Statali licenziabili


Il nuovo art. 18 si applica anche ai lavoratori della P.A.
Statali licenziabili
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24157/2015, intervenendo nel dibattito aperto nel 2012 sull'estensione o meno al pubblico impiego della riforma dell'art. 18, ha statuito che anche i dipendenti pubblici potranno essere licenziati senza obbligo di essere reintegrati come quelli privati. L'art. 18, infatti, come riformato dalla legge Fornero e più di recente dal Jobs Act, va applicato anche ai lavoratori della P.A.

La pronuncia è scaturita dal ricorso di un dirigente del Consorzio Area sviluppo industriale di Agrigento che era stato oggetto di un licenziamento disciplinare nel 2012.

La suprema Corte ha chiarito (su richiesta avanzata dall’ente pubblico ricorrente) che l’estensione dell’applicabilità del nuovo articolo 18 ai dipendenti statali è da ritenersi automatica e non richiede ulteriori regolamentazioni in tal senso.

Per giustificare questa presa di posizione, la Cassazione richiama il Testo unico del pubblico impiego, il quale all’articolo 51 esplicita che lo Statuto dei lavoratori con "le successive modificazioni e integrazioni [si applica anche] alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti".

Questa sentenza allarga dunque lo spettro d’azione delle norme più restrittive in merito al reintegro sul posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo introdotte sia dalla riforma Fornero, sia dal più recente Jobs Act.

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di Avv. Sara LAURINO

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