Rivendita di auto usata
Il trattamento dei veicoli usati presenta problematiche differenti a seconda della tipologia di veicolo acquistato del soggetto acquirente
La cessione di un veicolo usato acquistato da un soggetto privato comporta l’applicazione dell’Iva sull’intero corrispettivo della cessione oppure il regime IVA dei beni usati di cui al D.L. n. 41/1995, ed in particolare del sistema del margine analitico.
Appare frequente l’ipotesi in cui un soggetto IVA (sia esso impresa, professionista ovvero agente o rappresentante) acquisti un veicolo usato, in luogo di uno nuovo, per lo svolgimento della propria attività. Per una definizione di mezzo di trasporto usato è possibile fare riferimento a quanto previsto dall’articolo 38, comma 4, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Tale disposizione prevede, infatti, che: "[...] i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione [...]".
Nel caso di acquisto di veicolo usato da un soggetto privato non titolare di partita IVA, l’operazione, priva del requisito soggettivo, è da considerarsi fuori campo IVA. Ai fini IVA non ha conseguentemente importanza la qualifica del soggetto acquirente e la tipologia del bene oggetto di compravendita.
Per la successiva cessione del veicolo, il soggetto interessato (sia esso impresa, professionista o agente) ha due possibilità: assoggettare a IVA l’intero corrispettivo della cessione oppure applicare il regime IVA dei beni usati di cui al D.L. n. 41/1995, in particolare del sistema del margine analitico.
Nel caso in cui si opti per l’assoggettamento a IVA dell’intero corrispettivo percepito, l’esposizione dei dati in fattura avverrà con le modalità ordinarie, ovvero con l’indicazione separata dell’IVA applicata. Inoltre, la fattura dovrà essere registrata negli appositi registri. Tale scelta dovrà essere comunicata successivamente in dichiarazione annuale IVA, quadro VO.
Regime dei margine - Il D.L. n. 41/1995 regolamenta la disciplina IVA cui possono essere assoggettati, nel rispetto delle condizioni, le cessioni di beni mobili usati. La vendita di un veicolo usato da parte di un soggetto IVA che lo aveva acquistato da un soggetto privato è una cessione occasionale regolamentata dal comma 9, articolo 36, D.L. n. 41/1995. Scegliendo di applicare il regime del margine analitico, l’IVA è commisurata sull’ammontare risultante dalla differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di cessione.
Prezzo - Nel prezzo di acquisto possono essere comprese eventuali spese accessorie e di riparazione, sostenute al fine di consentire un riutilizzo del bene usato nel circuito commerciale così come disposto dal comma 1, art. 36, D.L. n. 41/1995. La Circolare Ministeriale 22 giugno 1995, n. 177, prevede che tali operazioni devono essere considerate al lordo IVA: "I costi riferibili all’acquisto del bene e alle prestazioni di riparazione, nonché a quelle accessorie, devono essere computati al lordo dell’imposta, anche se l’Iva risulta separatamente addebitata al rivenditore [...]".
Importo Iva - Soltanto nel caso in cui la differenza sia positiva è necessario determinare l’IVA dovuta, applicando l’aliquota IVA prevista al valore risultante dallo scorporo (art. 27, D.P.R. n. 633/1972). Diversamente, nel caso di margine di segno negativo: "[...] per tale operazione non si renderà dovuta alcuna imposta e in sede di liquidazione il margine sarà considerato pari a zero". Si ricorda che la cessione di un veicolo usato da parte di un’impresa, professionista o agente, con applicazione del regime del margine è occasionale e non implica, per il soggetto venditore, la tenuta dell’apposito registro dei beni usati.
Appare frequente l’ipotesi in cui un soggetto IVA (sia esso impresa, professionista ovvero agente o rappresentante) acquisti un veicolo usato, in luogo di uno nuovo, per lo svolgimento della propria attività. Per una definizione di mezzo di trasporto usato è possibile fare riferimento a quanto previsto dall’articolo 38, comma 4, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Tale disposizione prevede, infatti, che: "[...] i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione [...]".
Nel caso di acquisto di veicolo usato da un soggetto privato non titolare di partita IVA, l’operazione, priva del requisito soggettivo, è da considerarsi fuori campo IVA. Ai fini IVA non ha conseguentemente importanza la qualifica del soggetto acquirente e la tipologia del bene oggetto di compravendita.
Per la successiva cessione del veicolo, il soggetto interessato (sia esso impresa, professionista o agente) ha due possibilità: assoggettare a IVA l’intero corrispettivo della cessione oppure applicare il regime IVA dei beni usati di cui al D.L. n. 41/1995, in particolare del sistema del margine analitico.
Nel caso in cui si opti per l’assoggettamento a IVA dell’intero corrispettivo percepito, l’esposizione dei dati in fattura avverrà con le modalità ordinarie, ovvero con l’indicazione separata dell’IVA applicata. Inoltre, la fattura dovrà essere registrata negli appositi registri. Tale scelta dovrà essere comunicata successivamente in dichiarazione annuale IVA, quadro VO.
Regime dei margine - Il D.L. n. 41/1995 regolamenta la disciplina IVA cui possono essere assoggettati, nel rispetto delle condizioni, le cessioni di beni mobili usati. La vendita di un veicolo usato da parte di un soggetto IVA che lo aveva acquistato da un soggetto privato è una cessione occasionale regolamentata dal comma 9, articolo 36, D.L. n. 41/1995. Scegliendo di applicare il regime del margine analitico, l’IVA è commisurata sull’ammontare risultante dalla differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di cessione.
Prezzo - Nel prezzo di acquisto possono essere comprese eventuali spese accessorie e di riparazione, sostenute al fine di consentire un riutilizzo del bene usato nel circuito commerciale così come disposto dal comma 1, art. 36, D.L. n. 41/1995. La Circolare Ministeriale 22 giugno 1995, n. 177, prevede che tali operazioni devono essere considerate al lordo IVA: "I costi riferibili all’acquisto del bene e alle prestazioni di riparazione, nonché a quelle accessorie, devono essere computati al lordo dell’imposta, anche se l’Iva risulta separatamente addebitata al rivenditore [...]".
Importo Iva - Soltanto nel caso in cui la differenza sia positiva è necessario determinare l’IVA dovuta, applicando l’aliquota IVA prevista al valore risultante dallo scorporo (art. 27, D.P.R. n. 633/1972). Diversamente, nel caso di margine di segno negativo: "[...] per tale operazione non si renderà dovuta alcuna imposta e in sede di liquidazione il margine sarà considerato pari a zero". Si ricorda che la cessione di un veicolo usato da parte di un’impresa, professionista o agente, con applicazione del regime del margine è occasionale e non implica, per il soggetto venditore, la tenuta dell’apposito registro dei beni usati.
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