Sospensione della patente


Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ricorso al Giudice di Pace
Sospensione della patente
Nel caso in cui venga ritirata la patente per essere incorsi nel reato di guida in stato di ebbrezza, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o per il rifiuto opposto all'accertamento, la locale Prefettura sospenderà la detta patente unicamente in via provvisoria sino alla pronuncia del Giudice Penale.

L'art. 218 C.d.s. prevede che, il Prefetto, una volta ricevuti gli atti da parte dell'agente accertatore, debba emanare, entro i successivi quindici giorni, l'ordinanza di sospensione della patente di guida, la quale verrà poi notificata in un lasso di tempo ragionevole al trasgressore.

Contro l'ordinanza Prefettizia è possibile proporre opposizione mediante ricorso al Giudice di Pace al fine di riottenere la patente e, trattandosi di controversia di valore indeterminabile servirà l'ausilio di un avvocato.

Il Giudice di Pace, in presenza di fondati motivi e valutati gli esiti della visita medica cui il ricorrente dovrà periodicamente sottoporsi presso la Commissione Medica Locale, potrà sospendere l'ordinanza della Prefettura già al momento del deposito del ricorso e far restituire la patente fissando altra udienza, nella quale sarà necessario produrre ulteriore certificato medico che attesti l'idoneità alla guida del ricorrente, e tanto, fino alla pronuncia ultima del Giudice Penale.

La sospensione concessa dal Giudice di Pace viene comunque subordinata alla presentazione del certificato di idoneità psicofisica della Commissione Medica patenti per ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Il vantaggio di presentare tale ricorso al Giudice di Pace è sostanzialmente quello di far rientrare il prima possibile l'indagato in possesso della patente di guida, conservandolo per tutta la durata del processo penale, fino al momento in cui, una volta irrogata la condanna, il termine di sospensione riprenderà nuovamente a decorrere.

Detto questo, bisognerà valutare la convenienza di presentare o meno tale ricorso a fronte del fatto che, comunque, successivamente il Giudice Penale, oltre alla pena detentiva e/o pecuniaria, comminerà la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in via definitiva.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, avrà un senso proporre ricorso al Giudice di Pace per riottenere la patente di guida al più presto, sia se vi sia la concreta possibilità di essere assolti in sede penale, in tal caso, infatti, la sospensione cautelare della patente sarebbe un'ingiusta misura, sia nel caso in cui si rischia di scontare in via cautelare una sospensione della patente superiore rispetto a quella che poi il Giudice Penale andrà a determinare in via definitiva, come, ad esempio, nel caso in cui l'indagato sia ammesso ad effettuare i lavori di pubblica utilità previsti dall'art. 186 nonies C.d.s. e vedersi così dimezzare il periodo di sospensione della patente di guida.

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di Avv. Sabrina Di Ianni

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