Separazione: accesso a dati finanziari del coniuge


Un coniuge può accedere ai dati finanziari dell'altro presso l'Agenzia Entrate?
Separazione: accesso a dati finanziari del coniuge
La Terza Sezione del T.A.R. Bari in data 3/2/2017 si è pronunciata in merito al diritto di un coniuge ad accedere ai documenti contenuti nell’archivio dei dati finanziari relativi all’altro coniuge.
L’Agenzia delle Entrate invero, interpellata per l’accesso a tali dati, si era pronunciata negativamente, ritenendo necessaria una elaborazione di dati, non detenendo direttamente l’Amministrazione i documenti richiesti.
Muovendo dalla premessa che l’instante aveva documentalmente provato la pendenza della causa di separazione personale, il T.A.R. Bari ha sottolineato che "il diritto di accesso regolato dalla Legge 241 del 1990 è riconosciuto a coloro che per le esigenze di tutela dei propri interessi giuridici abbiano necessità di accedere ad atti detenuti e/o conservati da pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli atti e/o documenti provenienti da privati che siano afferenti all’attività demandata alla pubblica amministrazione che li riceve e che siano necessari per le determinazioni di competenza della stessa, sia nel caso in cui debba adottare un atto richiesto dal privato medesimo, sia che debba invece procedere d’ufficio".
Prosegue il T.AR. ricordando l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in materia: il coniuge, anche in pendenza di separazione o di divorzio, ha diritto "di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell’altro coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata (ex multis, da ultimo, T.A.R. Veneto, sez. I, sent. n. 61 del 19.01.2017".
Aggiunge che l’obiezione dell’Amministrazione non può essere accolta, atteso che gli atti citati sono atti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria stessa per e nelle proprie funzioni istituzionali, pur se detti atti non siano da essa formati.
La legge n. 241/1990, come modificata dalla legge n. 15/2005, ha codificato "la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi e considerato recessivo l’interesse alla riservatezza dei terzi, quando l’accesso sia esercitato prospettando l’esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante".
Nell’accogliere l’istanza di accesso, il T.A.R. ha comunque limitato l’ostensione dei dati richiesti alla forma della sola visione.

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di Avv. Gianna Manferto

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