Separazione e divorzio di cittadini stranieri


Giudice competente e legge applicabile alla separazione e divorzio di cittadini stranieri
Separazione e divorzio di cittadini stranieri
Sempre più spesso il professionista che si occupa di diritto di famiglia si trova a doversi occupare di separazioni e divorzi di cittadini stranieri. Risulta quindi di centrale importanza determinare quale sia il Giudice competente nonché il diritto applicabile.
Sotto il primo profilo, il Regolamento CE n. 2201/2003 Bruxelles II bis» stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi ed all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
a) nel cui territorio si trova:
- la residenza abituale dei coniugi, o
- l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
- la residenza abituale del convenuto, o
- in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o
- la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o
- la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha ivi il proprio "domicile";
b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, del "domicile" di entrambi i coniugi.

Sotto il diverso profilo del diritto applicabile, il Regolamento CE. n. 1259/2010 (Roma III) prevede che i coniugi possano designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale, purché si tratti:

a) della legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo;

b) della legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo;

c) della legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo;

d) la legge del foro.

In mancanza di una scelta ai sensi dell’articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:

a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza;

b) dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;

c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;

d) in cui è adita l’autorità giurisdizionale.

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di Avv. Andrea Fiorito

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