Separazione e divorzio in comune solo di persona


Il Sindaco deve interloquire personalmente con i coniugi separandi o divorziandi
Separazione e divorzio in comune solo di persona
Con circolare n. 19/2016 del 15/11/2016 il Ministero dell’Interno ha invitato gli Ufficiali dello Stato Civile ad osservare l’art. 12, comma 3, del D.L. 132/2014, laddove dispone che il Sindaco debba interloquire personalmente con i coniugi separandi o divorziandi.

Dissentendo dall’interpretazione data dal Tribunale di Milano, Sezione IX, secondo la quale un coniuge può avvalersi della rappresentanza di un procuratore speciale, il Ministero della Giustizia ha posto l’accento sulla diversa formulazione del testo normativo.

L’art. 12, comma 3, succitato non contiene, a differenza della disposizione riportata nella legge sul divorzio, la possibilità della sostituzione del coniuge qualora sussistano gravi e comprovati motivi.

Ritiene il Ministero che "la garanzia della genuinità ed attualità delle dichiarazioni delle parti", in contesto di degiurisdizionalizzazione non possa che essere rappresentata dalla comparizione personale delle medesime.

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di Avv. Gianna Manferto

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