Sintesi delle tematiche sulle Reti d'Impresa


Raggruppo qui la sintesi delle informazioni disponibili sull'argomento Rete d'Impresa
Sintesi delle tematiche sulle Reti d'Impresa

Motivazioni

Molte imprese di dimensioni medie e piccole come persone e come volumi di attività sarebbero spinte ad aumentare la propria dimensione per inserirsi in più articolati meccanismi concorrenziali, ottenere economie di scala, effettuare investimenti in ricerca e sviluppo, potenziare il marketing ed avere maggiore impatto sul mercato interno oltre che sui mercati internazionali.

Un processo di crescita dimensionale, tuttavia, può risultare difficile da attuare sia in termini di risorse finanziarie, sia di tempo delle risorse.

Legislazione

Per facilitare queste esigenze nel 2009 in Italia è stata emessa una legge che regola la costituzione di aggregati di piccole imprese, definita Contratto di Rete d’impresa.

D.L. 10 Febbraio del 2009 n.5, art.3 comma 4 ter(convertito con Legge 9 Aprile 2009 n.33)
L. n. 122/2010, art.45
L. n.134/2012
D.L. n. 179/2012, art. 36 comma 4
L. n. 221/2012 (di conversione del D.L. n.179/2012)
L. n. 154/2016, art. 17

Oggetto

In estrema sintesi questo provvedimento è rivolto ad agevolare le piccole imprese a divenire un soggetto di dimensioni tali da poter affrontare meglio il mercato, anche estero, ampliare la propria offerta, suddividere i costi, accedere a finanziamenti e contributi, essere facilitati nell’accesso al capitale privato, utilizzare vantaggi fiscali.

Le disposizioni sono diverse a seconda dei settori, es. turismo, agricoltura, industria, trasporto ecc.

Partner

Qualsiasi Impresa, indipendentemente dalla sua forma di costituzione (società di capitali, di persone, ditte individuali ecc. ad esclusione dei singoli professionisti), dalla dimensione (grande, piccola o media), e dall’ambito di attività (manifatturiera, agricola, turistica, commerciale, di servizi, ecc.) può far parte di una Rete di Imprese con cui condividere degli obiettivi comuni;

Aspetti giuridici

Il Contratto di Rete è privo di soggettività giuridica, e nemmeno di soggettività tributaria e quindi avrà Codice Fiscale, ma non Partita Iva.

Se le parti, invece, dotano la rete di fondo patrimoniale, è possibile iscriverla nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.

Con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese la rete acquista automaticamente soggettività giuridica.

Aspetti Tributari

La Rete d’imprese come soggetto giuridico è soggetta ad un regime di sospensione d’imposta per gli utili di esercizio che le parti abbiano accantonato in apposita riserva, destinata al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti nel programma di rete.

Questa agevolazione è consentita solo alle imprese aderenti a contratti di rete che abbiano previsto l’istituzione del fondo patrimoniale comune.

In tal caso, il regime di sospensione è godibile sia dalle imprese che hanno originariamente sottoscritto il contratto, sia da quelle che vi hanno aderito in seguito

Obiettivi

Obiettivi, che due o più imprese costituenti Rete possono decidere di perseguire:

Abbattimento dei costi di gestione, unificando le attività comuni;
Condivisione di strategie commerciali (riassetto della Rete commerciale, aumentandone efficacia e produttività);
Definizione di una politica comune dei prezzi e dei prodotti/servizi;
Ampliamento dell’offerta a nuovi mercati, anche esteri, Acquisizione di nuovi Clienti nazionali e/o esteri;
Rafforzamento nei confronti dei concorrenti;
Promozione comune di beni e di marchi;
Perseguimento di un risultato finale unitario (es. la produzione di uno o più beni finali);
Ottimizzazione ed efficienza della filiera produttiva; processo di controllo della qualità dei beni lungo la filiera;

Gestione della logistica, magazzino;
Uso comune di piattaforme telematiche, software;
Condivisione di strategie di marketing, di web marketing, di e-commerce;
Scambio di know-how finalizzato a migliorare l’offerta dei prodotti/servizi;
Centro di ricerche comune, laboratorio comune;
Gruppo di acquisto, maggior potere contrattuale nei confronti dei fornitori;
Conquista di nuovi mercati;
Certificare la qualità, ambiente, sicurezza dei processi produttivi;
Razionalizzare i costi di gestione.
Acquisizione di un bene comune (es. impianto di produzione, magazzino, brevetto, marchio, piattaforma informatica, ecc.) ripartendone l’investimento;
Partecipazione ad appalti e gare (quando, per esempio le singole imprese, da sole, non hanno i requisiti per parteciparvi);
Ottimizzare l’accesso al credito bancario.

