Se i genitori non mantengono i figli? Gli obblighi degli ascendenti


Se uno dei genitori non mantiene i figli e l'altro non è in grado di provvedervi da solo, esiste la possibilità di rivolgere la richiesta ai nonni ex art. 316 bis c.c.
Se i genitori non mantengono i figli? Gli obblighi degli ascendenti

La responsabilità del mantenimento dei figli minori e dei maggiorenni non autosufficienti nel nostro ordinamento è regolata da norme ispirate alla massima valorizzazione possibile dei legami parentali.

Laddove i genitori non provvedano potranno intervenire gli ascendenti, secondo regole e criteri mediante i quali la legge distingue le tipologie di situazioni nelle quali questa pretesa è azionabile indentificandone soprattutto i presupposti.

La norma principale di riferimento in questo ambito è costituita dall’art. 316 bis del codice civile, introdotto dalla dal D. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 e successivamente modificato dal D. lgs 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabria) ove è stabilito che i genitori «devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo».

In ipotesi di inadempimento, a fronte di un’stanza avanzata da chiunque vi abbia interesse, il Presidente del Tribunale o il Giudice da lui designato, una volta sentito l’inadempiente e assunte informazioni, potrà disporre con suo decreto che una quota «che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole».

La porzione di testo sin qui riportato risulta oggettivamente applicabile nel perimetro proprio di un genitore che, pur inadempiente, risulta raggiungibile mediante provvedimenti esecutivi a lui diretti o, comunque azionabili nei confronti di un datore di lavoro, il che lascia supporre che il genitore continui a lavorare ed a rispettare, sia pure in forma gravemente deficitaria, i propri obblighi nei confronti dei figli.

Ma esistono casi in cui il genitore si astiene integralmente dai propri doveri di assistenza morale e materiale nei confronti della prole, anche rendendosi del tutto irreperibile, ed il rimedio previsto dalla norma in esame è qui affidato al coinvolgimento diretto degli ascendenti i quali «in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli».

L’obbligazione identificata dalla norma in esame ha carattere sussidiario e non di surroga, secondo una differenza che rileva ai fini dell’esigibilità del credito.

In caso di surroga infatti, il creditore subentrante si considera tenuto ad libitum ad assolvere all’obbligo di cui è gravato il soggetto al quale esso è chiamato a subentrare per il solo fatto dell’inadempimento.

Nell’ipotesi di cui all’art. 316 bis c.c. il subingresso dell’ascendente è invece di carattere sussidiario, ossia di intervento in caso non vi siano le condizioni per le quali l’obbligo, disatteso dal genitore che vi si sia sottratto, possa essere adempiuto dall’altro genitore che assume per questo il ruolo di richiedente.

Nessun automatismo quindi ma un subingresso possibile quando il genitore adempiente non sia in grado con le sole proprie forze di soddisfare le esigenze di mantenimento dei figli e neppure siano azionabili i rimedi processuali, ciò a causa, ad esempio dell’irreperibilità o dell’insolvenza cronica dell’altro genitore.

Di tali criteri applicativi è espressione la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 13345 del 16 maggio 2023, la quale ha confermato il dispositivo della decisione della Corte d’Appello di Milano n. 726-2022 depositata in data 03 marzo 2022, peraltro censurandone proprio la motivazione, erroneamente orientata a qualificare in termini di surroga un obbligo che, nell’interpretazione della Suprema Corte, ha natura sussidiaria.

Nella motivazione del giudice di merito si rilevava come che l'obbligo di mantenimento del padre sussistesse «a prescindere dalla capacità della madre di produrre reddito e i nonni» fossero stati «chiamati in surroga per le obbligazioni del padre nei confronti della minore».

Non controverso l’obbligo del padre nei confronti della prole così come l’inadempimento dell’obbligo stesso.

Il giudice del merito aveva altresì accertato, nei due gradi giudizio, come l’inadempimento del padre fosse volontario e come gli ascendenti avessero proprietà immobiliari oltre ad essere titolari di trattamenti pensionistici.

La regola da applicarsi al caso di specie quale corretta applicazione della norma ex art. 316 bis c.c. è «che non si tratta infatti di "surroga" ma di responsabilità sussidiaria, nel caso in cui le esigenze complessive dei minori non vengano soddisfatte per intero da parte dei soggetti obbligati in via principale e cioè i genitori».

E proprio nel caso deciso dalle Corti milanesi è stato accertato come sula condizione complessiva della figlia minore, titolare del diritto al mantenimento, pesasse il fatto che la madre non avesse «mezzi sufficienti a provvedere al mantenimento della minore» posto che viveva in un appartamento ALER (edilizia economica e popolare) e godeva di un reddito di appena Euro 612,00 mensili».

In generale occorre sempre considerare, ricorda la Cassazione nell’ordinanza in esame che « l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli(Cass. n. 10419 del 02/05/2018)».

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di Giuseppe Mazzotta

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