Spesometro 2016


Che cos'è, scadenza, operazioni incluse, operazioni escluse
Spesometro 2016
Lo Spesometro o Comunicazione Polivalente è l’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia dell‘Entrate tutte le operazioni rilevanti Iva come cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute. La scadenza per effettuare l’invio è fissata per giorno 11 Aprile 2016 per i soggetti mensili o giorno 20 Aprile 2016 per i soggetti trimestrali: una novità introdotta è quella che non andranno comunicate le operazioni già inviate tramite il sistema tessera sanitario (STS) ai fini della predisposizione del 730 precompilato, invece non è stato confermato alcun esonero per i commercianti al minuto e i tour operator. I soggetti obbligati alla comunicazione e al relativo invio sono tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti Iva, compresi gli enti pubblici per tutte quelle operazioni rilevanti Iva non documentate da fattura elettronica. Sono esonerati dalla presentazione dello spesometro i contribuenti forfettari e i contribuenti minimi ad eccezione di quei soggetti che sono usciti dal regime per il superamento di oltre il 50% del limite ricavi/compensi: in questo caso andranno comunicate le operazioni da quella data in poi. Le operazioni incluse nello spesometro sono quelle con obbligo dell’emissione della fattura indipendentemente dall’importo e quelle senza obbligo di emissione della fattura per un importo pari o superiore a € 3.600,00 al lordo dell’Iva. Una novità introdotta nello spesometro 2016 è quella che da quest’anno i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio hanno l’obbligo di comunicare tutte le operazioni per le quali è stata emessa la relativa fattura indipendentemente dall’ammontare. Inoltre, se la proroga non fosse concessa, gli operatori del turismo sono tenuti a comunicare tutte le operazioni datate 2015 a prescindere dall’ammontare delle stesse. Ulteriori operazioni da includere nell’adempimento sono:
· le operazioni soggette a reverse charge per le quali non è stata addebitata l’Iva in fattura,
· le operazioni soggette allo split payment per le quali l’Iva viene versata direttamente all’Erario,
· le operazioni effettuate da parte dei soggetti passivi IVA, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori definiti "black list", ai sensi dell’art. 1 del DL 25.3.2010 n. 40 (conv. L. 22.5.2010 n. 73). La comunicazione ha periodicità annuale , ed è stato fissato a 10mila Euro il limite oltre i quale vi è obbligo di presentazione,
· la comunicazione degli acquisti da San Marino, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui le operazioni sono state annotate nei registri IVA e
· le operazioni relative alle attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, autocaravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili possono utilizzare la comunicazione delle operazioni IVA.
Sono escluse dall’obbligo della comunicazione le seguenti operazioni:
· le operazioni che sono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (es. fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, contratti di mutuo, contratti di compravendita di immobili);
· le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 Euro, effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto tramite carte di credito, di debito e prepagate;
· le operazioni finanziarie esenti Iva art. 10 del D.p.r. 633/72;
· le operazioni già comunicate tramite il sistema tessera sanitaria (STS).
· le operazioni effettuate o ricevute in ambito extra Ue, se già oggetto di dichiarazione in Dogana (importazioni ed esportazioni di beni). Sono, invece, incluse le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali e le triangolazioni UE e
· le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini Intrastat.
Per i soggetti obbligati alla compilazione e alla trasmissione telematica dello Spesometro che omettono, o ritardano o falsificano la Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA è prevista una sanzione amministrativa disciplinata dalle disposizioni contenute nell’art. 21 del D.L. 78/2010 che prevede per la trasmissione della Comunicazione con dati incompleti o non veritieri, una sanzione di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 compresa tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 2.065.
Il contribuente che abbia commesso eventuali violazioni e ritardi, può sanare la propria posizione debitoria con il Fisco ricorrendo al ravvedimento operoso che prevede la sanzione ridotta a 1/8 del minimo (pari a 32,25 euro); in caso di definizione agevolata (art. 16, comma 3 o 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997), la sanzione è ridotta a 1/3 di quella irrogata.
Pertanto, nel caso in cui sia irrogata la sanzione in misura minima, la violazione può essere definita con il pagamento di 86 euro, mentre nell’ipotesi in cui sia irrogata la sanzione in misura massima, con il pagamento di 688 euro.
Il versamento della sanzione ridotta, deve essere effettuato utilizzando il modello F24 codice tributo 8911.
È’ consentita la possibilità di sanare la posizione inviando una dichiarazione integrativa e sostitutiva che vada a correzione di quella originariamente trasmessa, nello specifico "è consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un’altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati".




Articolo del:


di Studio Molinaro

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse