Spese straordinarie e miglior interesse dei figli


Non configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva
Spese straordinarie e miglior interesse dei figli
Le spese scolastiche sono «certamente ascrivibili a quelle straordinarie» e «non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice - ai fini della corretta applicazione dei criteri previsti dagli artt. 147 e 316 bis c.c. - è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. 30/07/2015, n. 16175; Cass. 26/09/2011, n. 19607)». Questa, in estrema sintesi, la decisione della Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 21/11/2017) 17-01-2018, n. 1070 su un corso avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n 2483/2016 con la quale era stato accolto l'appello proposto da C.S. avverso la sentenza n. 79/2015 del Giudice di Pace, finalizzato ad ottenere dal padre di due figli minori, J. e A., la metà delle spese straordinarie sostenute, in esecuzione di quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di Venezia con precedente decreto decreto del 11 gennaio 2013. Il padre aveva «prestato il consenso all'iscrizione della figlia A. alla scuola materna privata, per l'anno precedente, in tal modo valutando la convenienza e la conformità dell'iscrizione all'interesse della minore» ma poi lo aveva revocato, per l'anno scolastico 2012-2013; e la Corte d’appello aveva ritenuto che «il consenso del padre, una volta concesso, non poteva più essere revocato, senza alcuna specifica e rilevante ragione di convenienza e di adeguatezza all'interesse della minore». Con riferimento, inoltre, ai ticket sanitari ed alle spese odontoiatriche, sulla cui natura di spese ordinarie e non straordinarie si era concentrato il ricorso del padre dei minori, «"straordinarie"» devono intendersi «quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, talché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dell’art. 316 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti (Cass. 08/06/2012, n. 9372)».
Capita sovente che la pretesa di un previo accordo, rispetto a spese che esulino dal contributo forfettariamente corrisposto mediante l’assegno di mantenimento dei figli dal coniuge non convivente con i medesimi, sia motivo di contrasto tra i genitori ma, soprattutto, fonte di pregiudizio per i minori, potenzialmente privati di un contributo essenziale alle loro esigenze di sano ed equilibrato sviluppo psicofisico. Capita anche assai spesso che, dietro una pretestuosa preferenza per la scuola c.d. "pubblica" il genitore non convivente (quindi nella piena possibilità di condurre una vita normale di casa e lavoro, contemporaneamente esonerato dalla cura dei figli), si rifiuti di corrispondere la quota parte della retta della scuola materna, magari a qualche anno dalla separazione. Pretestuosa e infondata visto che, secondo una nozione di comune esperienza (IlFattoQuotidiano.it / Scuola 25 luglio 2015), le scuole paritarie (pubbliche anch’esse anche se gestite da enti diversi dallo Stato) «attive nel territorio nazionale nell’anno scolastico 2013/2014 erano 13.625, il 71,8% dell’infanzia, l’11% della primaria, il 5% della secondaria di primo grado, il 12,3% della secondaria di secondo grado». La tutela del miglior interesse del minore è proseguire la frequentazione di una scuola ove si svolge il complesso delle sue relazioni sociali e scolastiche, in un quadro di conoscenze di riferimento, la perdita delle quali, salvo controindicazioni proprie del caso specifico, che non possono certo esaurirsi in un tardivo ripensamento per ragioni meramente economiche, non vale a tutelare l'interesse del minore.

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di Giuseppe Mazzotta

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