Spese straordinarie extra assegno di mantenimento


Spese straordinarie extra assegno per i figli minorenni e maggiorenni non ancora autonomi nelle procedure di separazione e divorzio
Spese straordinarie extra assegno di mantenimento
L'art. 316 bis c.c. impone ai genitori di "adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo".

Il dovere di mantenere è riconducibile non solo all’obbligo alimentare "ma si estende all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione" (Vedi Cass. N. 17089 del 10/07/2013).

L’interpretazione di tale articolo ha dato origine a molteplici contenziosi soprattutto nell’interpretazione delle clausole relative al rimborso delle spese straordinarie sostenute da un solo coniuge nell’interesse della prole.

Per ovviare a tale problematica sono state stipulate tra la Corte d’Appello di Milano e il Tribunale di Milano, Sezione Famiglia e l’Ordine degli Avvocati di Milano delle linee guida atte a disciplinare le spese extra assegno a favore dei minori e dei maggiorenni non ancora economicamente indipendenti.

In particolare tale accordo è diretto ad individuare esattamente quali siano le spese rientranti nell’assegno mensile di mantenimento e quali invece siano le spese cosiddette ‘‘straordinarie‘ ovvero le spese necessarie per far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori.

In particolare è stato disposto che l’assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore quali ad esempio il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, etc.), abbigliamento ordinario, medicinali da banco e e spese di cancelleria scolastica. E’ stato inoltre disposto che gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario dei figli in aggiunta all’assegno di mantenimento anche se erogati dal datore di lavoro dell’altro genitore salvo espresso diverso accordo.

Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono invece quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità, la gravosità o la voluttarietà.

In tale accordo, visionabile per intero presso il sito della Corte d’Appello di Milano, vi è un elenco dettagliato di tale spese, in particolare per le spese mediche e scolastiche.

Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell’alto coniuge, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nel termine massimo di dieci giorni; in difetto il silenzio dovrà essere inteso come consenso alla richiesta.

Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all’altro genitore la documentazione comprovante l’esborso sostenuto entro 30 giorni e il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi.

Tali linee guida sono da intendersi valevoli per tutta la circoscrizione della Corte d’Appello di Milano e vista la sua completezza comporterà una forte riduzione del contenzioso.

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di Avv. Federico Chieppa

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