Sei il parente di un macroleso? Anche tu hai diritto al risarcimento!


Con una storica sentenza, la Cassazione ha riconosciuto il risarcimento alla moglie di un soggetto con lesioni inferiori al 50 per cento di invalidità permanente
Sei il parente di un macroleso? Anche tu hai diritto al risarcimento!

C’è una categoria molto nutrita di persone, in Italia, che ha subito danni consistenti senza saperlo. E che, proprio per questo (per tale carenza di consapevolezza) sovente non chiede, né tantomeno ottiene, il risarcimento che pure le spetterebbe di diritto.

Ci riferiamo ai prossimi congiunti di un soggetto il quale, pur non essendo deceduto in occasione dell’evento lesivo, è tuttavia rimasto gravemente leso dallo stesso.

Fino a qualche anno fa, nel nostro ordinamento giuridico si riconosceva il diritto al risarcimento esclusivamente ai parenti stretti di chi moriva per effetto di un incidente stradale o di un incidente sul lavoro o di un caso di malasanità o di qualsiasi altra ipotesi di illecito colposo.

Tuttavia, un po’ alla volta, è emersa nella giurisprudenza una sensibilità nuova.

Grazie ad essa, si è sviluppata ed è maturata una innovativa corrente di pensiero secondo la quale debbono essere risarcite anche le vittime di coloro che, in occasione di un incidente, rimangono non uccisi ma “solo” gravemente feriti.

Il motivo di questo cambiamento è legato a una constatazione elementare: spesso la sofferenza interiore e lo sconvolgimento esistenziale che si accompagna alla necessità di coesistere, di co-abitare con la vittima di un gravissimo incidente e di assisterlo vita natural durante è addirittura più intensa di quella che si accompagna a un lutto.

Infatti, nel caso della morte di un proprio caro, il dolore pur intensissimo tende gradatamente a scemare con il decorso del tempo, non a caso definito “medico dell’anima”.

Nell’ipotesi, invece, di una grave gravissima lesione, questo tipo di malattia dell’anima, di disagio del vivere o, addirittura, di stato depressivo (che accompagna la disgrazia) non solo non si attenua, ma anzi viene rinfocolato ogni giorno proprio dal quotidiano contatto con il parente sopravvissuto in condizioni gravemente menomate.

Senza contare, l’insieme delle rinunce, dei sacrifici e dei disagi che l’assistenza continuativa di un poli-traumatizzato comporta. Proprio per questo, è andato maturando, gradatamente, il convincimento che fosse giusto risarcire non solo i parenti stretti delle vittime incorse in un sinistro letale, ma anche i prossimi congiunti di chi, a causa del sinistro, abbia riportato lesioni gravi.

Ma cosa si intende per “gravi”? Secondo la giurisprudenza abbastanza consolidata, ci si riferisce a lesioni che comportino menomazioni psicofisiche di un ordine percentuale pari, grosso modo, al 60 per cento.

Proprio la difficoltà di individuare con certezza la soglia oltre la quale è dovuto il risarcimento – non solo alla vittima primaria, ma anche alle cosiddette vittime “secondarie” o di “rimbalzo” (cioè i prossimi congiunti) – ha fatto sì che l’incertezza giocasse a sfavore delle vittime secondarie.

Molte di esse, infatti, non avanzano pretese perché ignorano il loro diritto o perché non sono adeguatamente informate da chi dovrebbe assisterle. Altre, pur consapevoli di questo diritto, temono di esercitarlo perché magari la lesione non oltrepassa la soglia minima generalmente considerata necessaria dai giudici per procedere alla liquidazione di un qualsivoglia ristoro.

In occasione della pubblicazione delle nuove tabelle del tribunale di Milano, avvenuta nell’aprile del 2018, questo tipo di risarcimento è stato espressamente contemplato e “tabellato”. Le tabelle in questione hanno stabilito che, anche nell’ipotesi di danno non patrimoniale derivante da grave lesione del rapporto parentale, la misura del pregiudizio risarcibile alla vittima secondaria avrà un tetto massimo di liquidazione. Esso sarà equivalente alla soglia prevista per ciascuna ipotesi di risarcimento a favore dei prossimi congiunti di un morto (quindi 331.920 euro per un genitore, per ciascun figlio e per il coniuge e 144.130 euro per ogni fratello e per ciascuno dei nonni). Non è, invece, stabilita alcuna soglia minima.

La misura del risarcimento dovrà tener conto della natura e dell’intensità del legame tra le vittime secondarie e la vittima primaria nonché della quantità e qualità dell’alterazione degli equilibri interni alla famiglia. E, quindi, sarà cruciale il momento della “prova” del legame da fornirsi con ogni genere di mezzo istruttorio.

In questo contesto, si inserisce una interessantissima sentenza della Cassazione, resa il 31 gennaio 2019 (nr. 2.788), con la quale è stato riconosciuto questo tipo di risarcimento (alla moglie di un macro-leso a seguito di intervento chirurgico) in presenza di una lesione della vittima principale pari ad “appena” il 30 per cento.

Significa che è stato “abbattuto” il precedente “muro” del 60 per cento. Questo ci fa capire come vi sarà, d’ora in poi, molto più spazio per chiedere e ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale dei prossimi congiunti da lesione del rapporto parentale: si potrà farlo – forti del succitato precedente giurisprudenziale – anche in presenza di menomazioni della vittima principale di entità inferiore al 50 per cento. Sempre che si dimostri, ovviamente, che ci sia stato un impatto considerevole sulla vita di relazione della vittima secondaria e sui suoi rapporti con la vittima primaria. Circostanza, quest’ultima, sussistente ad esempio quando il danno biologico permanente abbia in sé una importante componente di natura psichiatrica.

Infine, va segnalato che la dimostrazione della sofferenza morale partita del prossimo congiunto di una persone lesa in modo non lieve dell’illecito può essere fornita anche con il ricorso alla prova presuntiva. E ciò per quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta colposa altrui.

In conclusione: non bisogna mai darsi per vinti, mai rinunciare ai propri diritti, mai pensare che le disgrazie vanno sempre e solo "accettate" come una inesorabile punizione del destino. La legge e i rimedi processuali (se conosciuti e impiegati nel modo e con i tempi corretti) servono proprio per lenire – laddove ne ricorrano i presupposti – le devastanti ferite, morali ed esistenziali, di un avvenimento che abbia sconvolto il proprio nucleo familiare.

 

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di Avv. Francesco Carraro

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