Obbligo dell'assegno di divorzio e delibazione ecclesiastica di nullità del matrimonio


L'obbligo permane se la sentenza di divorzio è passata in giudicato prima della delibazione
Obbligo dell'assegno di divorzio e delibazione ecclesiastica di nullità del matrimonio

L'ex moglie mantiene il diritto all'assegno di divorzio se la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta passata in giudicato prima dell'annullamento delle nozze decretato dal Tribunale Ecclesiastico (Cass., sez. civ., Sent. n. 1882/2019).


Gli Ermellini rammentano che non sussiste un rapporto di "primazia" della pronuncia di nullità, secondo il diritto canonico, del matrimonio concordatario sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili delle stesse nozze, trattandosi di procedimenti autonomi aventi finalità e presupposti diversi.


Inoltre, nel diritto italiano, il titolo giuridico dell'obbligo di mantenimento dell’ex coniuge si fonda sull'accertamento dell'impossibilità della continuazione della comunione spirituale e morale tra i coniugi stessi, che è conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale civile o alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.


L'obbligo di versare l'assegno, dunque, non è costituito dalla validità del matrimonio oggetto della sentenza ecclesiastica tenuto conto che la declaratoria di nullità ex tunc del vincolo matrimoniale non fa cessare alcuno status di divorziato, che è uno status inesistente, determinando, piuttosto, la pronuncia di divorzio la riacquisizione dello stato libero.


Di conseguenza, la questione della spettanza e liquidazione dell'assegno divorzile non è preclusa quando l'accertamento inerente all'impossibilità della prosecuzione della comunione spirituale e morale fra i coniugi sia passato in giudicato prima della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del medesimo matrimonio, come si verifica nell'ipotesi in cui nell'ambito di un unico giudizio la statuizione relativa allo stato sia stata emessa disgiuntamente da quelle inerenti ai risvolti economici.


Non è consentito dedursi che, in caso di delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio concordatario, le conseguenze economiche siano disciplinate dagli artt. 129 e 129 bis c.c. in tema di matrimonio putativo: tali articoli, infatti, dettano una normativa che, nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio prima della delibazione della sentenza ecclesiastica, va, appunto, coordinata con i principi che regolano il giudicato.

 

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di Avv. Silvia Ragusa

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