Passi da compiere

I passi principali che il gruppo può intraprendere sono:

formulare un programma che definisca ambiti, risultati attesi, strumenti, organizzazione ed eventuale fondo.

individuare la forma giuridica più adatta (rete-contratto o rete-soggetto) e stipulare un contratto di rete tra le parti con valore di atto pubblico o scrittura privata autenticata, da depositare presso la Camera di commercio competente.

Ovviamente è fondamentale definire con chiarezza le attese sul ritorno economico e come distribuirlo fra i diversi partner;

Aiuti

La creazione e la costituzione di una Rete di Imprese è un processo complesso, articolato e regolamentato.

I Professionisti in materia sono necessari in quanto facilitatori di tale processo, oltreché per la loro conoscenza delle dinamiche e dei regolamenti che caratterizzano le Reti.

I professionisti, inoltre, possono sostenere le imprese interessate non solo a realizzare la Rete, ma aiutandole in varie aree necessarie al raggiungimento degli obiettivi comuni

 

Investimento

Indicativamente costituirsi in Rete può prevedere un investimento - per ogni singola azienda - che oscilla da 8.000 euro sino a circa 20.000 euro qualora il programma di Rete risulti particolarmente composito e variegato.

L’elemento positivo è che l’investimento può essere ammortizzato già nel giro di qualche mese, con benefici economici immediati per tutte le aziende aderenti alla Rete

 

Atti

Il Contratto di Rete può essere sottoscritto mediante: atto pubblico; scrittura privata autenticata; un atto firmato digitalmente o con firma elettronica autenticata da notaio o altro pubblico; atto redatto in conformità al modello tipizzato (all. D.M.122/2014) e firmato digitalmente (art. 24 del CAD).

L’uso di questi strumenti vale anche per eventuali modifiche contrattuali o nuove adesioni, in quanto il contratto ha una ‘struttura aperta’, e prevede la possibilità di ingressi successivi alla sua prima formalizzazione o di modifiche a clausole contrattuali.

È prevista l’istituzione di un Organo Comune al quale affidare la direzione delle attività previste nel contratto di Rete.

Tale organo può essere costituito da:

un soggetto unico o una pluralità di soggetti
una persona fisica o giuridica, interna o esterna alla Rete

 

Il Contratto di Rete non può essere stipulato a tempo indeterminato, ed è obbligatorio prevederne una specifica durata, da calibrarsi in base al raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati.

Ciò non toglie che le parti possano decidere il rinnovo tacito del contratto alla scadenza, in assenza di disdetta da parte di chi non intende mantenere il vincolo.

Responsabilità

Nei confronti di terzi: per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;

se l’organo comune agisce, invece, quale mandatario dei singoli membri, questi rispondono, per le obbligazioni così contratte, solidalmente con il fondo comune.

Nei rapporti interni, l’inadempienza di una delle imprese fa sorgere delle responsabilità nei confronti degli altri componenti della Rete.

In assenza di diversa espressa previsione contrattuale, si applicano le norme del codice civile relative alla risoluzione del contratto plurilaterale con comunione di scopo.

Le Reti che scelgono di dotarsi un fondo patrimoniale comune ed un organo comune, devono, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, redigere una situazione patrimoniale.

Tale situazione patrimoniale deve essere depositata a cura dell’organo comune, presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha la sede.

Conclusione

Attraverso la collaborazione all’interno di una rete d’impresa si può conseguire un accrescimento delle capacità innovative e competitive delle aziende partecipanti.

La rete di imprese può consentire alle Micro e PMI di superare gli ostacoli derivanti dai limiti dimensionali e raggiungere una massa critica per competere a livello globale, salvaguardando però la propria individualità.

È quindi uno strumento che genera valore per ciascuna azienda che vi partecipa e sviluppo per il territorio in cui opera.

 

Galileo Sistemi

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Per info, commenti, approfondimenti, dialoghiamo attraverso l’indirizzo:

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A disposizione e grazie!

Ing.Carlo P.Molinari 3926810206

Fonti

http://www.retedimprese.it/i-vantaggi-della-rete-dimpresa/

http://www.milomb.camcom.it/c/document_library/get_file?uuid=6ba59397-3930-4829-be3a-56663e9eb4ec&groupId=10157

http://www.assoretiformazione.it/index.php

https://www.geniabusiness.com/faq/faq-reti-di-imprese.html#faq08

http://www.retipmi.it/pmi/

 

Articolo del:


di Ing. Carlo Molinari - Galileosistemi srl

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