Incidenti stradali: la responsabilità del gestore autostradale


La responsabilità del gestore autostradale è riconducibile a un rapporto di custodia con l'obbligo di vigilanza affinché il bene non rechi danni a terzi
Incidenti stradali: la responsabilità del gestore autostradale

 

Accertamento del rapporto di custodia e doveri del custode

La giurisprudenza odierna prevalente riconduce la responsabilità del gestore autostradale all'ipotesi delineata all'articolo 2051 c.c., e ciò in considerazione "di un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia" (Cass. Civ. 29.05.2015 n. 11159).

In tale prospettiva, l'articolo 2043 c.c., si pone come norma residuale "soltanto ove non sia applicabile la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene, l'ente proprietario risponde dei danni subiti dall'utente ai sensi dell'articolo 2043 c.c., essendo in questo caso a carico del danneggiato l'onere di provare l'anomalia del bene, mentre spetta al gestore di provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità, in cui l'utente si sia trovato, di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la predetta anomalia" (Cass. Civ. 27.03.2015 n. 6245).

Ciò posto, risulta fondamentale andare ad inquadrare la relazione di custodia quale elemento centrale intorno al quale ruota la fattispecie di cui all'articolo 2051 c.c.

Tale relazione si identifica con un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'obbligo di vigilanza affinché il bene non rechi danni a terzi. Il potere di governo si caratterizza per la presenza di tre elementi:

- il potere di controllo sulla cosa;

- la capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare;

- il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa.

Si tratta, quindi, di un potere di effettiva disponibilità e controllo sul bene, indipendentemente dal titolo che si possa vantare sullo stesso; si intendono custodi tutti coloro che, quali soggetti pubblici o provati, abbiano il possesso o la detenzione della cosa.

Il custode sarà tenuto ad un dovere di diligenza e pertanto risulterà liberato dalla propria responsabilità solo quanto dimostri l'intervenire di un cd. caso fortuito. Diversamente, persino un comportamento conforme a diligenza potrebbe non bastare ad esonerarlo da responsabilità.

In materia di rete autostradale, esistono specifiche norme che pongono in capo al proprietario ed al gestore gli obblighi di custode. Si ricordi che la Pubblica Amministrazione è tenuta a manutenere strade ed autostrade statali ai sensi dell'art. 2 D.lgs. n. 143/1994.

Inoltre, l'articolo 14, comma 1, Codice della Strada, sancisce che gli enti proprietari delle strade debbano provvedere:

- alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

- al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;

- all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

Diversi tratti autostradali, per tramite dell'A.N.A.S, vengono affidati in concessione a società private, che a loro volta divengono gestori, alla stregua del proprietario pubblico.

Avendo riguardo all'accertamento concreto del rapporto di custodia, la Cassazione più volte si è così espressa: "Per le autostrade (...) per la loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva possibilità del controllo alla stregua degli indicati parametri, non può che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'articolo 2051 c.c." (Cass. Civ. 15.01.2003 n. 488).

Ne consegue che ai fini della prova liberatoria, sarà necessario distinguere tra situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa, in quanto solo in queste ultime ipotesi potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte in cui l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.


Nesso di causalità e custodia esigibile

Sarà il danneggiato ad essere tenuto a provare lo specifico rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, rapporto che si riconduce al noto criterio del "più probabile che non".

Dovrà essere fornita prova che l'evento si è prodotto quale conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa in custodia, in ragione di un processo in atto, o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano cioè alla cosa quella che è definita in alcune sentenze la "idoneità al nocumento" (Cass. Civ. 06.10.2010 n. 20757).

L'esimente della responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c. è, come detto, il caso fortuito, quale fattore esterno da solo idoneo ad interrompere il nesso causale. Tale fattore rappresenta un decorso causale esterno al custode ed estraneo alla sua sfera di dominio, suscettibile di prova da parte del custode stesso.

Il caso fortuito viene tradizionalmente riferito al fatto del terzo o dello stesso danneggiato.

Risulta importante il fattore temporale in tale ambito; infatti, può ritenersi sussistente un caso fortuito finché non sia trascorso un tempo ragionevolmente sufficiente perché il custode venga a conoscere il pericolo e possa intervenire per eliminarlo.
La valutazione concretamente esigibile dal gestore autostradale passa anche dalle aspettative della generalità degli utenti, che legittimamente ripongono nei confronti del custode.

Occorre, però, sempre distinguere tra ipotesi di pericolo connesse alla struttura e pertinenze delle autostrade, da quelle determinate dagli stessi utenti della strada o da una repentina ed imprevedibile alterazione della cosa che ponga a repentaglio l'incolumità degli utenti della strada e l'integrità del loro patrimonio.

A tal proposito: "(...) mentre, invero, per le situazioni del primo tipo, l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità... o si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere " (Cass. Civ. 15.01.2003 n. 488).


Il pedaggio autostradale

Strettamente legata alla natura della responsabilità delle concessionarie delle reti autostradali per i danni subiti dagli utenti, è il tema della qualificazione giuridica del pedaggio.

In soccorso, sono intervenute le Sezioni Unite (Cass. Pen. Sez. Un. 31.07.1997 n. 7738), le quali hanno risolto un contrasto giurisprudenziale sorto in ordine all'articolo 176 del Codice della Strada ed alcune fattispecie di reato (in particolare il delitto di insolvenza fraudolenta), evidenziando che, nel regime della concessione per la costruzione e gestione di autostrade, con l'entrata in vigore delle Leggi n. 51/1979 e n. 526/1985, è stata introdotta e mantenuta la distinzione tra tariffa interna o d'equilibrio e tariffa applicata all'utenza.

Dato che il pedaggio, inerente al rapporto esterno, funge da corrispettivo per l'uso dell'autostrada, è innegabile che le tariffe autostradali abbiano natura di controprestazione e non già di tributo.

Nell'ambito della circolazione dei veicoli, nel caso dell'omesso pagamento del pedaggio autostradale si applicano le regole comuni sull'inadempimento civilistico tra il conducente del veicolo e il concessionario dell'autostrada, proprio in virtù della natura di corrispettivo per l'uso dell'autostrada che rivestirebbe detto pedaggio.

"Il pagamento del pedaggio autostradale determina la nascita di un rapporto contrattuale tra l'automobilista e il concessionario. Infatti il pedaggio, da pagare da parte degli utenti, costituente il corrispettivo versato per l'utilizzazione di un'opera già compiutamente realizzata per fini di interesse generale, configura un prezzo pubblico e non già un tributo. La responsabilità del proprietario, o del concessionario, di autostrade nei confronti del conducente di un autoveicolo per i danni subiti nell'uso dell'autostrada...ha, dunque, natura contrattuale, con la conseguenza che troverà applicazione rispetto ad essa il principio di inversione dell'onere della prova previsto dall'articolo 1218 c.c. in materia di responsabilità contrattuale" (Trib. Milano 20.01.2012 n. 748).

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di Avv. Elisa Celeste Ragusa

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