Rivendita tabacchi: come e dove


La vendita di tabacchi, quale la normativa di riferimento ed i passi da compiere
Rivendita tabacchi: come e dove
La distribuzione e la vendita dei tabacchi è disciplinata dalle leggi n. 1293 del 22 dicembre 1957 e n. 25 del 29 gennaio 1986, Di recente il Decreto del Ministero delle Finanze n. 38 del 21 febbraio 2013, in vigore dal 17 marzo 2013, ha ulteriormente regolamentato tale attività.
All’art. 1 del presente Decreto, sono identificate le modalità di effettuazione della vendita al pubblico di generi di monopolio sul territorio nazionale. In particolare può essere effettuata attraverso rivendite o attraverso i cosiddetti patentini.

Per quanto riguarda le rivendite si distinquono in:
1- Rivendite ordinarie: si tratta delle normali tabaccherie la cui istituzione è consentita in presenza dei paramentri di cui all'art. 2 del DM 38/2013. tali rivendite possono essere istituite con provvedimento dei competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2- Rivendite speciali: ubicate presso strutture particolari come porti, aereoporti, stazioni ferroviarie, aree di servizio automobilistiche, caserme, istituti penali ecc. Tali rivendite possono essere istituite per soddisfare le concrete e particolari esigenze di cui all'art. 22 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957. L'art. 4 del DM 38/2013 stabilisce poi i luoghi in cui possono essere istituite tali rivendite. Le domande per l'istituzione delle rivendite speciali sono presentate all'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente corredate da una perizia giurata sottoscritta da professionista iscritto all'albo dei geometri o degli architetti o degli ingegneri e da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. L'articolo n 5 del DM 38/2013 specifica quali debbano essere i contenuti della perizia e della dichiarazione sostitutiva.

I patentini vengono invece istituiti nei bar di rilevante frequentazione, i cui titolari si riforniscono presso una rivendita ordinaria. Si tratta di un’autorizzazione alla vendita di tabacchi lavorati complementare a quella svolta dalle rivendite ordinarie a cui è aggregato. Possono essere istituiti, a norma dell'articolo 7 del DM 38/2013, presso alberghi, stabilimenti balneari, sale "bingo", agenzie di scommesse, bar di rilevante frequentazione. Requisito fondamentale per il rilascio è la presenza di un'altra licenza, come quella di somministrazione di alimenti e bevande a condizione che nel luogo prescelto vi sia un’esigenza di servizio non sufficientemente soddisfatta dalla rete di tabaccherie esistenti. L’art. 7 del suddetto decreto in particolare da un elencazione tassativa dei luoghi dove possono essere istituiti i patentini e definisce le modalità del rilascio degli stessi. In particolare riguardo il rilascio è necessario che la domanda sia corredata da una perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto all’albo dei geometri o degli architetti o degli ingegneri e da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente (l’art. 8 del DM elenca i contenuti della perizia giurata e della dichiarazione sostitutiva). Il patentino ha validità due anni dopodichè necessita di rinnovo da effettuarsi almeno 30 giorni prima del termine di scadenza della validità tramite una domanda in bollo al competente Ufficio.

Infine di sono i distributori automatici, installati a cura del rivenditore nelle immediate vicinanze del locale sede della rivendita. Per ottenere l'autorizzazione all'installazione di un distributore automatico per la vendita di generi di monopolio, è necessario presentare apposita domanda in marca da bollo all'Ufficio regionale AAms competente.

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di Cristina Bonomi

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