Sposarsi per finta si può ma...


Conseguenze del matrimonio contratto da un italiano e uno straniero allo scopo di consentire al coniuge straniero l'acquisizione della cittadinanza
Sposarsi per finta si può ma...
Può accadere che un cittadino italiano e uno straniero contraggano matrimonio con l’accordo di non adempiere i doveri e non esercitare i diritti derivanti dallo stesso, ma al solo scopo di consentire al coniuge straniero l’acquisizione della cittadinanza italiana.
Infatti, il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquisire la cittadinanza qualora, dopo il matrimonio, risieda da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio, se risiede all’estero. I termini sono ridotti della metà, in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell'adozione del decreto di conferimento della cittadinanza, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, né la separazione personale dei coniugi (art. 5 legge 5 febbraio 1992 n. 91 come modificato dall’art. 1 della legge n. 94/2009).

Il cittadino che intenda favorire uno straniero tramite un matrimonio simulato, deve prestare molta attenzione alle conseguenze di tale atto: la scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni rappresenta una doverosa cautela, anche se non sufficiente.Infatti, decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio senza che uno dei coniugi lo abbia impugnato e sempre che non vi sia stata convivenza more uxorio anche molto breve, il matrimonio è tale a tutti gli effetti. La semplice coabitazione dà luogo ad una presunzione semplice in ordine alla sussistenza dell'affectio coniugalis, ovvero la comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi; tale presunzione può essere superata dalla prova contraria che può essere fornita in qualunque modo (documenti, testimoni ecc.).

Una volta decorso il termine di un anno dalla celebrazione, dunque, il matrimonio non può più essere impugnato e produce gli effetti di cui agli artt. 143 e seguenti del codice civile: obblighi di fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia, contribuzione ai bisogni della famiglia secondo le proprie sostanze e la propria capacità di lavoro professionale o casalingo. Inoltre, il matrimonio potrà essere sciolto solo con la morte di uno dei coniugi o con il divorzio.

Che succede, poi, se nasce un figlio? L’art. 231 del codice civile prevede la presunzione di paternità, ovvero il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio; il presunto padre, che non sia anche il padre biologico, potrà promuovere l’azione di disconoscimento di paternità fornendo prova dell’assenza del rapporto di filiazione. Legittimati a promuovere l’azione di disconoscimento sono il padre, la madre e il figlio (art. 244 c.c.). Infine, si segnalano importanti rivolti penali per chi contragga tale matrimonio fittizio in cambio di denaro; egli, infatti, potrebbe dover rispondere del reato di favoreggiamento dell’ingresso illegale in Italia di cittadino extra-comunitario (Cassazione, sez. I penale, sent. n. 41303 del 14 ottobre 2015 (n. 251).

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di Avv. Bianca Maria Casadei

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