Segnaletica ZTL contraddittoria: la responsabilità del Comune


Parliamo di segnaletica ZTL, ovvero le zone a traffico limitato. Quando tali segnali sono contraddittori che tipo di responsabilità ha il Comune
Segnaletica ZTL contraddittoria: la responsabilità del Comune

Zone a traffico limitato

L’art. 7/10 del codice della strada prescrive la necessità di segnalazione delle zone a traffico limitato/isole pedonali nonché dei varchi di accesso, segnaletica che per indicazioni, forma e dimensioni deve essere idonea a essere percepita dall’utente della strada (art. 77 e ss. del reg. att. Del C. della S.).

A tal fine i segnali devono essere visibili, rispettosi di tutte le caratteristiche prescritte e posti a una distanza minima di m. 80 dalla zona interessata (art. 79 reg. att. C. della S.) percettibili dall’utente della strada anche in relazione alla velocità consentita (km 50/h per il tratto urbano).

La rilevanza della dedotta carenza di segnaletica del divieto di accedere ai varchi della zona a traffico limitato e l’inidoneità di tale segnaletica, in quanto non posta a distanza adeguata dal luogo in cui è posto il dispositivo di rilevazione automatica, va valutata anche in relazione alla necessità che la preventiva segnalazione, per spiegare l’effetto di avvertimento, dovrebbe essere posta, a congrua distanza tra l’intersezione e la successiva postazione, gravando sulla amministrazione l’onere di provare tale circostanza (ex multis Cass. 608 del 2011).

Il caso

Nel caso oggetto dell'attenzione del Giudice di Pace di Napoli, il ricorrente contestava che l’accesso al varco risultava totalmente sprovvisto di qualsivoglia segnaletica orizzontale, luminosa e comunque delle necessarie indicazioni relative alla presenza di strumentazione elettronica atta ad accertare le violazioni al Codice della Strada, il tutto in palese contrasto con le previsioni dell’art. 7 commi 9 e 10 del Codice della Strada. La suddetta strumentazione elettronica, oltre a non essere in alcun modo segnalata, risultava impossibile anche da individuare da parte dell’utenza della strada, in quanto installata sul lato destro della carreggiata, in prossimità di alberi molto folti. 

A ciò doveva aggiungersi la fondamentale circostanza che l’accesso era stato provvisoriamente convertito, per il periodo dal 06.06.2020 al 31.10.2020, da zona a traffico limitato (con divieto di circolazione fino alle 18) a zona pedonale (con divieto di circolazione dalle 19 alle 7). 

Tale circostanza, infatti, era incolpevolmente sconosciuta al ricorrente che aveva dunque attraversato l’accesso de quo, sempre dopo le 19, nella convinzione che in quegli orari la ZTL non fosse più attiva e che dunque l’accesso fosse consentito al traffico veicolare.

Tale assunto appariva confermato dal fatto che le infrazioni erano state commesse sempre dopo le 19, orario in cui era consentito circolare nel periodo di vigenza della ZTL.

L’istante, infatti, era stato palesemente tratta in errore dal fatto che fino a qualche giorno prima delle commesse infrazioni, l’acceso alla via del centro storico fosse consentito al traffico veicolare dopo le 18, ed indubbiamente la lacunosa segnaletica ivi presente non aveva assolutamente consentito al ricorrente di rendersi conto che l’accesso fosse in realtà interdetto a causa della presenza di una zona pedonale appena istituita ma si ripete non segnalata.

Il medesimo Comune, tra l'altro, riconoscendo l’ingiustizia di tali sanzioni amministrative, anche a seguito delle pubbliche e notorie dichiarazioni televisive del Sindaco, con Delibera di Giunta, aveva dato indirizzo agli Uffici competenti di “porre in essere ogni azione finalizzata all’annullamento delle multe elevate per l’accesso nelle Aree Pedonali provvisorie …considerato che nel mese di settembre, a seguito dell’emissione delle sanzioni amministrative del mese di giugno, moltissimi cittadini avevano ricevuto verbali di accertamento di sanzioni amministrative per accesso non consentito nelle Aree pedonali provvisorie ingenerando numerosissime proteste, invocando la buona fede, verso le quali l’Amministrazione voleva farsi carico dando specifici indirizzi agli uffici comunali."

Il Giudice di Pace di Napoli con una interessante sentenza emessa nel mese di novembre 2021, ha accolto ricorso del ricorrente annullando i verbali impugnati, affermando che fosse fatto notorio la contraddittorietà della segnaletica sui varchi di accesso al centro storico.Il Comune, infatti, aveva istituito una ZTL dalle ore 9,00 alle ore 17,00 pubblicizzandola con regolare segnaletiva. Successivamente, nel periodo di emergenza sanitaria dovuto al COVID, aveva istituito un'ulteriore pedonalizzazione al fine di andare incontro alle esigenze dei commercianti della zona, prorogando la ZTL dalle ore 19 alle ore 7 del giorno successivo, senza eliminare e/o oscurare la cartellonistica precedente che riportava il pregresso orario (fino alle ore 17), ingenerando confusione nella cittadinanza e determnando affidamento circa la liceità del comportamento.

Quanto sopra, del resto, era a conoscenza del Comune che in più occasioni aveva dichiarato che avrebbe annullato le multe non ancora notificate.

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di Avv. Vincenzo d'Angelo

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