Separazione: le spese straordinarie in Cassazione


L'ordinanza della Cassazione n. 16175 del 30/07/2015 chiarisce definitivamnete cosa deve intendersi per "spese straordinarie" e i criteri di rimborso
Separazione: le spese straordinarie in Cassazione
La separazione dei coniugi con figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti implica la necessità di decidere in quale misura ciascuno dei genitori contribuirà al loro mantenimento, avuto riguardo alle condizioni nelle quali i figli verranno a trovarsi. Il mantenimento dei figli graverà in modo differente su ciascuno dei genitori in conseguenza delle decisioni assunte per lo stato di separazione, siano esse state concordate tra i coniugi ovvero siano contenute in un provvedimento del giudice. L'art. 337 del codice civile, in tema di provvedimentiriguardo ai figli, al quarto comma, stabilisce che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore 4) le risorse economiche di entrambi i genitori 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».

Fin qui la regola che governa il riparto tra i genitori della spesa che si può prevedere, ma è noto che la cura dei figli implica anche la necessità di affrontare spese non facilmente prevedibili, nella loro stessa esistenza o nel loro ammontare, e la casistica formatasi nel corso degli anni ha rivelato come queste spese, comunemente definite "straordinarie", siano, in prevalenza, quelle sanitarie che non siano integralmente coperte dal servizio sanitario nazionale (peraltro, anch'esse non rientranti nel mantenimento ordinario se riferite a patologie insorte in epoca successiva alla separazione e non integralmente esenti), quelle inerenti all'istruzione se riferite a scelte scolastiche che implichino il pagamento di una retta o comunque oneri economici normalmente non previsti per attività curricolari nella scuola statale. In quest'ultimo caso occorre anche tenere conto della crescita dei figli e delle conseguenti scelte relative all'istruzione le quali possono non essere prevedibili al momento in cui si verifica la separazione, specie quando i figli siano molto piccoli e non sia ovviamente dato preventivare spese che si renderanno necessarie anche molti anni dopo la separazione.

Si pone allora il problema relativo alla decisione in ordine a queste spese, che investono i profili della salute, dell'istruzione e finanche dei costi sostenuti nelle attività proprie del tempo libero, come viaggi ed altre simili attività che, anch'esse, variano sensibilmente con il progredire dell'età dei figli: in tal caso, infatti, considerando, intuitivamente, che i genitori potrebbero divergere nelle scelte inerenti a questi profili, ancor più di quanto non facessero nel periodo della stabile convivenza matrimoniale, occorre stabilire se per tali spese debba esservi il previo accordo dei genitori stessi al fine di renderle rimborsabili al genitore che le abbia sostenute.

La giurisprudenza più recente, in particolare quella della suprema Corte, oggi tuttavia chiarisce definitivamente quale sia il criterio in base al quale stabilire se tali spese siano rimborsabili o meno. Con l'ordinanza del 30 luglio 2015, n. 16175, la Corte di Cassazione stabilisce che «La mancata preventiva concertazione delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, in caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, impone la verifica giudiziale della rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante la valutazione, riservata al giudice del merito, della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori».
L'orientamento della giurisprudenza è adesso chiaramente indirizzato a fondare il diritto al rimborso (naturalmente nella misura proporzionale alla propria capacità reddituale) in capo al genitore che abbia sostenuto le spese non previste secondo il mantenimento ordinario, se queste rispondano all'interesse del minore, anche laddove queste non siano state concordate tra i genitori, ciò secondo un criterio oggettivo (sia pure rimesso alla valutazione del giudice) sottratto ala discrezionalità dei genitori che su dette spese non abbiano previamente concordato.

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di Avv. Giuseppe Mazzotta

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