Servitù di passo, costituzione e contenuto


La Cassazione pone principi interpretativi in merito alla costituzione di una servitù di passo
Servitù di passo, costituzione e contenuto

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 14820 in data 07.06.2018, affronta interessanti problemi interpretativi in materia di costituzione di una servitù di passo e della nozione di utilità di tale servitù. La vicenda riguarda una strada di collegamento che attraversa più fondi, cieca da un lato, costruita in forza di accordi tra i diversi proprietari dei lotti attraversati per accedere alla via pubblica, presente sul lato opposto, e rimasta in proprietà frazionata dei medesimi con diritto di servitù reciproca di passaggio.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva accertato come la striscia di terreno in oggetto fosse da ritenere destinata in perpetuo a sede stradale, in favore dei frontisti proprietari per accedere alla via pubblica. Il giudice di secondo grado aveva confermato la decisione del tribunale, ravvisando, tra l’altro, l’utilità della servitù nel tratto finale cieco nella possibilità di sosta, parcheggio o di effettuare manovra di inversione di marcia. I ricorrenti hanno lamentato che tale statuizione della corte d’appello contrastasse con il principio di tipicità delle servitù.
I medesimi ricorrenti hanno anche lamentato la parziale nullità degli atti di compravendita dei lotti attraversati dalla strada, nella misura in cui non avrebbero individuato il fondo dominante, essendosi limitati ad imporre agli acquirenti l’onere di “lasciare libera” una striscia di terreno per la costruzione della strada.
La Suprema Corte, con la decisione in commento, ha stabilito che “La nozione di utilitas del fondo dominante va commisurata alla limitazione del diritto di proprietà del fondo servente, quale esso risulta dal titolo, non coincidendo con qualsiasi vantaggio, anche di fatto, che possa trarne il titolare, ma solo quello corrispondente al peso imposto. Peraltro, l’esigenza che nell’atto costitutivo di una servitù siano specificatamente individuati tutti gli elementi di questa non implica la necessità dell’espressa indicazione ed analitica descrizione del fondo servente e di quello dominante, essendo sufficiente che i predetti elementi siano comunque desumibili dal contenuto dell’atto e siano quindi determinabili, attraverso i consueti strumenti ermeneutici, il fondo dominante, quello servente ed il contenuto dell’assoggettamento di quest’ultimo all’utilità del primo”.
In sostanza, la Corte ritiene che l’indagine sulla effettiva volontà dei contraenti possa emendare eventuali manchevolezze formali del titolo costitutivo in merito all’individuazione di fondo dominante e servente e al contenuto della servitù.
La Corte, infine, afferma: “Se è poi corretto che, salvo che non risulti diversamente dal titolo o dagli altri elementi indicati dall’art. 1063 c.c., nel contenuto normale di una servitù di passaggio gravante su di un fondo non rientra anche la facoltà di sostare nel fondo con i mezzi di locomozione adoperati, né l’effettuazione della manovra di inversione sul fondo servente, in quanto attività che non sono generalmente necessarie all’esercizio della servitù a norma dell’art. 1064 c.c., pur tuttavia tali facoltà possono rivelarsi necessariamente implicite, specie in relazione allo stato dei luoghi”.
Anche per questo aspetto, quindi, la Corte ritiene che l’aspetto fattuale, con specifico riferimento allo stato dei luoghi, possa costituire elemento interpretativo a completamento e più dettagliata specificazione del dato formale contenuto nel titolo.

 

Articolo del:


di Gianluca Baciga

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse