Spese universitarie: ordinarie o straordinarie?


Le spese universitarie sono da considerarsi ordinarie e perciò ricomprese nell'assegno mensile.
Spese universitarie: ordinarie o straordinarie?

Nell’ambito dei procedimenti riguardanti i figli sorgono spesso dei dubbi sul carattere delle singole spese, cioè se le stesse debbano considerarsi ordinarie – e pertanto ricomprese nell’assegno mensile – oppure se vadano considerate straordinarie – e conseguentemente escluse dall’assegno periodico.

Il Tribunale di Milano ad esempio, al fine di dirimere tali discussioni e cercare di ridurre le possibilità di attriti e contestazioni tra gli ex coniugi, ha stilato delle linee guida che poi sono state adottate da altri tribunali. Allo stesso modo si è comportato il Tribunale di Roma.

Nonostante questo, però, permangono ancora dubbi in relazione a singole fattispecie di spese, tra cui quelle per l’università. A questo proposito è interessante richiamare un’ordinanza della Cassazione (Cass. Civ. Sez. I n. 34100 del 12/11/2021) la quale interviene sul tema.

Per essere considerata “straordinaria” una spesa deve presentare le caratteristiche della “eccezionalità o imprevedibilità”. Ne consegue che le spese che non possano vantare tali caratteristiche non possano essere considerate straordinarie, con la conseguenza che devono ritenersi ricomprese nell’assegno ordinario.

A questa conclusione è giunta appunto la Suprema Corte con l’ordinanza sopra richiamata nella quale, dopo aver affrontato altre questioni sollevate dalle parti in causa, si sofferma in particolare sulla questione delle spese universitarie.

Nel caso in esame la Corte d’Appello competente aveva ripartito dette spese in ragione del 50% ciascuno tra i genitori avendo la medesima corte qualificato dette spese (tasse universitarie, rette di collegio, libri di testo, ecc.) come di carattere straordinario.

La Cassazione ha avuto modo di sottolineare come tali esborsi, per uno studente universitario, “corrispondano a bisogni ordinari e attuali che non hanno carattere di eccezionalità o imprevedibilità, essendo…quantificabili in anticipo”. Per tale motivo la Suprema Corte ha ritenuto di considerare le spese universitarie come di carattere ordinario e quindi ricomprese nell’assegno mensile.

Quindi, secondo la S.C., sono spese straordinarie quelle che per loro rilevanza, imprevedibilità, imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicché l’inclusione delle stesse nell’ammontare dell’assegno ordinario si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità ex art. 155 c.c. nonché con quello di adeguatezza del mantenimento arrecando, infine, possibile nocumento al figlio.

Pertanto, riepilogando, l’ordinanza in questione in materia di spese straordinarie distingue tra:

  1. spese destinate a far fronte a bisogni ordinari del figlio, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, spese considerate ordinarie;

  2. spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare prive di alcun legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno mensile di mantenimento.

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di Avv. Antonio Marelli

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