Separazione: addebito in caso di adulterio


Per evitare l'addebito occorre provare che l'adulterio non è stata la causa della crisi familiare essendo questa già irrimediabilmente in atto
Separazione: addebito in caso di adulterio
In tema di separazione giudiziale dei coniugi si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza giustificando così l'addebito al coniuge responsabile a meno che questi dimostri che l'adulterio non è stata la causa della crisi familiare essendo questa già irrimediabilmente in atto ed essendo la convivenza coniugale meramente formale.

Sulle cause di intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed, in particolare, sulla violazione del dovere di fedeltà, si è recentemente pronunciato il Tribunale Modena sez. II 13 luglio 2017 n. 1248, richiamando le pronunce giurisprudenziali più recenti in materia.
Ricorreva alla curia emiliana una donna chiedendo la pronuncia della separazione personale dal marito, in quanto, la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti di quest'ultimo che aveva posto in essere condotte del tutto incompatibili con i doveri nascenti dal matrimonio, intrattenendo svariate relazioni extraconiugali che erano state cause del naufragio della vita coniugale.
La donna chiedeva che il marito venisse onerato, oltre che della corresponsione del contributo al mantenimento dei figli e del riconoscimento di assegno di mantenimento in suo favore, anche del risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in relazione al suo comportamento.
Si costituiva in giudizio il marito della ricorrente deducendo che il fallimento dell'unione coniugale non era stato affatto determinato dalla condotta adulterina e contestava la richiesta di addebito, assumendo che la crisi matrimoniale esistesse da tempo e fosse insorta a causa della gelosia immotivata e ingiustificata della moglie.
Il Tribunale di Modena, pronunciando sulla richiesta di addebito della separazione, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell'articolo 143 c.c. dovendo, invece, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza.
Grava dunque sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza mentre, è onere di chi contesta l'efficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.
Tuttavia, così come si osserva nelle pronunce giurisprudenziali più recenti, in talune ipotesi, sussiste una presunzione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed in particolare, in caso di tradimento, è il coniuge cui è riconducibile la condotta adulterina onerato di dare prova contraria, ossia dimostrare che la violazione dell'obbligo di fedeltà non ha inciso sulla vita matrimoniale, mentre colui che chiede l'addebito non dovrà neanche provare il nesso causale.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile Da queste premesse deriva che, laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicchè, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata.
Ma è altrettanto vero che la Cassazione ha costantemente chiarito che la regola appena ricordata viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. In tal caso trovano peraltro applicazione le comuni regole in tema di onere della prova, per cui (art. 2967 cpv.) chi eccepisce che l'infedeltà non sia causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.

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di Avv. Mazzoli Maria Giuditta

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