Si può non pagare il mantenimento in caso di divorzio


Lo scopo della nuova normativa è di ampliare le tutele dei figli e del coniuge più debole
Si può non pagare il mantenimento in caso di divorzio

 

Dopo aver analizzato i diversi aspetti in materia di prevenzione giuridica, da oggi affronteremo alcuni argomenti in tema di diritto di famiglia.

In particolare, in questo articolo cerchiamo di capire cosa accade qualora, a seguito di divorzio non venga adempiuto il mantenimento.

Brevemente, precisiamo che il divorzio è un istituto giuridico che decreta la fine di un matrimonio, da non confondersi con l’annullamento del matrimonio che, invece, prevede il suo disconoscimento.

Ritornando all’argomento odierno, è doverosa una breve premessa: la legge n. 103/2017 ha dato attuazione alla riforma penale che prevede l’introduzione della nuova norma ex art. 570 bis c.p. che disciplina la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio. Più precisamente, essa applica le pene previste dall’art. 570 c.p. al coniuge che si sottrae al dovere di corrispondere l’assegno dovuto nell’ipotesi di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

L’art. 570 bis c.p. ha come obiettivo quello di ampliare le tutele dei figli e del coniuge più debole economicamente, rispetto a quelle già previste dalla precedente norma ex art. 570 c.p. nel momento in cui il soggetto obbligato non rispetti il pagamento dell’assegno di mantenimento.

Cosa di fatto viene previsto dalla norma? L’art. 570 bis c.p. ha introdotto il carcere fino ad un anno e la multa sino ad euro 1032 per l’ex coniuge che si sottrae al dovere economico pattuito in sede di separazione o di divorzio a favore dell’altro coniuge o dei figli. Come ben si comprende, quindi, l’art. 570 c.p. limitava la pena solo ed unicamente al genitore che non garantiva i mezzi di sussistenza ai propri figli. Ora invece, le stesse precedenti pene vengono applicate al coniuge che viola il dovere economico.

Da ciò si evince che, se da un lato la legge appare molto precisa nell’indicare le sanzioni in caso di non ottemperanza del dovere di corresponsione dell’assegno di mantenimento, a tutela della famiglia fondata sul matrimonio, dall’altro è del tutto assente la disciplina in materia di unioni civili per le coppie omosessuali e quella che regola le spese straordinarie.

Ora, ciò che si auspica è che il legislatore apporti delle modifiche all’art. 570 bis c.p. al fine di garantire una tutela della famiglia amplia, efficace e completa. La speranza è l’ultima a morire!

A presto!

 

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di Avv. St. Simona Loprieno

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