Spese scolastiche e sanitarie: in alcuni casi non sono straordinarie


Spese scolastiche e sanitarie si considerano ordinarie ove risultino certe nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli di tempo più o meno ampi
Spese scolastiche e sanitarie: in alcuni casi non sono straordinarie

 

Le spese straordinarie in favore dei figli minori (o maggiorenni non autosufficienti) sono solitamente identificate con quelle scolastiche, sanitarie non coperte dal servizio sanitarie nazionale e con quelle genericamente definite di svago ed inclusive di attività sportive e ludiche di vario genere.

Il problema che solitamente si pone riguarda la loro esigibilità, in forma di rimborso, da parte del genitore, solitamente quello convivente con i figli, che le abbia anticipate.

L'assegno di mantenimento ha carattere forfettario rispetto alle esigenze quotidiane e le spese straordinarie vanno ad integrare l'assegno di mantenimento, cosa che si verifica nei soli casi in cui queste spese siano qualificabili come imprevedibili ad un punto tale da necessitare di un’autonoma azione di accertamento.

Questo principio di diritto sostanziale produce anche rilevantissimi riflessi sul piano processuale, specie nei casi, assai frequenti in sede giudiziaria, ove il genitore chiamato a rifondere la spesa, più o meno in automatico, oppone il precetto azionato dal genitore che percepisce l’assegno di mantenimento, accampando ragioni quali il fatto che le spese non fossero state concordate o che si riferissero a prestazioni libero professionali.

Un contenzioso avente ad oggetto, ad esempio, cure oculistiche oppure ortodontiche, assai frequenti rispetto ai figli minori, anche perché, secondo nozione di comune esperienza, variamente legate allo sviluppo psicofisico dei medesimi.

Oggi la Corte di Cassazione con la sentenza 13/01/2021, n. 379 fa definitiva chiarezza sul punto sostenendo che «le spese mediche e scolastiche integrative della categoria delle spese straordinarie sono quegli esborsi (spese per l'acquisto di occhiali; visite specialistiche di controllo; pagamento di tasse scolastiche) che pur non ricompresi nell'assegno periodico di mantenimento tuttavia, nel loro routinario proporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe (...) Cass. 23/05/2011 n. 11316, in motivazione, parr. 4.1.-4.4.)».

Di tali spese può essere richiesto il rimborso azionando il titolo originario che ha riconosciuto il diritto all’assegno di mantenimento e ciò semplicemente mediante un atto di «precetto su un titolo integrato da cui risultino, per loro elencazione ed all'esito di mera operazione aritmetica, gli esborsi sostenuti», inciso nel quale la Cassazione indirettamente fornisce anche un’indicazione pratica sula compilazione dell'atto di precetto.

Laddove quest’ultimo sia stato opposto in giudizio «il principio da cui muovere è quello per il quale, il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore esaurisce per ciò stesso il proprio diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un altro titolo contro il medesimo debitore per la medesima ragione ed oggetto sempreché, però, il comando sia idoneamente delimitato e quantificato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto che ne costituisce l'oggetto, o comunque lo possa essere in forza di elementi in modo idoneo indicati nel titolo stesso ed all'esito di operazioni meramente materiali o aritmetiche (sul principio, ex multis: Cass. 06/06/2003 n. 9132, Cass. 5/02/2011, n. 2816)» e ciò in quanto «Il richiamo alla causale delle spese computate a parte ed in aggiunta alla somma fissa da erogare mensilmente all'altro coniuge, nulla dice circa natura ordinarie delle spese aggiuntive ovvero straordinarie; risolvendosi, nel primo caso, in una componente ulteriore delle erogazioni ordinarie e, nel secondo, nella vera erogazione straordinaria», pena il contrasto con «il principio di proporzionalità ed adeguatezza del mantenimento sancito dall'’art 337- ter c.c., comma 4, n. 4, ed il rischio di un grave nocumento per il figlio che potrebbe essere privato di cure necessarie o di altri indispensabili apporti, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo" (nel regime definito dall'’art 155 c.c., in tal senso: Cass. 08/06/2012 n. 9372; Cass. 23/01/2020 n. 1562)».

In conclusione occorre distinguere tra «a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice» dalle «spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento» le quali soltanto «richiedono per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore».

 

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di Giuseppe Mazzotta

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