Separazione e divorzio


Cassazione: rischia la decadenza dalla potestà genitoriale chi impedisce ai figli di vedere i nonni dopo la morte del coniuge
Separazione e divorzio
Può accadere che il genitore collocatario dei figli metta in atto atteggiamenti ostruzionistici non solo verso il coniuge, ma anche nei confronti dei nonni e zii tentando di impedire che il minore conservi un rapporto affettivo e di relazione con loro. Si tratta di un atteggiamento diseducativo e che crea fratture emotive enormi nella personalità del minore ed è per questo che la Corte di Cassazione richiama l’attenzione dei genitori al rispetto di regole comportamentali che da tempo la giurisprudenza impone a tutela dell’interesse dei figli.

In una recente sentenza (n. 5097 del 5 marzo 2014), la Corte di Cassazione si è occupata del caso di un ex marito che, dopo la morte della moglie, aveva impedito le frequentazioni tra il figlio e i nonni materni. Gli ermellini sono stati molto chiari in proposito: un simile atteggiamento può comportare la decadenza della potestà genitoriale (1).

Cosa possono fare i nonni per tutelare il proprio diritto di vedere i nipoti? I nonni ai quali è impedito il diritto di visita del nipote possono agire giudizialmente rivolgendosi al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché adotti i provvedimenti più opportuni nell’interesse del minore. E’ quanto previsto dall’ art. 317 bis cod., rinnovato dal D.lgs 154/2013,entrato in vigore il 7 febbraio 2014. Il procedimento si svolge in camera di consiglio (udienza non pubblica). Il giudice, dopo aver assunto le informazioni necessarie e sentito il pubblico ministero, ascolta il minore coinvolto. Il giudice procede sempre all’ascolto del minore se lo stesso ha superato i 12 anni, mentre l’ascolto dell’infradodicenne viene effettuato solo se il minore e’capace di discernimento.

(1) Art. 330 c.c. - Decadenza dalla potestà dei figli. Il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore .
N.B. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo hanno funzione di impedire che i figli subiscano pregiudizi, ma non hanno valenza liberatoria degli obblighi dai quali il soggetto è gravato in quanto genitore.

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di Avv. Federico Vaccaro

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