Separazione e divorzio fuori dai Tribunali
La negoziazione assistita quale strumento alternativo alla definizione contenziosa delle controversie
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Il Legislatore, nel 2014, ha introdotto alcuni strumenti alternativi alla definizione contenziosa delle controversie, con lo scopo di decongestionare il carico di lavoro dei tribunali.
In particolare la l. 162/14 ha istituito "la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio" (art. 6) nonché "la separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile" (art.12).
Senza ombra di dubbio i costi ed i tempi risultano inferiori rispetto ad un procedimento ordinario e trovano applicazione non solo alle separazioni personali e ai divorzi ma anche alle modifiche delle condizioni stabilite nelle separazioni o divorzi già definiti.
La procedura è applicabile, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto, sia in assenza che in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, incapaci, portatori di handicap grave.
Nel caso in cui non vi sia prole, i coniugi possono rivolgersi direttamente all’ufficiale dello stato civile. Tuttavia, nell’accordo raggiunto innanzi a quest’ultimo non potranno esservi disposizioni patrimoniali di alcun tipo (ad esempio casa familiare, assegno di mantenimento etc.).
Lo Studio è a disposizione per la redazione di convenzioni di negoziazione assistita nelle separazioni dei coniugi, nei divorzi e nelle modifiche delle condizioni stabilite nelle separazioni o divorzi già definiti.
In particolare la l. 162/14 ha istituito "la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio" (art. 6) nonché "la separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile" (art.12).
Senza ombra di dubbio i costi ed i tempi risultano inferiori rispetto ad un procedimento ordinario e trovano applicazione non solo alle separazioni personali e ai divorzi ma anche alle modifiche delle condizioni stabilite nelle separazioni o divorzi già definiti.
La procedura è applicabile, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto, sia in assenza che in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, incapaci, portatori di handicap grave.
Nel caso in cui non vi sia prole, i coniugi possono rivolgersi direttamente all’ufficiale dello stato civile. Tuttavia, nell’accordo raggiunto innanzi a quest’ultimo non potranno esservi disposizioni patrimoniali di alcun tipo (ad esempio casa familiare, assegno di mantenimento etc.).
Lo Studio è a disposizione per la redazione di convenzioni di negoziazione assistita nelle separazioni dei coniugi, nei divorzi e nelle modifiche delle condizioni stabilite nelle separazioni o divorzi già definiti.
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