiere);
b) parziale, quando la prestazione è stata effettuata, ma non correttamente (c.d. adempimento inesatto, come ad es. quando il fabbricante non consegna al cantiere tutte le dimensioni di tubo oggetto dell'accordo).

Si osserva come nell’inadempimento "parziale" l’inesattezza dell’adempimento può riguardare un ampio ventaglio di profili: la diligenza richiesta nell’adempimento (si pensi, ad es., chi installa la tubazione ma non a regola d'arte), la perizia necessaria (es. il progettista di un impianto che non lo dimensioni correttamente), la prudenza indispensabile (ad es., ad un'impresa di posa che non adotta le cautele necessarie perché i lavori dalla stessa eseguita non cagioni danni a terzi), il luogo ove deve essere eseguita la prestazione (si pensi, ad es., al fornitore che avrebbe dovuto consegnare la merce presso un grossista ed invece la mette a disposizione presso il proprio stabilimento), la quantità della cosa dovuta (si pensi, ad es., al fornitore di materia prima che avrebbe dovuto consegnarne 10 quintali ma ne porta solo 5), la qualità della cosa dovuta (si pensi, ad es., al produttore che consegna al cliente tubi non conformi alla norma di riferimento), etc.

Alla luce di quanto esposto sin qui, si desume che una volta nata l'obbligazione si è costretti ad eseguire la relativa prestazione, ma cosa accade se la prestazione non è eseguita o non eseguita secondo quanto si era promesso?

In questi casi avremo l’inadempimento dell'obbligazione che potrà far nascere una responsabilità per i danni subiti dall’acquirente. La parte inadempiente sarà quindi tenuta al risarcimento dei danni.

Dobbiamo chiederci allora quando nasce questa responsabilità e se si verifica ogni qual volta ricorra l'inadempimento.

Andiamo con ordine considerando i due articoli fondamentali dedicati all'argomento, e precisamente:
- articolo 1218 c.c "responsabilità nell'adempimento": il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato causato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile;
- l'articolo 1176 c.c. "diligenza nell'adempimento": nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del "buon padre di famiglia".

Premettiamo che parliamo, per l’art. 1218 c.c., di casi in cui si è già verificato un inadempimento: non aver eseguito o non aver adempiuto esattamente la prestazione, oppure ritardo nell’adempimento.

Il debitore, ossia la parte passiva, per non essere ritenuti responsabili deve provare di essere stato diligente, secondo l'art. 1176 c. c., o dovrà provare il fatto a lui non imputabile alla luce dell'art. 1218 c.c.?

Ai fini di una risposta chiara, è necessario distinguere tra obbligazioni di mezzi, ossia adempimento della prestazione secondo diligenza a prescindere dal raggiungimento del risultato, e obbligazioni di risultato: l'adempimento della prestazione diretto al perseguimento del risultato promesso.

Nelle obbligazioni di mezzi il debitore, ossia la parte passiva, è comunque liberato nel momento in cui dimostri che ha usato la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c.

Nelle obbligazioni di risultato si ha invece un’inversione dell’onere della prova e si applicano sia il 1176 c.c. che il 1218 c.c..

In questi casi il creditore (ovvero l'acquirente per esempio) che cita in giudizio il debitore (il venditore per esempio) basta che provi di non aver ottenuto il risultato promesso.

Il debitore, ossia la parte passiva, se vuole essere esonerato da responsabilità per inadempimento, indubbiamente dovrà provare di essere stato diligente, ma che, nonostante questo, non è riuscito a raggiungere il risultato promesso per fatto a lui non imputabile.

Se invece sussiste responsabilità, incorrerà l’obbligo del risarcimento del danno così come previsto e disciplinato dall'art. 1223 c.c.

Soffermandoci sulla quantificazione del risarcimento del danno, l'art. 1223 c.c. dispone che deve comprendere sia la perdita subita che il mancato guadagno.

Cosa s'intende per perdita subita e mancato guadagno?
I due concetti vengono anche indicati come danno emergente e lucro cessante.
Danno emergente e lucro cessante individuano, quindi, due nozioni diverse anche dal punto di vista temporale in quanto il primo si è già prodotto mentre il secondo, cioè il lucro cessante, deve ancora prodursi o meglio indica un guadagno che si sarebbe prodotto se non vi fosse stato l'inadempimento. Possiamo parlare di lucro cessante quando, ad esempio, il cliente non riesca a ottenere la sua fornitura. In questo caso il debitore, ossia la parte passiva, dovrà risarcire anche il mancato guadagno che il creditore, ossia la parte attiva, avrebbe realizzato se la merce fosse stata fornita e utilizzata per la sua attività.

Nel lucro cessante invece si è soliti includere la perdita di chance, cioè la perdita di opportunità, la perdita di un occasione favorevole in seguito al danno subito.

Si comprende pertanto, come non sia facile dimostrare un danno del genere perché la chance, l’opportunità, non significa che il danneggiato ha sicuramente perso un guadagno futuro o una futura posizione favorevole, ma che probabilmente ha subito tale perdita.

In ultima analisi, si osserva che, qualora il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa alla luce dell'art. 1226 c.c.

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di Avv. St. Simona Loprieno

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